Cassazione Penale, Sentenza n. 2035/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso in Cassazione contestava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per favoreggiamento della permanenza illegale di Lassad Diwani (capo A) e per il tentativo di ottenere un permesso di soggiorno fondato su presupposti falsi (capo B). Il ricorrente proponeva tre motivi: 1) violazione dell'art. 512 c.p.p. per la presunta utilizzazione delle sommarie informazioni rese da Otay Khairredine, senza che fosse dimostrata la regolare ricerca del teste per la citazione a dibattimento; 2) difetto di motivazione circa la colpevolezza, in particolare sull'inesistenza del rapporto di lavoro dichiarato e sull'attendibilità del teste Mahjoub (anche in relazione alla sua scarsa conoscenza dell'italiano); 3) difetto di motivazione sul diniego delle attenuanti generiche e sulla congruità della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano generici e manifestamente infondati. Sul primo motivo la Corte ha rilevato che la sentenza di appello non ha utilizzato la testimonianza di Otay e che il ricorrente non ha dimostrato la decisività di quella prova; sul secondo motivo la Corte ha ritenuto congrua la motivazione di merito, basata sulle dichiarazioni dell'imputato Diwani (che riferì di aver pagato 7.000 euro) e sulla circostanza che Izzi aveva effettivamente presentato dichiarazioni di emersione; la testimonianza di Mahjoub è stata valutata attendibile nella parte di esperienza diretta nonostante le difficoltà linguistiche; sul terzo motivo la Corte ha confermato che il diniego delle attenuanti è stato motivato con la capacità di delinquere e i precedenti, e che la pena era congrua. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 512 cod. proc. pen.
La Corte richiama il principio che l'inutilizzabilità di una prova deve essere dedotta con specificità e che la parte che eccepisce deve indicare gli atti affetti dal vizio e dimostrarne l'incidenza decisiva sul convincimento del giudice; nel caso la doglianza è risultata generica e non ha provato la decisività della testimonianza contestata
art. 483 cod. pen.
La norma è stata richiamata per la qualificazione del capo B: il giudice di merito ha ritenuto che fosse ravvisabile la fattispecie prevista dall'art. 483 nel tentativo di ottenere il permesso di soggiorno su presupposti falsi
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per disporre le conseguenze della dichiarazione d'inammissibilità: condanna alle spese processuali e alla corresponsione di una somma a favore della Cassa delle ammende
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Richiamato per la trattazione in forma scritta del procedimento, come previsto dalla normativa emergenziale citata
Corte Cost., sent. n. 186 del 2000
Citata in relazione al criterio per l'esclusione della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e delle somme dovute alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Un motivo di ricorso generico, che non indica gli atti specifici affetti da vizio né dimostra la loro incidenza decisiva sul convincimento, è di norma inammissibile.
- Chi deduce l'inutilizzabilità di una prova (es. sommarie informazioni rese in fase preliminare) deve dimostrare non solo l'illegittimità formale ma anche la rilevanza decisiva di tale prova nel giudizio di merito.
- La Corte di merito può valorizzare la testimonianza di un teste anche se imperfettamente istruito nella lingua, purché la parte valutata riguardi esperienze direttamente vissute e risulti coerente e riscontrata da altri elementi probatori.
- La presenza di elementi oggettivi di riscontro (per esempio la presentazione di dichiarazioni di emersione da parte di terzi e la dichiarazione di pagamento da parte dell'interessato) rafforza il convincimento del giudice e rende più difficile il successo di censure generiche sulla mancanza di prova.
- Le doglianze sulla determinazione della pena e sulle attenuanti richiedono una contestazione motivata e specifica: la semplice affermazione di difetto di motivazione è spesso insufficiente.
- L'inammissibilità del ricorso può comportare la condanna alle spese processuali e il pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; per evitare ciò il ricorrente deve formulare motivi concreti e puntuali.
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