Cassazione Civile, Ordinanza n. 16808/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (associazione ambientalista e pubbliche amministrazioni)
La controversia
La vicenda origina dal progetto, presentato da una società, di sostituire una seggiovia biposto esistente con una seggiovia esaposto ad ammorsamento automatico, con correlate piste di discesa e diritti di godimento sulle aree interessate. Dopo una prima approvazione preliminare e un iniziale diniego governativo, il procedimento amministrativo è stato riattivato più volte a seguito di pronunce del giudice amministrativo. In particolare, una sentenza del TAR del 2013 aveva annullato il diniego e rimesso l'affare alle amministrazioni per la rideterminazione; successivamente, una nuova autorizzazione era stata poi annullata dal TAR nel 2016, con decisione confermata dal Consiglio di Stato, perché l'intervento era stato qualificato come nuova costruzione in contrasto con pianificazione paesaggistica e urbanistica. La società ha quindi promosso giudizi di ottemperanza sostenendo che le decisioni amministrative e giudiziali successive violassero i giudicati formatisi sulle sentenze del 2013 e del 2016, e lamentando inoltre che il Consiglio di Stato avesse negato tutela sostanziale in contrasto con gli artt. 6 CEDU e 13 CEDU e con l'art. 1 Protocollo addizionale n. 1 CEDU. Con il ricorso per cassazione ha dedotto tre motivi, tutti ricondotti all'eccesso di potere giurisdizionale: 1) il Consiglio di Stato avrebbe rimesso in discussione il giudicato del 2013, ritenendo sufficiente la riattivazione del procedimento; 2) avrebbe negato il merito della pretesa sostanziale, in violazione dei diritti convenzionali, dichiarando inammissibile l'ottemperanza della sentenza del 2016 per difetto di legittimazione; 3) avrebbe anche qui rimesso in discussione il giudicato del 2016, qualificando la decisione come sostanziale e autoesecutiva, anziché come annullamento per vizi formali.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure investissero errori di interpretazione del giudicato, di qualificazione dell'effetto conformativo delle sentenze amministrative e di applicazione delle norme processuali del giudizio di ottemperanza, dunque questioni interne alla giurisdizione amministrativa e non scrutinabili come eccesso di potere giurisdizionale. In particolare, il giudice amministrativo non avrebbe alterato il contenuto dei giudicati, ma si sarebbe limitato a interpretarli e a verificare se l'amministrazione avesse o meno dato loro corretta esecuzione. Quanto al giudicato del 2013, la riattivazione del procedimento e la nuova conferenza di servizi sono state considerate piena attuazione della decisione. Quanto al giudicato del 2016, è stata ribadita sia la carenza di legittimazione della parte soccombente a proporre ottemperanza, sia la natura sostanziale dell'annullamento, basato su incompatibilità urbanistico-paesaggistica, con conseguente necessità, eventualmente, di un nuovo progetto modificato. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.
è invocato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte ribadisce che non consente di censurare errori interni di interpretazione del giudicato o del diritto applicato dal giudice amministrativo.
è richiamato come norma che consente il ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, ma la Corte ne restringe l'ambito ai soli limiti esterni della giurisdizione.
art. 14-quater l. n. 241 del 1990
disciplina la rimessione della questione al Consiglio dei Ministri in caso di dissenso nella conferenza di servizi; nella vicenda è il meccanismo utilizzato per la decisione finale sull'autorizzazione.
art. 14-quinquies l. n. 241/1990
viene richiamato dalla Presidenza del Consiglio per escludere che fosse possibile un nuovo intervento senza il corretto iter oppositivo previsto dalla norma.
art. 13 CEDU
è invocato dalla ricorrente per sostenere il diritto a un esame effettivo della pretesa, ma la Corte ritiene che la dedotta violazione convenzionale, anche se fosse sussistente, integrerebbe un errore interno e non un eccesso di potere giurisdizionale.
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
è richiamato in relazione alla pretesa aspettativa alla realizzazione dell'impianto; la Corte nega che la sua asserita violazione apra il sindacato per motivi di giurisdizione.
art. 6 CEDU
è invocato per lamentare la mancata tutela di merito; la Corte afferma che la sua eventuale violazione non trasforma l'errore del giudice amministrativo in difetto di giurisdizione.
art. 111, comma ottavo, Cost.
è il parametro costituzionale del ricorso per cassazione per motivi di giurisdizione, ma la Corte precisa che esso non copre gli errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
viene applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
è richiamato come parametro per la determinazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione è limitato ai soli casi di difetto assoluto o relativo di giurisdizione; non comprende gli errores in iudicando o in procedendo del giudice speciale, neppure se denunciati come gravi o contrari al diritto dell'Unione o alla CEDU.
- Le censure che investono l'interpretazione del giudicato, la ricostruzione degli effetti conformativi della sentenza amministrativa e la verifica della conformità dell'azione della pubblica amministrazione al comando giudiziale attengono ai limiti interni della giurisdizione e non sono deducibili come eccesso di potere giurisdizionale.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a sentenze del giudice amministrativo, il giudice dell'ottemperanza può integrare e interpretare il giudicato per adeguare la situazione concreta al comando rimasto ineseguito; gli eventuali errori nell'individuazione del contenuto del giudicato o nella valutazione della condotta amministrativa restano interni alla giurisdizione.
- La legittimazione a proporre ottemperanza spetta alla parte titolare dell'interesse sostanziale fatto valere dal giudicato; la parte soccombente non può, di regola, invocare l'esecuzione di una sentenza che ha annullato il provvedimento lesivo del suo interesse.
- Quando l'annullamento amministrativo è fondato su ragioni sostanziali di incompatibilità dell'intervento con la pianificazione urbanistica o paesaggistica, il giudicato non impone necessariamente la positiva realizzazione dell'opera, ma può richiedere una nuova istanza o un progetto modificato idoneo a superare i profili di contrasto evidenziati.
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