Cassazione Civile, Ordinanza n. 27854/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente gestore edilizia residenziale pubblica)
La controversia
L'ente gestore di edilizia residenziale pubblica ha impugnato un avviso di accertamento IMU relativo all'anno 2016 emesso da un comune, sostenendo che gli immobili tassati dovessero godere dell'esenzione prevista per gli alloggi sociali. In appello il ricorso era stato respinto perché il giudice di merito aveva ritenuto non provata la natura di alloggi sociali degli immobili e aveva valorizzato il fatto che la quasi totalità delle unità fosse classificata catastalmente in categoria A/2, qualificandole come civili abitazioni non necessariamente assimilabili all'housing sociale. Nel ricorso per cassazione l'ente ha denunciato violazione dell'art. 13, comma 2, lett. b), del d.l. n. 201 del 2011 e del d.m. 22 aprile 2008, sostenendo che la sentenza d'appello aveva erroneamente applicato la mera detrazione IMU in luogo della più ampia esenzione, richiamando invece una disciplina riferita agli immobili di lusso e sottolineando che gli immobili non erano di lusso e risultavano in categorie catastali A/4 e A/2. Il comune ha resistito eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dal comune e ha accolto il ricorso. Ha affermato che l'esenzione IMU per gli alloggi degli IACP non spetta a tutti gli alloggi assegnati, ma solo a quelli che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008; ha tuttavia censurato la sentenza impugnata perché aveva negato l'esenzione sulla base del solo dato catastale A/2, elemento non decisivo ai fini della disciplina applicabile. La Corte ha quindi cassato la sentenza con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, lett. b), d.l. n. 201 del 2011
L'esenzione IMU riguarda gli alloggi degli IACP solo se dotati delle caratteristiche di alloggio sociale secondo i parametri del d.m. 22 aprile 2008.
art. 1, comma 707, l. n. 147 del 2013
Ha modificato la disciplina dell'esenzione, richiamata dalla Corte per delimitare l'ambito dell'agevolazione.
art. 2, comma 2, lett. b), d.l. n. 102 del 2013
Ha differenziato il trattamento delle unità immobiliari degli enti di edilizia residenziale pubblica, prevedendo l'esenzione solo per gli alloggi sociali dal 1° gennaio 2014.
art. 2, comma 4, d.l. n. 102 del 2013
Prevede che gli alloggi sociali degli IACP siano equiparati all'abitazione principale e quindi esenti dall'IMU dal 1° gennaio 2014.
art. 8, comma 4, d.lgs. n. 504 del 1992
È richiamato come disposizione che individuava gli alloggi assegnati dagli IACP nel previgente quadro normativo.
art. 13, comma 10, d.l. n. 201 del 2011
Si applica alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, non agli immobili A/2.
d.m. 22 aprile 2008
Fissa i parametri dell'alloggio sociale, necessari per beneficiare dell'esenzione IMU invocata.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Il vizio denunciato era quello di violazione/falsa applicazione di legge, inteso come errata sussunzione della fattispecie concreta nella norma applicabile.
Massime di principio
- L'esenzione IMU per gli alloggi degli enti di edilizia residenziale pubblica non opera in modo generalizzato per tutte le unità assegnate, ma richiede la verifica in concreto dei requisiti di alloggio sociale previsti dalla normativa secondaria.
- La classificazione catastale dell'immobile, da sola, non è elemento sufficiente a escludere o affermare l'esenzione quando la disciplina agevolativa dipende da requisiti sostanziali ulteriori fissati dal decreto ministeriale.
- Nel giudizio di legittimità, la violazione o falsa applicazione di legge può consistere anche nella corretta individuazione della norma astratta ma nella sua errata sussunzione rispetto alla fattispecie concreta.
- Quando il giudice di merito applica una disciplina impositiva più sfavorevole sulla base di un solo indice formale non decisivo, senza compiere gli ulteriori accertamenti richiesti dalla norma agevolativa, la decisione incorre in error in iudicando.
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