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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27784/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (cessionario credito)

La controversia

La controversia nasce dall'azione revocatoria ordinaria promossa da una banca nei confronti di due fideiussori di una società debitrice, per ottenere la declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente a oggetto immobili di proprietà esclusiva dei fideiussori. Il Tribunale ha accolto la domanda e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo sufficiente un credito anche non liquido ed esigibile, valorizzando la posteriorità dell'atto rispetto al sorgere del credito, la natura gratuita dell'atto e la consapevolezza del pregiudizio. In cassazione i fideiussori hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 2901 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non esistesse un credito neppure potenziale, che lo scoperto della società garantita fosse minimo e che mancasse la scientia damni; 2) violazione dell'art. 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, per avere la Corte di merito ignorato perizie estimative che avrebbero dimostrato la sussistenza di un patrimonio residuo idoneo a escludere l'eventus damni; 3) violazione delle regole sulla litispendenza e sul ne bis in idem, per non avere dichiarato l'improcedibilità/inammissibilità della domanda revocatoria alla luce di altro giudizio. La resistente ha resistito con controricorso quale cessionaria del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la sentenza impugnata si è conformata alla giurisprudenza consolidata: ai fini dell'azione revocatoria è sufficiente una ragione di credito anche solo potenziale; l'onere di allegare e provare i presupposti dell'azione è stato correttamente applicato; la censura dei ricorrenti mirava in realtà a una rivalutazione del merito e delle prove, non consentita in cassazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha inoltre rilevato il difetto di interesse perché la perizia richiamata riguardava il patrimonio della società debitrice e non quello dei fideiussori, mentre la Corte territoriale aveva comunque accertato l'assenza di immobili residui dei garanti. La Corte ha pure richiamato il principio per cui, in tema di revocatoria, non è necessario che il creditore esperisca prima i rimedi conservativi o esecutivi contro il debitore principale. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché non colpiva le rationes decidendi della sentenza d'appello: l'eccezione di litispendenza era stata ritenuta erroneamente proposta nel giudizio sbagliato e l'eccezione di ne bis in idem era stata respinta per mancata prova del giudicato della precedente decisione, ai sensi dell'art. 124 disp. att. c.p.c. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    Per l'azione revocatoria è sufficiente un credito anche solo potenziale o una ragione di credito non pretestuosa; l'atto dispositivo gratuito successivo al sorgere della ragione di credito può essere dichiarato inefficace se arreca pregiudizio alle ragioni del creditore e vi è consapevolezza del pregiudizio.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure sull'onere della prova non possono risolversi in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio quando la sentenza impugnata ha correttamente applicato i criteri di riparto probatorio.

  • art. 360 c.p.c.

    co. 1 nn. 3 e 5; co. 1 n. 3

    I motivi formalmente costruiti come violazione di legge o omesso esame sono inammissibili quando mirano soltanto a ottenere un riesame del merito o non colpiscono le rationes decidendi.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte sulle questioni dedotte.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la comunicazione alle parti.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Per far valere il ne bis in idem è necessaria la prova del passaggio in giudicato della precedente sentenza.

  • art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria è sufficiente una ragione di credito anche soltanto potenziale, purché non meramente ipotetica o pretestuosa; non è necessario che il credito sia già certo, liquido ed esigibile.
  • Quando l'atto dispositivo è successivo al sorgere del credito, l'eventus damni può essere desunto dalla idoneità dell'atto a sottrarre garanzia patrimoniale, senza che il debitore possa opporre genericamente l'esistenza di altri beni se non dimostra una concreta e idonea residua capienza patrimoniale.
  • Il creditore che agisce in revocatoria contro il disponente non deve previamente esperire le azioni conservative o esecutive contro il debitore principale: la sussidiarietà dell'obbligazione rileva nelle modalità dell'esecuzione, non come شرط dell'azione revocatoria.
  • In cassazione sono inammissibili i motivi che, sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, richiedono in realtà una rivalutazione del merito, delle prove o delle risultanze istruttorie.
  • Le censure di litispendenza o ne bis in idem devono confrontarsi con le specifiche rationes decidendi della sentenza impugnata; inoltre, il ne bis in idem presuppone la prova del giudicato della precedente decisione.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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