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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07562/2024 del 21/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia concerne una cartella di pagamento per IVA relativa all'anno d'imposta 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 54-bis del d.P.R. n. 633/1972. Il contribuente aveva ottenuto in primo grado l'annullamento della cartella, mentre in appello la commissione tributaria regionale aveva accolto l'impugnazione dell'Agenzia delle entrate ritenendo tardiva una dichiarazione integrativa presentata dal contribuente. In cassazione il contribuente ha dedotto quattro motivi: (1) nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell'art. 331 c.p.c., per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione che aveva partecipato al primo grado; (2) e (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulla dedotta inesistenza giuridica della notificazione della cartella, eseguita direttamente da Equitalia Sud s.p.a. e sulla dedotta decadenza dalla notifica ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 602/1973, sostenendosi che la cartella dovesse riferirsi all'anno d'imposta 2006; (4) violazione dell'art. 2, comma 8-bis, d.P.R. n. 322/1998, per avere la CTR ritenuto tardiva la dichiarazione integrativa presentata dal contribuente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo assorbente, e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, affinché disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione e proceda a nuovo esame, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha ritenuto che nel giudizio di appello non fosse stata evocata la società di riscossione presente in primo grado, pur essendo la controversia non scindibile perché investiva anche la regolarità della notificazione della cartella e quindi la posizione dell'agente della riscossione.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello tributario deve essere integrato il contraddittorio nei confronti della parte che abbia partecipato al primo grado quando la controversia non sia scindibile e la decisione investa direttamente anche la sua posizione, pena la nullità della sentenza.
  • La non scindibilità della lite ricorre anche quando il giudice d'appello debba pronunciarsi su profili che incidono sulla responsabilità o sulla legittimazione dell'agente della riscossione, come la regolarità della notificazione della cartella di pagamento.
  • Quando è accolto un motivo processuale assorbente che determina la nullità della sentenza per difetto di contraddittorio, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti e non vengono esaminati nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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