Cassazione Penale, Sentenza n. 1949/2022 del 18/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per remissione della querela. In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali sono state poste a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p. Sentenza decisa il 7 dicembre 2021.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza di condanna per appropriazione indebita aggravata chiedendo l'annullamento per violazione di legge penale e vizio motivazionale. Successivamente ha depositato il verbale di remissione della querela e quello di accettazione redatti presso la Guardia di Finanza di Altamura, dai quali risultava che il delitto era estinto per remissione della querela. Il Collegio ha richiamato la modifica del regime di procedibilità introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018 n. 36 e la giurisprudenza di legittimità che stabilisce che, nei procedimenti per appropriazione indebita aggravata ex art. 61, primo comma, n. 11 cod. pen., la remissione della querela determina l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., salvo la presenza di altre circostanze aggravanti di speciale effetto.
Norme richiamate
art. 61, primo comma, n. 11, cod. pen.
Riferimento all'aggravante richiamata nella fattispecie di appropriazione indebita; rilevante perché la qualificazione aggravata è quella considerata dalla giurisprudenza che ha valutato gli effetti della remissione della querela
art. 152 cod. pen.
La remissione della querela estingue il reato di querela perseguibile a querela di parte; qui è stata ritenuta estinzione del reato per remissione della querela
art. 129 cod. proc. pen.
Prevede la dichiarazione di non procedibilità; la Corte ha ritenuto che, alla luce della remissione della querela e della modifica normativa del 2018, debba essere dichiarata la non procedibilità per il reato estinto
art. 340, comma 4, cod. proc. pen.
Stabilisce l'attribuzione delle spese processuali in caso di estinzione del reato per remissione di querela; la Corte ha posto le spese a carico del querelato in mancanza di diverso accordo
d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36
Ha modificato il regime di procedibilità per alcuni delitti (tra cui quelli richiamati), influenzando la conseguenza giuridica della remissione della querela nei procedimenti in corso
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 40150/21/06/2018 Salatini; Sez. 2, n. 21700/17/04/2019 Sibio; Sez. 2, n. 225/08/11/2018 Mohamnnad)
Costituiscono orientamento consolidato secondo cui, nelle fattispecie richiamate, la remissione della querela impone la declaratoria di non procedibilità salvo ulteriori circostanze aggravanti di speciale effetto
Massime di principio
- La remissione della querela estingue il reato perseguibile a querela di parte e, quando rilevanti le modifiche normative (es. d.lgs. n. 36/2018), impone la dichiarazione di non procedibilità ai sensi dell'art. 129 c.p.p., a meno che non sussistano circostanze aggravanti di speciale effetto che rendano il reato procedibile d'ufficio
- È essenziale depositare e allegare al processo i verbali comprovanti la remissione della querela e la sua accettazione (redatti dalle autorità competenti), perché questi atti determinano l'estinzione del reato
- Quando il reato è estinto per remissione di querela la sentenza che ha riportato una condanna deve essere annullata senza rinvio
- In assenza di diverso accordo tra le parti, le spese processuali derivanti dall'estinzione del reato per remissione della querela sono a carico del querelato ai sensi dell'art. 340, comma 4, c.p.p.
- Prima di procedere all'azione penale o impugnare una sentenza in simili ipotesi, verificare sempre la presenza di eventuali aggravanti di speciale effetto o altre cause che possano impedire l'estinzione del reato nonostante la remissione della querela
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