Cassazione Civile, Ordinanza n. 21203/2021 del 23/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa insolvente)
La controversia
La controversia nasce da un'azione revocatoria fallimentare proposta da una società poi ammessa ad amministrazione straordinaria per ottenere la declaratoria di inefficacia, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.fall. nel testo anteriore alla L. n. 80/2005, di pagamenti per complessivi euro 759.005,08 eseguiti dalla società poi insolvente in favore della fornitrice nel periodo sospetto. Il tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo non provata la scientia decoctionis; la corte d'appello ha invece accolto la revocatoria, ritenendo provati i pagamenti perché non contestati e comunque documentati, e desumendo la conoscenza dello stato di dissesto da notizie di stampa sulla crisi del gruppo e da solleciti di pagamento. La ricorrente ha proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 342, 345 e 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello; 2) violazione degli artt. 115, 167 c.p.c. e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che i pagamenti non erano stati validamente ammessi e che, in un giudizio iniziato prima del 4 luglio 2009, non operava il principio di non contestazione; 3) violazione degli artt. 183 e 116 c.p.c. e 2697 c.c. sulla pretesa inutilizzabilità dei documenti prodotti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.; 4) ulteriori censure sulla tardività/inidoneità della documentazione a provare i pagamenti; 5) violazione degli artt. 115, 116, 167 c.p.c. e 2697 c.c. sulla prova della scientia decoctionis, ritenuta illegittimamente desunta da articoli di stampa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo in parte inammissibile e in parte infondato, osservando che non vi era omessa pronuncia ma rigetto implicito delle eccezioni e che mancava autosufficienza; ha respinto il secondo motivo evidenziando che i pagamenti risultavano espressamente ammessi nella comparsa di risposta, sicché la questione della non contestazione era comunque correttamente risolta, e che la contestazione tardiva non era stata allegata nei termini consentiti; ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto motivo, perché relativi a profili ulteriori e secondari rispetto alla mancata contestazione dei pagamenti; ha dichiarato inammissibile il quinto motivo, richiamando il consolidato orientamento per cui la scientia decoctionis può essere provata per presunzioni semplici, anche valorizzando una campagna di stampa sulla crisi della società poi fallita, mentre la valutazione degli indizi è apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. La ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, comma 2, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (l.fall.)
nel testo vigente anteriormente alla legge n. 80 del 2005
la revocatoria fallimentare dei pagamenti richiede, oltre al presupposto oggettivo, la prova della scientia decoctionis dell'accipiens nel periodo sospetto
richiamato quale parametro della specificità dei motivi di appello
richiamato con riferimento al divieto di nuove domande/eccezioni in appello
il vizio di omessa pronuncia è escluso quando il giudice di merito rigetti implicitamente l'eccezione
la non contestazione consente di considerare ammessi i fatti non specificamente contestati; il principio opera secondo il regime processuale applicabile e, in ogni caso, la contestazione deve essere chiara e tempestiva
la valutazione delle prove e delle presunzioni semplici è rimessa al giudice di merito se sorretta da motivazione adeguata
il convenuto deve prendere posizione in modo chiaro e analitico sui fatti posti a fondamento della domanda
co. 6, n. 1), n. 2), n. 3)
nel sistema delle preclusioni, la contestazione dei fatti e la produzione/documentazione devono avvenire nei termini processuali previsti; la tardiva contestazione non è utile
richiamato in tema di riparto dell'onere della prova sui fatti costitutivi della revocatoria e sui fatti allegati dalle parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la prova della scientia decoctionis può essere fornita anche mediante presunzioni semplici, purché il ragionamento inferenziale del giudice di merito sia fondato su elementi concreti e sorretto da motivazione adeguata.
- La valutazione della rilevanza indiziaria di una campagna stampa sulla crisi di un'impresa costituisce apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, ove logicamente motivato; il giudice può valorizzare numero, frequenza, diffusione e contenuto delle notizie pubblicate.
- Nel rito civile soggetto a preclusioni, la contestazione dei fatti costitutivi della domanda deve essere specifica, chiara e tempestiva; fatti espressamente ammessi o non specificamente contestati nella comparsa di risposta possono essere ritenuti provati senza ulteriore istruttoria.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando dalla decisione emerge un rigetto implicito dell'eccezione o della questione prospettata dalla parte.
- Le censure di legittimità che investono la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove sono inammissibili se mirano a una nuova lettura del materiale istruttorio invece che a denunciare un vero errore di diritto o un omesso esame decisivo nei limiti consentiti.
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