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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1983/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per i reati di contraffazione (art. 474 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.), chiedendo: 1) l'annullamento per omissione della declaratoria di estinzione per prescrizione del reato ex art. 474 c.p., maturata prima della pronuncia della sentenza di appello; 2) la censura della motivazione circa la responsabilità per il reato di contraffazione e, in subordine, la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 517 c.p.; 3) la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il ricorso, ritenendo fondato il primo motivo: per errore di calcolo la Corte territoriale aveva fissato la prescrizione del reato di cui all'art. 474 c.p. al 10 aprile 2021 invece che al 10 febbraio 2021, data anteriore alla pronuncia di appello. Ne è seguita l'annullamento senza rinvio della condanna per il delitto di contraffazione perché estinto per prescrizione e la riforma della pena complessiva: eliminato l'aumento per continuazione relativo al reato estinto, la pena residua per ricettazione è stata rideterminata in mesi 2 e giorni 10 di reclusione ed euro 67 di multa. Il secondo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato; il terzo è stato dichiarato inammissibile perché la difesa non aveva sollecitato l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. già nelle conclusioni di merito.

Norme richiamate

  • art. 474 cod. pen.

    Riferito al delitto di contraffazione: la Corte ha riconosciuto che tale fattispecie è estinta per prescrizione anteriore alla sentenza d'appello e ha annullato la condanna relativa.

  • art. 648 cod. pen.

    Delitto di ricettazione: la condanna per ricettazione è rimasta, con rideterminazione della pena dopo l'elisione della continuazione relativa al reato prescritto.

  • art. 517 cod. pen.

    Richiamato in subordine dal ricorrente come possibile riqualificazione; la Corte di cassazione ha ritenuto il motivo sulla qualificazione manifestamente infondato e non ha riqualificato il fatto.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità per il delitto attenuato: la Corte ha dichiarato inammissibile la prospettazione in cassazione perché la difesa non aveva dedotto tale causa in sede di merito quando la disposizione era già vigente.

  • artt. 157 e 161 cod. pen.

    Utilizzati per il calcolo del termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi) relativo al reato commesso il 10 agosto 2013; la corretta applicazione ha portato a ritenere prescritta l'ipotesi di art. 474 c.p. al 10 febbraio 2021.

  • art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.

    Consentito al Collegio di elidere direttamente l'aumento di pena determinato a titolo di continuazione per il reato estinto, senza rinvio, e di rideterminare la pena residua.

  • Corte costituzionale, sent. n. 156 del 21 luglio 2020

    n. 156 del 21 luglio 2020

    Richiamata rispetto all'applicabilità dell'art. 131-bis c.p.; la Cassazione ha precisato che, seppure la pronuncia costituzionale abbia effetti sulla disciplina, la relativa causa non può essere dedotta per la prima volta in cassazione se non prospettata in sede di merito.

Massime di principio

  • Verificare con cura il dies a quo e i termini applicabili per il calcolo della prescrizione: un errore di calcolo può determinare l'annullamento della condanna per estinzione del reato.
  • Se si intende invocare nuove cause di estinzione o non punibilità (es. art. 131-bis c.p.), occorre dedurle tempestivamente in sede di merito; proporle per la prima volta in Cassazione è generalmente inammissibile quando la norma era già vigente alla data della decisione di merito.
  • Quando più reati sono stati dichiarati in continuazione e uno di essi risulta prescritto, il giudice superiore può eliminare l'aumento per continuazione e rideterminare la pena residua senza rinviare il processo.
  • Le valutazioni probatorie (es. contraffazione sulla base di verbali di sequestro e deposizione di finanzieri esperti) sono soggette al sindacato limitato della Cassazione e, se ritenute congrue, difficilmente ribaltabili a meno di vizi di motivazione evidenti.
  • La mancanza di documentazione contabile o fiscale può essere valorizzata in giudizio come elemento indiziario sulla provenienza illecita dei beni, ma la difesa può cercare di contrastare tale presunzione esibendo prove d'acquisto o altri giustificativi.

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