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Sentenza

Sentenza del 09/05/2024 n. 12742 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la rettifica della base imponibile dell’imposta di registro per un atto di costituzione di pegno su quote societarie. L’Agenzia aveva assunto come base la somma garantita, mentre la società sosteneva che dovesse considerarsi il valore delle quote. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale lo aveva accolto, ritenendo applicabile alle quote la disciplina prevista per i titoli. L’Agenzia ha impugnato in cassazione la decisione per violazione degli artt. 20 e 43 del D.P.R. n. 131/1986, sostenendo che le quote di Srl non sono titoli e che, pertanto, non opera la deroga alla regola generale della somma garantita.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario di Energy Consult Srl. Ha stabilito che, per il pegno su quote societarie, la base imponibile è la somma garantita, non il valore nominale delle quote. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della formazione dell’orientamento di legittimità successivamente alla sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 1, lett. f), D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il D.P.R. 131 del 1986 detta una norma specifica (art.43 lett. f) sulla determinazione della base imponibile per gli atti con i quali viene prestata garanzia reale o personale, individuandola nella "somma garantita" e ponendo una deroga a tale regola generale nella sola ipotesi di garanzia costituita con danaro o titoli.

    La regola ordinaria per la base imponibile del pegno è la somma garantita. La deroga, che consente di considerare l’eventuale minor valore del bene dato in garanzia, riguarda soltanto denaro e titoli rientranti nella nozione individuata dalla Corte; non si estende alle quote di Srl.

  • Artt. 1992 e seguenti del codice civile

    I titoli, ivi previsti, devono intendersi come i titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod. civ.), i titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod. civ.), i valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di Spa e Sapa), i titoli attributivi della qualità di socio in Spa o Sapa (appunto denominati titoli azionari o strumenti finanziari partecipativi, e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod. civ.).

    Nel contesto della deroga dell’art. 43, i titoli comprendono strumenti dotati delle caratteristiche giuridiche di emissione, incorporazione e circolazione proprie dei titoli di credito, nonché le altre categorie descritte dalla Corte. Le quote di Srl non vi rientrano.

  • Art. 1996 del codice civile

    I titoli, ivi previsti, devono intendersi come i titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod. civ.), i titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod. civ.), i valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di Spa e Sapa), i titoli attributivi della qualità di socio in Spa o Sapa (appunto denominati titoli azionari o strumenti finanziari partecipativi, e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod. civ.).

    La Corte include tra i titoli rilevanti anche quelli rappresentativi di merci, il cui valore creditorio si riferisce alle merci rappresentate; ciò non rende assimilabili a tali titoli le quote di partecipazione in Srl.

  • Artt. 2354 e 2355 del codice civile

    I titoli, ivi previsti, devono intendersi come i titoli di credito in senso stretto (assistiti dalla disciplina di emissione, incorporazione e circolazione di cui agli artt. 1992 segg. cod. civ.), i titoli rappresentativi di merci (nei quali il valore creditorio è riferito alle merci rappresentate, ex art.1996 cod. civ.), i valori mobiliari o prodotti finanziari che conferiscono al titolare un credito nei confronti di un emittente autorizzato (come i titoli del debito pubblico, ovvero le obbligazioni di Spa e Sapa), i titoli attributivi della qualità di socio in Spa o Sapa (appunto denominati titoli azionari o strumenti finanziari partecipativi, e suscettibili di circolare come i titoli di credito al portatore o nominativi: artt.2354 e 2355 cod. civ.).

    Le azioni e gli strumenti partecipativi di Spa e Sapa possono rientrare nella nozione di titoli perché sono suscettibili di circolare come titoli al portatore o nominativi. La Corte distingue da essi le quote di Srl.

  • Art. 2468 del codice civile

    La legge, anzi, vieta espressamente che le quote di partecipazione di Srl siano rappresentate da azioni o costituiscano oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari ( art. 2468 cod. civ.).

    Il divieto di rappresentare le quote di Srl come azioni o di offrirle al pubblico come prodotti finanziari conferma che esse non hanno la natura e la circolazione dei titoli rilevanti per la deroga alla base imponibile.

  • Artt. 2471-bis e 2352 del codice civile

    Nella nozione di titoli, ai fini della previsione in esame, non possono, dunque, ricondursi le quote di Srl, per quanto anch'esse rappresentative di una partecipazione societaria proporzionale e per quanto anch'esse assoggettate ad una disciplina di pegno sostanzialmente unitaria con le azioni ( artt. 2471-bis e 2352 cod. civ.).

    L’esistenza di una disciplina sostanzialmente unitaria del pegno su quote e su azioni non comporta che le quote di Srl siano equiparate ai titoli ai fini dell’imposta di registro.

  • Art. 384 del codice di procedura civile

    La formazione di un orientamento della giurisprudenza di legittimità solo successivamente alla sentenza impugnata depone per la compensazione integrale delle spese di lite.

    La Corte ha deciso direttamente nel merito dopo la cassazione, senza ulteriori accertamenti di fatto, e ha compensato integralmente le spese. Il testo richiama l’art. 384 cod. proc. civ. quale presupposto per la decisione nel merito.

Massime di principio

  • Per determinare la base imponibile dell’imposta di registro su una garanzia reale o personale, la regola generale è assumere la somma garantita.
  • La possibilità di utilizzare il valore inferiore del bene dato in garanzia è una deroga circoscritta a garanzie costituite in denaro o con titoli che rientrano nelle categorie indicate dalla legge e dalla giurisprudenza.
  • Le quote di Srl non sono assimilabili a titoli ai fini di questa deroga: anche se rappresentano una partecipazione societaria e possono essere date in pegno, la loro base imponibile resta la somma garantita, non il valore nominale o di mercato delle quote.
  • La somiglianza della disciplina civilistica del pegno su quote e su azioni non basta a equiparare quote di Srl e azioni ai fini tributari; occorre considerare la natura giuridica e la circolazione dello strumento.

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