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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02460/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (avvocato)

La controversia

Un avvocato, nominato difensore d'ufficio in un processo penale conclusosi con assoluzione del proprio assistito, ha agito per ottenere il pagamento dei compensi professionali. Il cliente convenuto ha resistito eccependo l'inadempimento della prestazione professionale e proponendo domanda riconvenzionale risarcitoria, assumendo che il difensore non avesse svolto adeguate iniziative processuali, avesse tenuto un atteggiamento conflittuale rispetto alla linea difensiva e non lo avesse informato della possibilità di appellare una decisione assolutoria solo parzialmente favorevole. Il Tribunale ha rigettato eccezione e riconvenzionale e ha condannato il cliente al pagamento dei compensi; la Corte d'appello ha poi dichiarato inammissibile l'appello ex art. 348-bis c.p.c. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con quindici motivi: i primi otto contro l'ordinanza della Corte d'appello, denunciando violazioni dell'art. 348-bis e 348-ter c.p.c., dell'art. 111 Cost., dell'art. 112 e dell'art. 132 c.p.c., nonché vizi di motivazione per avere la Corte dichiarato l'inammissibilità dell'appello senza relazione del relatore, senza manifesta infondatezza e con motivazione asseritamente perplessa; i motivi dal nono al quindicesimo contro la sentenza di primo grado, lamentando soprattutto l'erronea distribuzione dell'onere della prova, l'omesso esame di prove documentali e presuntive, la motivazione incomprensibile, la mancata considerazione del nesso causale tra i dedotti inadempimenti e il pregiudizio, nonché l'erronea liquidazione del compenso professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso nella parte riferita all'ordinanza della Corte d'appello, ritenendo infondati i motivi relativi alla ritualità del procedimento ex art. 348-bis e 348-ter c.p.c. e alla pretesa mancanza o apparenza di motivazione. Ha invece dichiarato inammissibile il ricorso nella parte riferita alla sentenza del Tribunale, perché il ricorrente non aveva indicato nell'esposizione dei fatti i motivi dell'appello, requisito necessario per il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado quando vi sia stata declaratoria di inammissibilità dell'appello. In ogni caso, la Corte ha anche rilevato che i motivi di merito erano per lo più non specifici o diretti contro una ratio decidendi diversa da quella effettiva: il Tribunale non aveva negato in astratto eventuali negligenze, ma aveva escluso la responsabilità dell'avvocato per difetto di allegazione e prova del nesso causale e della concreta probabilità di un esito migliore del giudizio. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 348-bis c.p.c.

    consente la declaratoria di inammissibilità dell'appello quando esso non ha una ragionevole probabilità di essere accolto; il suo vaglio è preliminare e complessivo.

  • art. 348-ter c.p.c.

    l'ordinanza di inammissibilità può essere pronunciata dopo aver sentito le parti, senza che sia necessaria la relazione del consigliere relatore; il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi propri dell'ordinanza compatibili con la sua struttura.

  • art. 350 c.p.c.

    le attività di trattazione dell'appello nel merito non si considerano svolte se l'udienza è rimasta nella fase preliminare sulla sospensiva e sull'ammissibilità dell'impugnazione.

  • art. 111 Cost.

    è richiamato come parametro del controllo di legittimità sulle decisioni processuali e sulla motivazione.

  • art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, dopo la declaratoria di inammissibilità dell'appello, deve esporre sommariamente anche i fatti processuali del giudizio di appello e i motivi dell'appello; la loro omissione rende il ricorso inammissibile.

  • art. 2697 c.c.

    invocato in tema di onere della prova; la Corte ribadisce che il danneggiato deve provare il danno e il nesso causale tra condotta del professionista e pregiudizio.

  • art. 1218 c.c.

    richiamato per la responsabilità contrattuale del professionista, che presuppone allegazione e prova dell'inadempimento causativo del danno.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato per il parametro di diligenza professionale dell'avvocato.

  • art. 1460 c.c.

    richiamato con riferimento all'eccezione di inadempimento sollevata dal cliente.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione a pretesi vizi di ultrapetizione o omessa pronuncia, ma senza specifica pertinenza ai motivi accolti o rigettati.

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera sui fatti, non sugli effetti giuridici che se ne vogliono trarre, e richiede specifica indicazione delle difese avversarie.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato come parametro sulla valutazione delle prove, ma la doglianza è stata ritenuta non specifica.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    il vizio di motivazione è denunciabile solo nei limiti del "minimo costituzionale"; non basta la mera insufficienza o la diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    viene richiamato per delimitare i vizi deducibili in cassazione, soprattutto in relazione all'ordinanza ex art. 348-ter e ai limiti del controllo sulla motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Massime di principio

  • Avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex artt. 348-bis e 348-ter c.p.c. il ricorso per cassazione è ammesso solo per vizi propri dell'ordinanza, compatibili con la sua funzione prognostica e con il suo carattere preliminare.
  • La declaratoria di inammissibilità dell'appello non richiede la relazione del consigliere relatore né implica che l'udienza si sia già trasformata in trattazione del merito, se la discussione è rimasta limitata alla sospensiva e all'ammissibilità.
  • Nel giudizio di responsabilità professionale dell'avvocato il cliente che deduce l'inadempimento deve allegare e provare non solo la condotta negligente, ma anche il danno e il nesso causale, cioè la ragionevole probabilità di un esito migliore del processo se il difensore avesse operato correttamente.
  • La responsabilità del professionista forense non può essere affermata per il solo fatto di una prestazione ritenuta non impeccabile: è necessario un giudizio prognostico sul probabile diverso esito dell'attività omessa o svolta in modo non diligente.
  • Il ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, dopo l'inammissibilità dell'appello, deve contenere l'esposizione dei fatti sostanziali e processuali anche del giudizio di appello, compresi i motivi dell'impugnazione non esaminata, altrimenti è inammissibile.
  • Il vizio di motivazione è censurabile in cassazione solo se si traduce in una motivazione mancante, apparente, irriducibilmente contraddittoria o perplessa, non essendo sufficiente la mera insufficienza argomentativa o la richiesta di una diversa lettura delle prove.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteResponsabilità professionale
RamiProcesso civileResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazioneAppello
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

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