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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41434/2021 del 23/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di trasporto merci intercorsi per lungo tempo tra una ditta di autotrasporti e una società committente. La ditta sosteneva di essere rimasta creditrice di una somma rilevante, riferita a prestazioni pregresse, e affermava che la società avesse indicato come già avvenuto il pagamento mediante un assegno bancario emesso nel 1988. Secondo l'attrice, però, quel titolo non sarebbe mai stato effettivamente incassato da lei; l'incasso sarebbe stato invece gestito dal legale rappresentante della società committente, con il concorso di dipendenti dell'istituto di credito, e trasformato in più assegni circolari senza il suo consenso. In primo grado venivano proposte domande di condanna al pagamento del credito, accertamento del mancato incasso dell'assegno, simulazione dell'incasso e risarcimento del danno, oltre a una riconvenzionale di indebito arricchimento da parte della società committente. Il tribunale rigettava la domanda principale, dichiarava prescritto il credito, rigettava la simulazione e accoglieva la riconvenzionale. In appello l'impugnazione veniva dichiarata inammissibile. In cassazione la ricorrente articolava sette motivi, tutti centrati su asserite violazioni dell'art. 112 c.p.c., difetto di motivazione, erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, mancato esame della prescrizione, erronea applicazione della prescrizione decennale, contestazione della consulenza tecnica contabile posta a base della riconvenzionale e mancata ammissione di una perizia fonica. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili per difetto di specificità, mancata autosufficienza, assenza di confronto con le rationes decidendi e, in alcuni casi, per tentativo di ottenere una rivalutazione del merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le censure non fossero adeguatamente specifiche né autosufficienti, che non si confrontassero con le rationes decidendi della sentenza d'appello e che, in sostanza, mirassero a sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio. Ha inoltre compensato integralmente le spese del giudizio di legittimità, ravvisando giusti motivi legati alla peculiarità della vicenda e alla data di instaurazione del giudizio, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 342 c.p.c.

    La censura di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità deve essere contrastata indicando concretamente, nel ricorso per cassazione, le ragioni per cui la statuizione del giudice di merito sarebbe erronea e riportando in modo specifico il contenuto dell'atto di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è inammissibile se la sentenza impugnata ha comunque deciso il punto, anche dichiarandolo inammissibile; non può essere usata per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente come fondamento della pretesa risarcitoria, ma la Corte non affronta nel merito la responsabilità extracontrattuale per difetto di specificità del motivo.

  • art. 2049 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per prospettare la responsabilità del preponente per fatto dei dipendenti della banca, ma la censura è ritenuta generica e quindi inammissibile.

  • art. 2935 c.c.

    È evocato in relazione alla decorrenza della prescrizione, ma la Corte ritiene che la questione non sia decisiva perché la sentenza di merito ha valorizzato l'avvenuto pagamento del credito.

  • art. 2946 c.c.

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione decennale del credito, ma la censura è dichiarata inammissibile per mancato confronto con la motivazione impugnata.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Nel testo applicabile ratione temporis è invocato per compensare integralmente le spese di legittimità in ragione della peculiarità della controversia.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, il sindacato sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale e consente solo la denuncia di anomalie motivazionali estreme.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115

    In caso di definizione negativa per l'impugnante, sussiste l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione che censuri la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di specificità, il ricorrente deve riportare e confrontare in modo puntuale il contenuto dei motivi di gravame e spiegare specificamente perché essi sarebbero stati sufficientemente chiari e completi.
  • La deduzione di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non è ammissibile quando il giudice di merito ha comunque esaminato la questione, anche limitandosi a dichiararla inammissibile; in cassazione non può essere trasformata in una richiesta di riesame del merito.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è censurabile solo l'anomalia motivazionale che si traduca in violazione costituzionalmente rilevante; non è consentito dolersi della mera insufficienza o non condivisibilità della motivazione.
  • Quando una sentenza di merito recepisce le conclusioni di una consulenza tecnica, la critica in cassazione deve essere autosufficiente e contenere la trascrizione dei passaggi decisivi dell'elaborato e delle contestazioni già svolte in giudizio, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La contestazione di una ricostruzione contabile o di un accertamento tecnico non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova valutazione del merito.
  • Se la decisione di merito ritiene decisivo l'avvenuto pagamento del credito, le questioni sulla prescrizione possono risultare prive di decisività e non incidere sulla ratio decidendi.
  • L'istanza di rinnovazione dell'istruttoria o di nuova consulenza tecnica è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito; il suo mancato accoglimento non è censurabile in cassazione se, dalla motivazione complessiva, emerge l'irrilevanza o superfluità dell'integrazione richiesta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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