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Sentenza

Sentenza del 09/05/2024 n. 12749 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A.A. aveva chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni 1990, 1991 e 1992, invocando l'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, che prevedeva una definizione agevolata per i residenti delle province di Siracusa, Ragusa e Catania colpite dai terremoti del 13 e 16 dicembre 1990. Dopo l'accoglimento del ricorso contro il silenzio-rifiuto da parte della CTP di Ragusa e il parziale accoglimento dell'appello erariale da parte della CTR della Sicilia, sezione staccata di Catania, l'Agenzia ha proposto due motivi di cassazione: il primo denunciava l'inammissibilità del ricorso introduttivo per l'asserita mancanza nell'istanza di rimborso dell'importo richiesto e la mancata prova dei versamenti; il secondo sosteneva che i limiti di stanziamento introdotti dalla normativa sopravvenuta limitassero anche il diritto al rimborso riconosciuto in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: la questione relativa al contenuto dell'istanza richiedeva un accertamento di fatto non eseguibile per la prima volta in cassazione; inoltre, l'Agenzia non aveva indicato e localizzato adeguatamente l'istanza secondo l'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. La censura sulla prova dei versamenti era inammissibile anche perché l'accertamento della loro avvenuta effettuazione era ormai irrevocabile. Il secondo motivo è stato rigettato: i limiti di stanziamento introdotti dalla normativa sopravvenuta non incidono sul titolo del diritto al rimborso nei giudizi pendenti, ma riguardano la concreta erogazione e vanno fatti valere nella fase esecutiva o di ottemperanza. Nessuna statuizione sulle spese, poiché la contribuente era rimasta intimata; non si applica l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo l'Agenzia ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 6, codice di procedura civile

    Tale onere [...] non può ritenersi rispettato qualora il motivo di ricorso non indichi specificamente i documenti o gli atti processuali sui quali si fondi; non ne riassuma il contenuto o ne trascriva i passaggi essenziali; né comunque fornisca un riferimento idoneo ad identificare la fase del processo di merito in cui essi siano stati prodotti o formati.

    Chi ricorre in cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui fonda la censura, illustrarne il contenuto rilevante e precisare dove e quando siano stati prodotti o formati nel giudizio di merito; l'omissione comporta l'inammissibilità del motivo.

  • Art. 16-octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in relazione all'art. 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190

    In mancanza di disposizioni transitorie, non incide sui giudizi in corso l'introduzione di limiti quantitativi al procedimento di rimborso da parte di una legge sopravvenuta [...] in quanto la stessa non incide sul titolo del diritto alla ripetizione, che si forma nel relativo processo, ma esclusivamente sull'esecuzione del medesimo.

    I limiti di stanziamento introdotti dopo l'avvio del giudizio non eliminano né riducono il titolo del diritto al rimborso accertato in causa. Possono incidere sulla somma concretamente erogabile e devono essere considerati nella fase esecutiva o di ottemperanza.

  • Art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13 comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

    L'ulteriore contributo unificato previsto dalla disposizione non è dovuto quando la parte soccombente è un'amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Una questione rilevabile d'ufficio non può essere esaminata per la prima volta in cassazione se richiede accertamenti di fatto riservati ai giudici di merito.
  • Il ricorso per cassazione deve identificare con precisione gli atti e i documenti invocati, riportarne o riassumerne il contenuto decisivo e indicarne la collocazione nel processo; altrimenti la censura è inammissibile.
  • Non è possibile rimettere in discussione in cassazione un accertamento di fatto ormai irrevocabile, come quello relativo all'avvenuto pagamento delle imposte.
  • In assenza di una disciplina transitoria, i limiti di bilancio introdotti da una legge successiva non incidono sul diritto al rimborso accertato in un giudizio già pendente, ma possono condizionare la liquidazione e l'esecuzione del pagamento.
  • Quando il contribuente resta intimato in cassazione, non si liquidano spese in suo favore.

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