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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36612/2022 del 14/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva impugnato un'intimazione di pagamento emessa in forza di un pregresso avviso di accertamento per IVA e IRAP relativo all'anno 2013, deducendo la mancata notifica dell'atto presupposto. La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente; in appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione aveva contestato la decisione e l'Agenzia delle Entrate vi aveva aderito. La CTR Campania aveva rigettato l'appello, ritenendo non provata la notificazione dell'avviso di accertamento. In cassazione le due amministrazioni denunciavano, con unico motivo, la violazione dell'art. 1 e dell'art. 36 del d.lgs. 546/1992, dell'art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., sostenendo che la CTR avesse reso una motivazione apparente e comunque avesse ignorato la documentazione prodotta, dalla quale risultava che l'atto era stato consegnato al portiere e che la raccomandata informativa era stata spedita alla sola società.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità sollevata nel controricorso, ritenendo che il motivo non si limitasse a contestazioni di fatto ma investisse effettivamente il vizio di motivazione apparente. Ha quindi accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo: la CTR non aveva spiegato le ragioni per cui considerava mancante la prova della notifica dell'atto presupposto, nonostante dagli atti trascritti emergessero la consegna al portiere, la relata di notifica e l'invio della raccomandata informativa. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame della questione notificatoria e della regolarità dell'intimazione di pagamento.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In sede di legittimità, la sentenza tributaria è affetta da nullità per motivazione apparente quando non espone in modo intelligibile le ragioni della decisione e non si confronta con le risultanze processuali decisive.
  • Nel giudizio tributario, quando la parte produce documentazione idonea a dimostrare la regolarità della notifica dell'atto presupposto, il giudice di merito deve esaminarla e spiegare specificamente perché la ritenga insufficiente o inattendibile; una mera affermazione apodittica della mancata prova della notifica non è sufficiente.
  • La notificazione degli avvisi e degli altri atti fiscali eseguita mediante consegna al portiere si perfeziona con la consegna dell'atto, la relata del messo e l'invio della raccomandata informativa semplice; non è necessario, per tale adempimento, l'avviso di ricevimento.
  • Quando la censura investe l'apparenza della motivazione e non una semplice diversa lettura dei fatti, l'eccezione di inammissibilità del ricorso non può essere accolta se il motivo evidenzia un effettivo deficit motivazionale della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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