Cassazione Penale, Sentenza n. 1903/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha rilevato che il ricorrente è deceduto il 30/09/2021, come risulta da certificazione in atti, e ha disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per estinzione del reato per morte dell'imputato. La decisione è stata pronunciata il 23/11/2021. Per tale motivo la Corte non ha affrontato nel merito la questione di riclassificazione ai sensi dell'art. 625 bis c.p.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di rapina. Il ricorrente deduceva vizio di motivazione sostenendo che la fattispecie doveva essere riconducibile all'art. 625 bis c.p., atteso che la violenza era stata esercitata sulla persona offesa.
Norme richiamate
art. 625 bis c.p.
Il ricorrente sosteneva che la condotta doveva essere qualificata ai sensi di questa norma in ragione della violenza esercitata sulla persona offesa; la Corte non ha però deciso sulla riclassificazione perché il procedimento si è estinto per la morte dell'imputato.
estinzione del reato per morte dell'imputato
Il Collegio ha applicato il principio per cui la morte dell'imputato determina l'estinzione del reato e giustifica l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
Massime di principio
- La morte dell'imputato estingue il reato e rende improcedibile l'ulteriore sindacato di merito e di legittimità: il giudice di legittimità annulla senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato.
- Quando il procedimento si estingue per morte, le questioni sostanziali sollevate (es. riclassificazione del reato) restano in genere inedite e non vengono decise.
- È necessario verificare tempestivamente la certificazione del decesso negli atti processuali; la sua emersione modifica immediatamente lo stato del procedimento.
- Gli effetti civili possono seguire percorsi distinti: l'estinzione del reato per morte non incide automaticamente su eventuali azioni civili (risarcitorie) o su misure patrimoniali, che vanno valutate separatamente.
- In casi analoghi, il difensore deve considerare entrambe le strade: accertare l'estinzione penale per morte e, se necessario, promuovere o tutelare gli interessi civili compatibili con la cessazione del procedimento penale.
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