Cassazione Penale, Sentenza n. 9464/2025 del 07/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza di conferma della condanna per reati connessi all'immigrazione clandestina e, per Fazio ed Ejjed, per delitti di natura associativa. Figuccia deduceva la mancata applicazione della circostanza attenuante speciale prevista dall'art. 12, comma 3-quinquies, d.lgs. 25/07/1998; Ejjed contestava l'utilizzabilità di videoriprese effettuate nell'area esterna ad un capanno (sostenendo che si trattasse di domicilio) e, più in generale, la qualificazione associativa e la sua posizione apicale nel gruppo nonché la mancata assorbimento/derubricazione di taluni capi di imputazione; Fazio censurava la qualificazione associativa (sostenendo il concorso in reato continuato), la qualificazione delle sue condotte e l'entità della pena irrogata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i ricorsi come infondati. Ha ritenuto corretta la qualificazione del fenomeno come associazione a delinquere (sulla base di elementi quali base logistica, disponibilità di mezzi, ripartizione di utili e spese e investimenti consistenti), ha confermato la valutazione delle prove svolta dai giudici di merito e l'idoneità delle captazioni telefoniche come piattaforma probatoria principale. Ha escluso l'applicabilità della circostanza attenuante speciale a Figuccia perché il suo apporto non è stato ritenuto reale e decisivo né utile per le indagini; ha ritenuto lecite e/o non decisive le videoriprese contestate da Ejjed poiché l'area non è stata qualificata come "domicilio" tutelato e, comunque, la decisione non dipendeva dall'uso di tali immagini; ha respinto le censure di Fazio relative alla responsabilità e alla misura della pena, ritenendo la motivazione dei giudici di merito logica e adeguata.
Norme richiamate
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - art. 12, comma 3-quinquies
le pene "sono diminuite fino alla metá nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attivitá delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti"
La Corte ha applicato il principio consolidato che l'attenuante speciale richiede una collaborazione reale, utile e capace di apportare cognizioni significative rispetto a quelle già in possesso delle autorità: mere confessioni o atti di resipiscenza non sono sufficienti; nel caso di specie, il contributo di Figuccia è stato ritenuto insufficiente e/o non determinante.
codice di procedura penale - art. 189
Riferimento alla disciplina sull'utilizzabilità di riprese/video: le videoriprese "non comunicative" in luoghi pubblici o aperti al pubblico possono costituire prova; in ambienti privati diverse dal domicilio la loro utilizzabilità richiede provvedimento motivato; dentro il domicilio sono illecite. Applicazione: la Corte ha ritenuto che l'area esterna al capanno non costituisse domicilio tutelato.
Costituzione - art. 14
Tutela del domicilio; la Corte ha esaminato se l'area e la casupola contestata rivestessero rilevanza costituzionale come domicilio e ha ritenuto che, nella fattispecie, non sussistesse un diritto di dimora legittimo idoneo a escludere l'utilizzo delle videoriprese.
codice di procedura penale - art. 606, comma 1, lett. e
Limiti del sindacato della Cassazione sulla motivazione: possono essere censurate solo mancanza, manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione; non è consentito un nuovo apprezzamento delle prove. La Corte ha rigettato le doglianze che si risolvevano in una diversa lettura del materiale probatorio.
Criteri di determinazione della pena: la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione quando il giudice si discosta dal minimo edittale e ha ritenuto congrua la determinazione della pena operata dai giudici di merito.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante speciale di cui all'art. 12, comma 3-quinquies d.lgs. 286/1998 non basta dichiarare collaborazione o fornire elementi marginali: è necessaria una collaborazione effettiva, concreta e valutabile come utile e determinante per le indagini o per l'individuazione degli autori.
- Le videoriprese possono essere utilizzate se effettuate in luoghi pubblici o aperti al pubblico; in ambienti privati diverse dal domicilio la loro utilizzabilità richiede autorizzazione motivata; se il luogo non è qualificabile come "domicilio" tutelato, le riprese non sono automaticamente illecite. Tuttavia, anche in caso di problematica utilizzabilità di riprese, un ampio complesso probatorio (captazioni telefoniche, dichiarazioni, sequestri) può comunque sostenere la condanna.
- La qualificazione di un fenomeno come associazione a delinquere si fonda su elementi oggettivi quali: continuità e ripetizione delle condotte, base logistica, disponibilità di mezzi, investimenti economici e ripartizione di utili e compiti; se tali elementi emergono, la tesi associativa prevale sul mero concorso in reato continuato.
- In sede di cassazione il controllo sulla motivazione è limitato: non è consentito rivedere la valutazione di merito delle prove salvo che emergano vizi di logica, contraddittorietà o manifesta illogicità; le doglianze fondate su diversa lettura delle prove sono generalmente inammissibili o rigettate.
- Sull'assorbimento o derubricazione di condotte (es. favoreggiamento successivo all'ingresso): la sussistenza di un intervallo temporale significativo e la diversità di natura delle condotte possono impedire l'assorbimento in un unico reato e giustificare autonome imputazioni.
- Nella determinazione della pena il giudice di merito deve motivare in particolare quando si scosta dal minimo edittale; la Corte di legittimità verifica la coerenza e l'adeguatezza della motivazione sul punto e non la scelta discrezionale in astratto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9410/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9411/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9412/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9413/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9414/2025 del 07/03/2025
- Sentenza penale · 7 mar 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 9415/2025 del 07/03/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →