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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2033/2022 del 18/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Valentino Di Santo era imputato per il reato di tentato omicidio nei confronti dei fratelli Paolo e Ciro Di Santo (investiti con l'autovettura il 4 novembre 2015). Il GIP di Foggia lo aveva dichiarato colpevole e condannato a 6 anni; la Corte d'Appello di Bari, in parziale riforma, aveva ridotto la pena a 4 anni confermando il resto. La condotta ricostruita: due investimenti (il primo che carica Paolo sul cofano, il secondo tentativo dopo la retromarcia) desunta dalle testimonianze delle vittime e di altri testimoni; consulenza tecnica non ha rilevato tracce del primo investimento ma il medico legale ha ritenuto compatibili le lesioni con la dinamica descritta. In appello è stata esclusa l'attenuante della provocazione e riconosciuta l'aggravante dei motivi futili; è stata inoltre concessa la riduzione di pena per il rito abbreviato non applicata in primo grado. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: incompatibilità del giudice ai sensi dell'art.34 c.p.p.; vizio di motivazione sull'accertamento del fatto e sulla qualificazione giuridica (assenza di riscontri obiettivi, lesioni non gravi, mancanza di volontà di uccidere); mancata valutazione della consulenza tecnica; difetto di motivazione sulla sussistenza dei motivi futili; difetto di motivazione sul diniego dell'attenuante della provocazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi erano manifestamente infondati, generici o non consentiti. Sul punto dell'incompatibilità del giudice è stato richiamato che la difesa non aveva mai chiesto la sostituzione né presentato ricusazione; è stato precisato che la causa di incompatibilità giustifica astensione o ricusazione ma non determina nullità automatica se non sollevata. Quanto al merito, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione di fatto della Corte d'Appello: la dinamica è stata accertata sulla scorta delle testimonianze delle persone offese, corroborate da altri testi e compatibili con gli accertamenti medico-legali; l'elemento soggettivo (volontà di uccidere) è stato logicamente desunto dalle modalità e dalla reiterazione dell'azione. Sul punto dell'aggravante per futili motivi la Corte ha osservato che la censura non era devoluta al secondo giudice e pertanto non consentita in cassazione. Sul diniego dell'attenuante della provocazione la motivazione d'appello è stata ritenuta adeguata (mancata prova di minacce e reazione non immediata/adeguata). Conseguentemente la Corte ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 cod. proc. pen.

    La causa di incompatibilità del giudice prevista dall'art.34 giustifica l'astensione o la ricusazione; non comporta automaticamente nullità degli atti se la parte non ha chiesto la sostituzione o la ricusazione nel corso del procedimento

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso e la possibile condanna a versare una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale disposizione quantificando in euro 3.000 la somma dovuta

  • Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000

    Richiamata dalla Corte come parametro per valutare l'esistenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; qui non sono emersi elementi idonei a escludere la colpa

Massime di principio

  • Le eccezioni di incompatibilità del giudice devono essere sollevate tempestivamente (astensione o ricusazione): se non vengono proposte nel corso del procedimento, non comportano automaticamente la nullità degli atti e la loro deduzione in cassazione è inefficace
  • In Cassazione la valutazione della prova testimoniale e la ricostruzione dei fatti sono sindacabili in maniera molto limitata: il giudizio di legittimità rigetta le censure che rappresentano semplici riedizioni delle questioni di merito se la motivazione di merito è logica e coerente
  • L'assenza di riscontri tecnici (es. mancata individuazione di tracce sul luogo) non annulla automaticamente la valutazione probatoria delle testimonianze, se queste risultano convergenti e compatibili con altri accertamenti (medico-legali, dichiarazioni di terzi)
  • L'elemento soggettivo del reato (volontà di uccidere) può essere desunto dalle modalità pericolose e reiterate della condotta anche quando l'evento letale non si verifica, giacché gli effetti materiali dipendono anche da circostanze indipendenti dalla volontà dell'agente
  • L'attenuante della provocazione richiede prova delle minacce e della immediata, proporzionata reazione: la semplice lite è insufficiente se la reazione è successiva o eccessiva rispetto alla condotta dell'offeso
  • Le questioni non devolute al giudice d'appello (cioè non dedotte o non impugnate in appello) non possono essere sollevate ex novo in Cassazione

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