Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2116/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della determinazione dell'aumento di pena per la recidiva semplice (art. 99 c.p.) in sede di patteggiamento: il ricorrente sosteneva che, avendo la pena base concordata ammontato a anni due (24 mesi), l'aumento per recidiva semplice (1/3) avrebbe dovuto corrispondere a 8 mesi (1/3 di 24), mentre nella determinazione finale era stato attribuito un aumento di 9 mesi, ritenuto erroneo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile rilevando che, in materia di patteggiamento e in base all'art. 448, comma 2‑bis, c.p.p., gli errori meramente aritmetici nelle operazioni di calcolo finalizzate alla determinazione della pena concordata non sono deducibili in cassazione se il risultato finale non si discosta dall'accordo tra le parti e non determina una pena illegale. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per ragioni di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento in via equitativa di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (richiamata la sentenza della Corte costituzionale n. 186/2000).

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale cui si riferisce il reato per il quale è stata concordata la pena; la sentenza impugnata ha confermato l'applicazione della pena per tale fattispecie senza che la Cassazione rivedesse il merito della quantificazione in patteggiamento.

  • art. 99 c.p. (recidiva)

    Disciplina l'aumento di pena in caso di recidiva. Il ricorrente contestava la corretta applicazione dell'aumento (1/3 per recidiva semplice) nel calcolo aritmetico della pena concordata.

  • art. 448, comma 2‑bis, c.p.p.

    Norma processuale introdotta dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 che limita la sindacabilità in Cassazione di talune questioni derivanti dal patteggiamento; la Corte ha interpretato che, a seguito di tale norma, gli errori di calcolo relativi alla pena concordata non possono essere dedotti in cassazione se il risultato finale corrisponde all'accordo e la pena non è illegale.

  • Sentenza Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019 (Rosettani)

    Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che errori di computo nelle operazioni di calcolo della pena in sede di patteggiamento non sono sindacabili in Cassazione quando non incidono sulla validità o legalità della pena complessiva.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria (versamento alla Cassa delle ammende) per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; la Corte ha autorizzato un intervento sanzionatorio in casi ritenuti dolosi o colposi.

Massime di principio

  • In caso di patteggiamento, gli errori meramente aritmetici nelle operazioni che portano alla pena concordata difficilmente sono sindacabili in Cassazione se il risultato finale corrisponde all'accordo tra le parti e la pena non è illegale.
  • Se l'errore di calcolo determina una pena effettivamente diversa da quella pattuita o comporta una pena illegale (es. eccede i limiti di legge), la questione resta sindacabile in Cassazione.
  • Per contestare calcoli relativi ad aumenti (es. per recidiva) è preferibile sollevare l'eccezione in sede di giudizio di merito o in fase di convalida dell'accordo, poiché la cassazione è limitata nel sindacare tali dettagli quando è intervenuto un patteggiamento valido.
  • Le parti e il difensore devono vigilare con attenzione sulla correttezza dei calcoli nel verbale di patteggiamento: eventuali errori non rilevati tempestivamente rischiano di non poter essere rimossi in sede di legittimità e possono esporre al pagamento di spese o sanzioni.
  • Proporre un ricorso manifestamente infondato o dedurre questioni già assorbite dal patteggiamento può comportare la condanna al pagamento delle spese e, in presenza di colpa nella scelta della strategia processuale, anche sanzioni alla Cassa delle ammende.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.