Cassazione Penale, Ordinanza n. 37921/2025 del 21/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato, condannato in appello per avere detenuto per la vendita, quale legale rappresentante di una società che gestiva un esercizio commerciale, prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione, ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Roma che, pur riducendo la pena a euro 2.000 di ammenda, aveva confermato la responsabilità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 131-bis c.p., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe erroneamente negato la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. In particolare ha contestato: l'asserita mancanza di prova del cattivo stato di conservazione in assenza di analisi di laboratorio; l'esiguità della quantità di alimenti; la rilevanza delle testimonianze favorevoli; la natura occasionale e temporanea delle irregolarità; l'impossibilità di attribuire la responsabilità al legale rappresentante, impegnato nella gestione di più locali. Ha inoltre chiesto alla Cassazione di applicare direttamente la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la doglianza, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio e del giudizio di merito, attività preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre osservato che la Corte d'appello aveva motivato in modo ampio e coerente il diniego dell'art. 131-bis c.p., valorizzando elementi fattuali concreti: notevole quantitativo di mozzarelle, assenza di idonei sistemi di conservazione della carne, presenza di carne scaduta e carattere non episodico delle irregolarità igieniche. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 5 L. 30 aprile 1962, n. 283
norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione per la vendita di alimenti in cattivo stato di conservazione.
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
invocato come parametro di ricorso per dedurre violazione di legge; la Corte rileva che il motivo, in concreto, sollecita una rivalutazione del fatto e delle prove.
causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte ribadisce che la sua applicazione dipende da una valutazione di merito non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- La valutazione circa la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa al giudice di merito e non può essere rivalutata in cassazione se la motivazione impugnata è congrua, logica e giuridicamente corretta.
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova lettura delle risultanze istruttorie quando, sotto la veste formale della violazione di legge, si censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.
- La prova del cattivo stato di conservazione degli alimenti può essere desunta anche da accertamenti visivi e da elementi fattuali significativi, non essendo indispensabili analisi di laboratorio in ogni caso.
- Ai fini dell'esclusione della particolare tenuità del fatto, rilevano la consistenza della condotta, la non occasionalità delle irregolarità e la concretezza dell'offesa al bene giuridico tutelato.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, se ritenuta equa dalla Corte.
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