Cassazione Penale, Sentenza n. 38814/2025 del 01/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello denunciando in sostanza: vizio di motivazione e travisamento della prova sulle molteplici contestazioni di traffico, acquisto e detenzione di stupefacenti (anche per presunta inesistenza o indeterminatezza della sostanza, o per mancata prova del contributo causale); errata qualificazione normativa di alcuni capi (es. applicazione comma 1 anziché comma 4 o viceversa; mancata derubricazione ex art.73, comma 5 DPR 309/90); mancata concessione delle attenuanti generiche; e, per Giardini, violazione del divieto di reformatio in peius per la maggiore misura dell'aumento di pena applicata in appello a titolo di continuazione rispetto a quanto deciso in primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili, perché infondati o attinenti al merito, la maggior parte dei motivi relativi alla responsabilità: ha ritenuto congrua e logica la valutazione delle intercettazioni, dei servizi di osservazione e degli altri riscontri operati dai giudici di merito, sottraendo tali valutazioni al sindacato di legittimità. Per Giardini ha però accolto parzialmente il ricorso sul profilo della reformatio in peius: ha annullato senza rinvio la parte della sentenza impugnata che aveva aumentato la misura per la continuazione del reato satellite (capo 1) in violazione dell'art.597 c.3 c.p.p., e ha proceduto direttamente a rideterminare la pena complessiva, fissandola in anni 5, mesi 2 e giorni 20 di reclusione e multa €30.000 (pena pecuniaria invariata). Per il resto il ricorso di Giardini è stato dichiarato inammissibile. Il ricorso di Isidori è stato dichiarato inammissibile: la condanna e le statuizioni di merito sono confermate, il ricorrente è condannato alle spese e al versamento di €3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73
comma 1, comma 4, comma 5
Norma quadro sulle fattispecie di traffico, acquisto e detenzione di stupefacenti: la Corte ha richiamato che la derubricazione al comma 5 (fatto di lieve entità) richiede accertamenti specifici sul peso/contesto e che l'inquadramento dipende dagli elementi fattuali e dal contesto criminale; inoltre il tentativo è configurabile quando sono già definiti quantità, qualità e prezzo e la trattativa è 'affidante'.
Disciplina del tentativo: applicata per le trattative non perfezionate ma ritenute 'affidanti' e finalizzate all'acquisto/importazione di stupefacenti.
Concorso di persone nel reato: utilizzato per ritenere la responsabilità concorrente degli imputati nelle varie fasi dell'attività criminosa.
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
Previsione di misure accessorie (es. divieto di espatrio, ritiro della patente): la Corte d'appello aveva modificato alcune misure accessorie; la Cassazione ha preso atto delle modifiche disposte in appello.
Codice di procedura penale, art. 597, comma 3
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha ritenuto violato il divieto ove l'appello abbia comportato, senza gravame del pubblico ministero, un peggioramento della misura dell'aumento per la continuazione; su questo punto ha accolto il ricorso di Giardini e rideterminato la pena.
Criteri per la determinazione della pena composta e per gli aumenti in caso di continuazione: la Corte ha ricordato la discrezionalità del giudice di merito nel quantificare gli aumenti distinti per reati satellite e che non è richiesta motivazione particolarmente analitica per incrementi di esigua entità.
Massime di principio
- La valutazione delle intercettazioni e delle risultanze dei servizi di osservazione è questione di fatto riservata ai giudici di merito; se la motivazione è logica e convergente tra i gradi di merito, la Cassazione non riesamina il merito probatorio.
- Il tentativo di reato ex art.73 DPR 309/90 è configurabile quando vi sia una trattativa "affidante" con accordo su quantità, qualità e prezzo anche se la consegna non si perfeziona: il mancato perfezionamento non esclude il tentativo se le fasi decisive sono state raggiunte.
- La derubricazione al fatto di lieve entità (art.73, comma 5) richiede accertamenti concreti su quantità, qualità e contesto: l'inserimento dell'episodio in un traffico organizzato e la presenza di strutturazione (staffette, corrieri, più partite) ostano alla qualificazione come lieve entità.
- Il divieto di reformatio in peius (art.597 c.3 c.p.p.) impedisce al giudice d'appello di aggravare la posizione punitiva dell'imputato rispetto al primo grado se l'aggravamento non è stato richiesto dal pubblico ministero; la Cassazione può annullare e rideterminare la pena senza rinvio se l'errore è evidente.
- Nella determinazione degli aumenti per continuazione il giudice di merito ha ampia discrezionalità: per aumenti di esigua entità non è necessaria una motivazione dettagliata, purché la scelta risulti complessivamente congrua e proporzionata.
- Le doglianze che mirano a una riconsiderazione del materiale probatorio già adeguatamente valutato in entrambi i gradi di merito sono, di norma, inammissibili in Cassazione; occorre contestare specifici profili di diritto o vizi motivazionali non meramente rivisitativi.
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