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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26237/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

Un socio di una società di persone aveva chiesto la condanna della società al pagamento della quota di utili conseguiti nel periodo 1999-2005. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo, sulla base delle dichiarazioni dell'interessato e della CTU, che somme già percepite dal socio fossero state imputate ad acconti sugli utili e che, in ogni caso, operasse la presunzione di tacita approvazione del bilancio prevista dallo statuto, essendo le scritture contabili sempre disponibili presso il commercialista. In Cassazione il ricorrente ha dedotto sette motivi: nullità della sentenza per composizione del collegio con relatore trasferito; nullità per mancata discussione orale richiesta; omesso esame del fatto decisivo della prestazione lavorativa del socio non prevista come conferimento, con autonomo diritto alla retribuzione; violazione delle norme sulle società semplici e di persone per il mancato riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato distinto dai diritti agli utili; omesso esame della carenza documentale e della mancata approvazione del rendiconto; violazione delle norme sugli utili e sulla loro distribuzione in acconto; erronea liquidazione delle spese di appello.

La decisione

Il ricorso non è stato esaminato nel merito perché il ricorrente ha depositato atto di rinuncia sottoscritto personalmente e la società resistente ha aderito alla rinuncia con sottoscrizione autenticata. La Corte ha dichiarato l'estinzione del processo di cassazione ai sensi dell'art. 391, comma 1, c.p.c., senza provvedere sulle spese, poiché l'adesione alla rinuncia precludeva la statuizione sulle spese di lite. È stato inoltre escluso l'obbligo di versare l'ulteriore importo pari al contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391, comma 1, c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, quando accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di cassazione.

  • art. 276, comma 1, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente tra i motivi di nullità della sentenza per la composizione del collegio e la deliberazione.

  • art. 352, comma 3, c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla dedotta mancata fissazione della discussione orale richiesta.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Norma evocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto nei motivi sul diritto agli utili, alla retribuzione e sulla distribuzione degli utili in acconto.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Norma evocata per denunciare nullità della sentenza per vizi processuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Norma evocata per denunciare omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti.

  • art. 2263 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere il criterio di riparto degli utili nelle società di persone.

  • art. 2293 c.c.

    Richiamato dal ricorrente in tema di disciplina delle società in nome collettivo.

  • art. 2262 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la possibilità di distribuzione degli utili prima dell'approvazione del rendiconto.

  • art. 2303 c.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che gli utili non potevano essere distribuiti in acconto al di fuori della delibera di approvazione del rendiconto.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la liquidazione delle spese di appello.

  • art. 4, comma 4, D.M. 55/2014

    Richiamato dal ricorrente ai fini della liquidazione delle spese processuali.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte ne esclude l'applicabilità quando il processo si estingue per rinuncia al ricorso.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio e impedisce un esame dei motivi di impugnazione.
  • L'adesione della parte resistente alla rinuncia preclude alla Corte la statuizione sulle spese di lite.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia esclude l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per l'impugnazione non vittoriosa.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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