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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21691/2026 del 25/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocato)

La controversia

Un avvocato aveva ottenuto dal Tribunale la liquidazione del compenso per l’attività difensiva prestata in favore di una parte provvisoriamente ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento di separazione consensuale. Il decreto di liquidazione aveva quantificato il compenso in misura inferiore a quella richiesta, applicando la tabella prevista per i procedimenti di volontaria giurisdizione e riducendo ulteriormente l’importo per la non complessità della causa, oltre che per la dimidiazione ex art. 130 d.P.R. 115/2002. L’avvocato ha proposto opposizione e poi ricorso per cassazione, contestando principalmente la qualificazione del procedimento come volontaria giurisdizione e la conseguente liquidazione ridotta, chiedendo l’applicazione dei parametri per i procedimenti contenziosi; ha inoltre dedotto la violazione delle regole processuali sulla trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., poiché il giudice aveva deciso il giudizio senza assegnare un nuovo termine per note scritte o fissare una nuova udienza dopo il mancato deposito delle note da parte delle parti; infine ha censurato la condanna alle spese come conseguenza dell’asserita illegittimità del provvedimento.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondata l’eccezione del Ministero sulla legittimazione attiva del difensore, affermando che, quando si contesta la sola entità del compenso liquidato per l’attività professionale svolta nel patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare spetta esclusivamente al difensore. Nel merito, ha accolto il primo motivo, rilevando che, in caso di mancato deposito delle note scritte da parte di entrambe le parti nel termine assegnato ai sensi dell’art. 127-ter c.p.c., il giudice non può definire immediatamente il giudizio nel merito: deve prima assegnare un nuovo termine perentorio per il deposito delle note oppure fissare udienza. Solo se anche nel nuovo termine non vengano depositate note, o nessuna parte compaia alla nuova udienza, può disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e dichiararsi l’estinzione del processo. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di specificità. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa applicando i principi enunciati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 170 D.P.R. 115/2002

    Costituisce il rimedio esperibile per opporsi al decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 15 d.lgs. 150/2011

    È richiamato come norma procedurale dell’opposizione al decreto di pagamento/liquidazione.

  • art. 127-ter c.p.c.

    La Corte interpreta la norma nel senso che, in caso di mancato deposito delle note scritte da parte di entrambe le parti nel termine assegnato, il giudice deve assegnare un nuovo termine perentorio oppure fissare udienza; non può decidere immediatamente nel merito né dichiarare subito l’estinzione del processo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge dedotto dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo di ricorso per nullità del provvedimento/processo dedotto dal ricorrente.

  • art. 132 c.p.c.

    È richiamato come norma la cui violazione si assumeva in relazione alla motivazione/struttura del provvedimento impugnato.

  • art. 134 c.p.c.

    È richiamato in relazione al vizio del provvedimento impugnato dedotto nel secondo motivo.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte lo applica nel senso che il ricorso deve indicare specificamente le norme violate e il contrasto con la decisione, altrimenti la censura è inammissibile.

  • art. 91 c.p.c.

    È la norma sulle spese di lite, la cui censura è stata assorbita per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

  • art. 130 d.P.R. 115/2002

    È richiamato come base della riduzione del compenso liquidato nel patrocinio a spese dello Stato.

  • d.m. n. 55/2014

    È richiamato quale fonte dei parametri di liquidazione dei compensi professionali.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    È richiamato come criterio di riduzione dei compensi in ragione della non particolare complessità della controversia.

  • art. 6 del decreto 37/2018

    È richiamato come norma modificativa dell’art. 4 del d.m. n. 55/2014.

  • art. 309 c.p.c.

    È menzionato nel fatto processuale relativo al rinvio dell’udienza.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    È richiamato per il rito camerale e il termine di deposito dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione avverso il decreto di liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la legittimazione a impugnare spetta al difensore quando la contestazione riguarda esclusivamente l’ammontare del compenso liquidato; la parte assistita è legittimata solo nelle controversie sull’ammissione o revoca del beneficio.
  • L’art. 127-ter c.p.c. prevede una sequenza procedimentale necessaria: se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato, il giudice deve riattivare il contraddittorio assegnando un nuovo termine perentorio oppure fissando udienza; non è consentita la decisione immediata nel merito.
  • L’estinzione del processo ex art. 127-ter c.p.c. presuppone una seconda inerzia, cioè il mancato deposito delle note anche nel nuovo termine oppure la mancata comparizione alla nuova udienza; la sola prima mancata depositazione non basta.
  • I motivi di ricorso per cassazione devono essere specifici: il ricorrente deve indicare con precisione la norma violata, il suo contenuto precettivo e il passaggio della decisione impugnata in contrasto con esso; in difetto la censura è inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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