Cassazione Civile, Ordinanza n. 09265/2025 del 08/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento di un dirigente di una società operante nel settore nautico. La corte d'appello aveva ritenuto giustificato il recesso, ma aveva condannato il datore di lavoro al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso. La società, succeduta alla originaria datrice di lavoro, ha proposto ricorso principale articolando quattro motivi: (1) violazione dell'art. 2119 c.c., sostenendo che la corte territoriale avrebbe erroneamente escluso la giusta causa nonostante la condotta del dirigente fosse penalmente rilevante e integrasse, in astratto, false comunicazioni sociali e truffa, con profitto indebito anche tramite incremento del bonus aziendale; (2) vizio di motivazione per non avere valorizzato l'occultamento materiale di imbarcazioni a cui si ricollegavano crediti artificiosamente iscritti in bilancio; (3) ulteriore vizio di motivazione in relazione al profitto del lavoratore connesso al bonus aziendale; (4) nullità della sentenza per difetto di motivazione, prospettata ex art. 360, n. 4 c.p.c. Il lavoratore ha resistito e, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo fondato sulla pretesa violazione dell'art. 24, comma 2, del CCNL, deducendo che il preavviso andrebbe calcolato ai fini del TFR; il secondo per omessa pronuncia sulla asserita tardività del licenziamento, che avrebbe dovuto condurre al riconoscimento dell'indennità supplementare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha dichiarato inammissibile il quarto motivo del ricorso principale, perché il dedotto difetto di motivazione riguardava, al più, singoli passaggi della sentenza e non l'intero provvedimento. Ha poi respinto nel merito gli altri motivi principali, ritenendo corretta la motivazione della corte d'appello: l'esclusione della giusta causa derivava dal comportamento del datore di lavoro, che aveva mantenuto in servizio il dirigente anche dopo il licenziamento e aveva continuato ad avvalersi delle scritture contabili contestate senza correggerle negli anni successivi, confermando anzi i bilanci. La Corte ha inoltre affermato che la tolleranza degli amministratori è giuridicamente imputabile alla società nei rapporti con i terzi, compresi i dipendenti, restando solo impregiudicata l'eventuale azione di responsabilità verso gli amministratori. Quanto al ricorso incidentale, il primo motivo è stato dichiarato inammissibile perché introduceva una questione nuova, non trattata nei precedenti gradi e non supportata dalla produzione integrale del CCNL; il secondo è stato dichiarato inammissibile perché la tardività del licenziamento non integra un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5 c.p.c., ma una valutazione giuridica delle risultanze già esaminate. Le spese sono state compensate per soccombenza reciproca e la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti.
Norme richiamate
La giusta causa di licenziamento va esclusa quando il comportamento del datore di lavoro, successivo ai fatti addebitati, sia incompatibile con la immediata espulsione del dirigente e denoti tolleranza/consapevole prosecuzione del rapporto, anche mediante mantenimento in servizio e utilizzo delle scritture contestate.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Il vizio di nullità per difetto di motivazione è inammissibile se, secondo la stessa prospettazione, riguarda solo alcuni passaggi argomentativi e non l'intera motivazione della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Non è deducibile come omesso esame la 'tardività' del licenziamento quando la censura non individui un preciso fatto storico trascurato, ma miri soltanto a contestare la valutazione compiuta dalla corte di merito.
art. 24, comma 2, CCNL
La questione interpretativa sul calcolo del preavviso ai fini del TFR è stata ritenuta nuova e quindi non esaminabile in cassazione, anche in difetto della produzione integrale del contratto collettivo.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
Sono stati ravvisati i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato a carico di entrambi i ricorrenti.
Massime di principio
- In tema di licenziamento del dirigente, la valutazione della giusta causa deve considerare anche la condotta successiva del datore di lavoro: la prosecuzione del rapporto o l'utilizzazione consapevole delle contestazioni contabili possono essere incompatibili con l'immediatezza e la gravità richieste dall'art. 2119 c.c.
- La tolleranza o l'inerzia degli amministratori, quando si traduca in una condotta giuridicamente riferibile alla società, è opponibile ai dipendenti e ai terzi; l'eventuale responsabilità interna degli amministratori non esclude l'imputazione degli effetti alla società verso l'esterno.
- Il motivo di ricorso per cassazione che denunci un vizio motivazionale deve colpire un effettivo omesso esame di un fatto storico decisivo; non è ammissibile trasformare la censura in una richiesta di rivalutazione del merito o delle conclusioni tratte dai fatti già esaminati.
- Le questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito e non sorrette da un adeguato corredo documentale, sono inammissibili in cassazione, specialmente quando presuppongono l'interpretazione di un contratto collettivo non integralmente prodotto.
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