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Cassazione Civile, Ordinanza n. 41681/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (difensore)

La controversia

Il difensore d'ufficio aveva chiesto la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di un imputato poi condannato in un procedimento penale. Il Tribunale aveva rigettato la richiesta e poi l'opposizione, ritenendo non sufficientemente dimostrato che la persona assistita fosse irreperibile al momento in cui il credito professionale era divenuto azionabile e che il difensore avesse inutilmente tentato il recupero del credito. In particolare, il giudice di merito aveva osservato che l'irreperibilità di fatto, pur assimilabile a quella dichiarata nel processo penale, doveva risultare persistente fino alla data utile per il recupero e che gli atti prodotti (missiva del 2012 e verbale di vane ricerche del 2016/2017) non lo provavano. Con il ricorso per cassazione, il difensore ha denunciato: 1) violazione degli artt. 116 e 117 del d.P.R. n. 115/2002, sostenendo che, una volta riconosciuta l'irreperibilità di fatto come equivalente a quella processuale, non gravava sul difensore l'onere di provare la permanenza di tale stato; 2) omesso esame, ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., della persistenza dell'irreperibilità fino alla definizione del giudizio penale, contestando anche la datazione del verbale di vane ricerche e richiamando ulteriori verifiche anagrafiche compiute dopo il processo.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, affermando che, in tema di patrocinio a spese dello Stato, quando l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'imputato/indagato/condannato, il difensore d'ufficio che chiede la liquidazione dei compensi ex art. 117 d.P.R. n. 115/2002 non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità. Il provvedimento impugnato è stato quindi cassato perché aveva posto a carico del difensore un onere probatorio non conforme alla giurisprudenza di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito. La causa è stata rinviata al Tribunale di Velletri in diversa composizione, che dovrà decidere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 116 d.P.R. n. 115/2002

    richiamato nel ricorso come norma attinente alla liquidazione dei compensi e alle condizioni per il recupero degli onorari; la Corte decide però soprattutto sull'art. 117, valorizzando il dato dell'irreperibilità sostanziale

  • art. 117 d.P.R. n. 115/2002

    la liquidazione a carico dell'Erario è subordinata alla condizione sostanziale di irreperibilità del patrocinato, intesa come non rintracciabilità al momento in cui il credito diventa azionabile; se l'autorità giudiziaria ha già dichiarato l'irreperibilità, il difensore non deve provarne la persistenza

  • artt. 159 e 160 cod. proc. pen.

    la pronuncia processuale di irreperibilità è distinta dalla situazione sostanziale e di fatto rilevante ai fini della liquidazione; la prima non esaurisce la valutazione richiesta dall'art. 117 d.P.R. n. 115/2002

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    norma invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, motivo poi assorbito dall'accoglimento del primo

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    testo unico delle spese di giustizia, applicato alla disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio

Massime di principio

  • In tema di liquidazione dei compensi del difensore d'ufficio nel patrocinio a spese dello Stato, l'irreperibilità rilevante è una condizione sostanziale e fattuale di non rintracciabilità del patrocinato al momento in cui il credito diventa esigibile.
  • Quando l'autorità giudiziaria abbia dichiarato l'irreperibilità dell'imputato, dell'indagato o del condannato, il difensore che richieda la liquidazione ex art. 117 d.P.R. n. 115/2002 non ha l'onere di provare la persistenza di tale irreperibilità fino alla successiva fase di riscossione.
  • Non è conforme a diritto porre a carico del difensore un onere di dimostrare la perdurante irreperibilità mediante ulteriori ricerche successive, se la situazione di irreperibilità è già stata accertata nel processo penale.
  • L'irreperibilità processuale e la situazione sostanziale di irreperibilità non coincidono necessariamente, ma ai fini della liquidazione dei compensi rileva la concreta impossibilità di recupero del credito professionale.
  • L'accoglimento di un motivo di ricorso che investe la regola di diritto applicabile assorbe i motivi ulteriori fondati su vizi di motivazione o omesso esame di fatti decisivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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