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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27248/2023 del 25/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comodante)

La controversia

La controversia nasce da un immobile in Pompei che, secondo la parte attrice originaria, era stato concesso in comodato a uno dei convenuti; quest'ultimo, senza autorizzazione, avrebbe eseguito interventi edilizi sull'immobile e lo avrebbe anche concesso in locazione a una società terza. L'originario attore chiedeva la risoluzione ipso iure del comodato, il rilascio del bene e il risarcimento del danno. I convenuti, invece, sostenevano che il bene fosse in realtà di loro proprietà e che la cessione al dante causa degli odierni resistenti fosse stata solo simulata, a garanzia di un prestito usurario, poi restituito, con conseguente mancato ritrasferimento della titolarità; in via riconvenzionale chiedevano l'accertamento della simulazione assoluta della cessione e la nullità del successivo comodato. La Corte d'appello ha ritenuto non provata la tesi simulatoria e ha confermato la risoluzione del comodato per inadempimento, revocando soltanto la condanna al risarcimento parametrato ai canoni locatizi. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 1414 c.c. per mancata ammissione dell'interrogatorio formale volto a provare la simulazione; 2) omesso esame di fatti decisivi e motivazione apparente, per asserita adesione acritica alla decisione di primo grado; 3) violazione di legge per carenza di istruttoria, sostenendo che la vicenda usuraria imponeva accertamenti più ampi e che la documentazione disponibile avrebbe dimostrato la proprietà in capo ai ricorrenti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata non solo sull'assenza di controdichiarazione scritta ma soprattutto sulla totale lacunosità del quadro probatorio e sulla genericità delle istanze istruttorie; inoltre i ricorrenti non avevano riportato nel ricorso i capitoli di prova asseritamente decisivi. Il secondo motivo è stato dichiarato in parte inammissibile e in parte infondato: da un lato, per la preclusione derivante dalla doppia conforme e per la genericità della censura; dall'altro, perché la motivazione della corte territoriale non era apparente ma esponeva in modo sufficiente e comprensibile le ragioni del rigetto della tesi simulatoria. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché reiterava le stesse carenze di specificità e perché tendeva a una rivalutazione del merito e delle prove, preclusa in cassazione. È stata quindi confermata la statuizione di merito, con condanna dei ricorrenti alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1414 c.c.

    viene richiamato in relazione alla dedotta simulazione del contratto, ma la Corte non entra nel merito della disciplina perché il motivo è inammissibile per mancato confronto con la ratio decidendi e per difetto di specificità probatoria

  • art. 360 c.p.c.

    è evocato dai ricorrenti per denunciare violazione di legge, omesso esame di fatti decisivi e vizi motivazionali; la Corte sottolinea i limiti del sindacato di legittimità e l'inammissibilità di censure che non colgano la ratio decidendi

  • art. 348 ter c.p.c.

    richiamato per la preclusione al motivo di cui all'art. 360, n. 5, in presenza di doppia conforme

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, ove dovuto

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato come base del contributo unificato oggetto del raddoppio

  • art. 1, comma 17, L. n. 228/2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la censura è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata e si limita a riproporre una diversa lettura dei fatti o delle prove.
  • La deduzione della simulazione contrattuale richiede un compiuto supporto probatorio: la mancanza di una controdichiarazione scritta non è l'unico profilo rilevante, potendo il giudice valorizzare anche l'assenza di prove sui fatti costitutivi allegati e la genericità delle istanze istruttorie.
  • La richiesta di interrogatorio formale o di altri mezzi istruttori deve essere specifica e decisiva; in cassazione è necessario riportare i capitoli di prova non ammessi e indicare perché essi sarebbero stati idonei a sovvertire l'esito della lite.
  • Il vizio di motivazione denunciabile in cassazione, dopo la riforma dell'art. 360 c.p.c., n. 5, è limitato alle anomalie motivazionali radicali; non è consentito sindacare la semplice insufficienza o la maggiore o minore persuasività della motivazione.
  • In presenza di doppia conforme, la censura di omesso esame di fatti decisivi incontra una preclusione ulteriore e non può essere utilizzata per ottenere una rivalutazione del merito.
  • Spetta al giudice di merito selezionare le fonti del proprio convincimento, valutare l'attendibilità e la concludenza delle prove e scegliere quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti controversi.

Come è indicizzato

MaterieComodatoImpugnazioniProve
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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