Cassazione Civile, Ordinanza n. 08664/2025 del 01/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da rapporti bancari intestati a una società poi fallita, riguardanti un conto corrente ordinario, conti tecnici/accessori (anticipi, s.b.f.) e un finanziamento all’import. La banca aveva agito per il recupero del saldo debitore e, nel corso del giudizio, era stata emessa un’ordinanza-ingiunzione provvisoria ex art. 186 ter c.p.c.; successivamente, all’esito di CTU contabile e grafologica, il Tribunale aveva condannato in via definitiva i fideiussori al pagamento del saldo ricostruito, ritenendo provata la documentazione prodotta dalla banca, la validità delle fideiussioni e l’insussistenza delle contestazioni su interessi usurari, anatocismo, commissioni di massimo scoperto e spese indebite nei limiti accertati dal consulente. In appello la decisione era stata confermata. Con il ricorso per cassazione i fideiussori hanno denunciato: (1) violazione degli artt. 2697, 115 e 116 c.p.c. e vizio motivazionale, sostenendo che la banca non avesse prodotto estratti conto e scalari sufficienti, che la documentazione fosse incompleta per alcuni periodi e per i conti accessori, e che l’azzeramento contabile del saldo non potesse valere a dimostrare l’inesistenza del debito; (2) violazione dell’art. 186 ter c.p.c. e vizio motivazionale, deducendo che il Tribunale avrebbe dovuto revocare espressamente l’ordinanza-ingiunzione provvisoria, altrimenti sarebbero rimasti due titoli esecutivi autonomi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché, sotto l’apparente deduzione di violazione di legge, in realtà mirava a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e della sufficienza della documentazione bancaria, attività riservata al giudice di merito; ha inoltre osservato che la mancanza di parte degli estratti conto può essere colmata da altra documentazione e dalla valutazione del giudice, anche con l’ausilio della CTU. Ha ritenuto il secondo motivo inammissibile perché l’ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. ha natura anticipatoria e provvisoria, è priva di decisorietà ed è destinata a essere sostituita dalla sentenza di merito, anche senza revoca espressa, sicché non sussiste il denunciato problema di duplicazione di titoli esecutivi. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata, non quando si contesta l’apprezzamento del materiale probatorio e l’esito della prova.
La norma è violata solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d’ufficio fuori dai poteri officiosi; non è sindacabile in cassazione la mera valutazione delle prove documentali.
La violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o non la valuta secondo il prudente apprezzamento quando ciò sia imposto; non consente di censurare il merito della valutazione probatoria.
n. 3; n. 5; comma 4; art. 360 bis comma 1
Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per una nuova valutazione dei fatti; il vizio motivazionale è oggi denunciabile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Il motivo è inoltre inammissibile quando si pone in contrasto con giurisprudenza consolidata.
L'ordinanza-ingiunzione ha natura anticipatoria e provvisoria, non decisoria, ed è destinata a essere assorbita o sostituita dalla sentenza finale; non è necessario che la sentenza la revochi espressamente, potendo la sostituzione essere implicita.
L'ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. è soggetta al regime delle ordinanze revocabili e non acquista autorità di giudicato.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Richiamato ai fini della liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- La censura di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere in cassazione una rivalutazione delle prove documentali o della sufficienza del materiale istruttorio, perché tale apprezzamento appartiene al giudice di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando l'onere probatorio sia stato erroneamente allocato tra le parti, non quando si contesti il modo in cui il giudice abbia valutato la prova ritenendola o meno raggiunta.
- In materia di conto corrente bancario, la mancanza di una parte degli estratti conto non comporta automaticamente l'impossibilità di ricostruire il saldo, potendo il giudice valorizzare altra documentazione bancaria, scritture contabili, scalari e CTU, purché la ricostruzione sia ritenuta attendibile.
- L'ordinanza anticipatoria ex art. 186 ter c.p.c. non ha contenuto decisorio e non richiede necessariamente una revoca espressa nella sentenza conclusiva, poiché è destinata a essere sostituita o assorbita dal provvedimento finale del merito.
- Il vizio motivazionale è oggi deducibile in cassazione solo nei casi di anomalia motivazionale radicale, non per contestare la mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione adottata dal giudice di merito.
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