Cassazione Penale, Sentenza n. 7593/2023 del 22/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso contestava la sentenza d'appello per violazione di legge e carenza motivazionale. In particolare: 1) violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen., poiché la Corte d'appello avrebbe riconosciuto le circostanze attenuanti generiche ma mantenuto l'aumento di pena per l'aggravante (ingente quantità) senza operare il bilanciamento richiesto dalla norma; 2) mancanza di motivazione circa il giudizio di bilanciamento e la mancata prevalenza delle attenuanti, richieste dalla difesa sia in primo grado che in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato la sentenza impugnata limitatamente all'omesso giudizio di bilanciamento tra circostanze del reato e ha disposto il rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio su quel punto, con motivazione espressa circa l'esito del bilanciamento. Ha dichiarato, ai sensi dell'art. 624 c.p.p., l'irripetibilità dell'affermazione della responsabilità penale (cioè la sentenza è irrevocabile quanto alla colpevolezza).
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 73, commi 1 e 4
Norma richiamata per qualificare il reato di detenzione a fine di cessione di sostanze stupefacenti contestato (quantitativi indicati nella sentenza).
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80, comma 2
Norma richiamata per l'aggravante relativa all'"ingente quantità" di droga utilizzata quale elemento aggravante rilevante ai fini della pena.
la sentenza d'appello indica la riduzione ex art. 62-bis
Nella sentenza l'art. 62-bis è richiamato come disposizione che comporta la diminuzione della pena per il rito (applicazione del beneficio per la scelta del rito abbreviato), e quindi viene applicato dopo la determinazione della pena base e degli effetti delle circostanze.
Articolo richiamato per la regola del bilanciamento fra circostanze attenuanti e aggravanti: una volta riconosciute attenuanti il giudice deve valutare e motivare l'esito del confronto con le aggravanti, decidendo prevalenza, equivalenza o non prevalenza e giustificandolo.
codice di procedura penale - art. 624
Norma invocata per dichiarare l'irripetibilità/irrevocabilità della sentenza quanto all'accertamento della responsabilità penale, anche dopo l'annullamento limitato a profili di motivazione sulla pena.
Massime di principio
- Se un giudice riconosce circostanze attenuanti deve esplicitamente bilanciarle con le aggravanti ai sensi dell'art. 69 c.p. e motivare l'esito (prevalenza, equivalenza o non prevalenza).
- La semplice riduzione della pena per altre cause (es. art. 62-bis per il rito abbreviato) non sostituisce né può disciplinare il necessario giudizio di bilanciamento fra circostanze.
- Se la difesa chiede espressamente la prevalenza delle attenuanti, il giudice deve valutare e motivare specificamente tale richiesta; la mancata motivazione è motivo di annullamento parziale e rinvio.
- La Corte di cassazione può annullare la sentenza limitatamente al profilo motivazionale relativo al bilanciamento e disporre il rinvio per nuovo esame, senza rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità, quando questo sia ormai irrevocabile ai sensi dell'art. 624 c.p.p.
- In fase di appello o cassazione, è utile per la difesa esplicitare il quadro delle circostanze positive e chiedere specificamente il bilanciamento, documentando perché le attenuanti debbano prevalere o essere equivalenti all'aggravante.
- I giudici non possono trattare un'aggravante come se fosse un elemento "indipendente" che automaticamente annulla gli effetti delle attenuanti senza un ponderato e motivato confronto.
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