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Sentenza

Sentenza del 10/05/2024 n. 12891 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La contribuente chiedeva il rimborso delle maggiori imposte versate per il 2008 e il 2009. Nel 2006 e 2007 aveva dedotto accantonamenti poi riconosciuti non inerenti; aveva prestato acquiescenza agli accertamenti e pagato le imposte dovute. Negli anni successivi aveva contabilizzato il rilascio degli accantonamenti come sopravvenienze attive, riducendo così i costi inerenti deducibili e pagando nuovamente imposte sugli stessi valori. La banca sosteneva che il diniego di rimborso violasse il divieto di doppia imposizione, anche se il fenomeno derivava da un errore del contribuente. Contestava inoltre la lettura della CTR, secondo cui la condotta aveva violato il principio di competenza e costituiva una scelta arbitraria di imputazione temporale. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 163 e 109, comma 1, TUIR e dell’art. 67, comma 1, D.P.R. n. 600/1973.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la decisione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso nel merito accogliendo l’istanza di rimborso. Ha ritenuto che, una volta pagate le imposte dovute per gli accantonamenti indeducibili del 2006-2007, la tassazione delle corrispondenti sopravvenienze attive nel 2008-2009 determinasse una doppia imposizione vietata, anche se la situazione era stata originata dalla condotta della contribuente. Ha inoltre ritenuto tempestiva l’istanza: il termine biennale decorreva dalla definitività degli accertamenti, intervenuta con l’acquiescenza del 20 agosto 2013; la domanda, presentata il 20 luglio 2015, era entro il termine. Spese dei gradi di merito compensate; l’Agenzia è stata condannata alle spese di cassazione, liquidate in Euro 5.000 per compensi, oltre 15% per spese generali, Euro 200 per esborsi e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)

    Orbene, non essendo contestato che la società contribuente abbia aderito all'accertamento per l'anno 2007, in cui venivano recuperati a tassazione i costi privi del requisito della certezza ed ai quali corrispondevano le sopravvenienze attive dell'anno 2008, la doppia imposizione risulta essere un fatto evidente e tale fatto collide con il divieto (principio) generale di cui all'art. 163 T.u.i.r., sicché il pagamento avvenuto in seguito all'adesione per il 2007 trasforma quello effettuato per il 2008 in un indebito oggettivo.

    Il divieto di doppia imposizione impedisce di tassare nuovamente, in un esercizio successivo, valori già recuperati a tassazione nell’esercizio precedente. Nel caso deciso, il pagamento conseguente all’acquiescenza per il 2007 rendeva indebito il prelievo relativo alle corrispondenti sopravvenienze del 2008.

  • Art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Ogni volta che un avviso di accertamento recante una ripresa a tassazione fondata sull'applicazione del principio di competenza diventi definitivo (per l'acquiescenza del contribuente, come nella specie, o per il passaggio in giudicato della sentenza di rigetto del suo ricorso), il termine di due anni di cui all'art. 21 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, entro cui il contribuente deve chiedere il rimborso di quanto indebitamente versato nell'anno in cui avrebbe potuto esporre in dichiarazione le poste erroneamente dichiarate in quello oggetto dell'avviso di accertamento, decorre dalla data di definitività di quest'ultimo.

    Quando la ripresa a tassazione fondata sul principio di competenza diventa definitiva, il termine biennale per chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata nell’altro esercizio decorre dalla data di definitività dell’accertamento.

  • Art. 384, secondo comma, del codice di procedura civile

    La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha potuto cassare la decisione impugnata e decidere direttamente la controversia nel merito.

Massime di principio

  • Se lo stesso valore economico viene prima recuperato a tassazione in un esercizio e poi tassato nuovamente in un esercizio successivo come sopravvenienza, il contribuente può far valere il divieto di doppia imposizione e chiedere il rimborso dell’imposta indebitamente versata.
  • Il divieto di doppia imposizione non viene meno per il solo fatto che la duplicazione sia stata originata da un errore o da una condotta del contribuente, anziché da un comportamento dell’Amministrazione finanziaria.
  • Quando la richiesta di rimborso dipende dalla definitività di un accertamento relativo alla corretta imputazione temporale dei componenti reddituali, il termine biennale decorre dalla data in cui l’accertamento diventa definitivo, anche per acquiescenza.
  • La domanda di rimborso deve riguardare effettivamente la duplicazione del medesimo valore: la correzione non autorizza, in generale, a spostare liberamente costi o ricavi tra esercizi in violazione del principio di competenza.

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