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Ordinanza

Ordinanza n. 188/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, ​Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della Determina del Responsabile dell’Area Ambiente, Territorio e Polizia Locale n. 35 del 3 marzo 2026, avente ad oggetto “Servizio integrato di igiene urbana (raccolta e trasporto rifiuti urbani, spazzamento e servizi connessi) – Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023 – Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023”, con la quale è stato affidato il servizio in via diretta e transitoria per cinque mesi alla controinteressata; - della nota del Comune di Venticano del 3 marzo 2026, con cui si comunica la cessazione del servizio alla data del 31 marzo 2026; - della nota del Comune di Venticano del 7 marzo 2026, con cui si disciplina l’avvicendamento dei dipendenti nella gestione dell’appalto; - nonché, ove occorra e per quanto di ragione, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi inclusi: la relazione istruttoria interna del Responsabile Unico del Progetto richiamata nella determina impugnata; ogni atto della procedura di affidamento diretto che ha condotto all’adozione della determina n. 35/2026; il verbale di consegna del servizio (ove redatto), nonché ogni ordine di esecuzione e/o disposizione di avvio dell’esecuzione; il contratto d’appalto (ove esistente e/o stipulato) tra il Comune di Venticano e la controinteressata, in quanto atto consequenziale e dipendente dalla determina impugnata e per la conseguente declaratoria di nullità dei medesimi atti per carenza assoluta di potere, ai sensi dell’art. 21- septies della L. 241/1990; in subordine, loro annullamento per i vizi dedotti nel presente atto; declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato tra il Comune di Venticano e la controinteressata ovvero, in difetto, di illegittimità/inefficacia degli atti di avvio dell’esecuzione (verbale di consegna e/o ordini di servizio); subentro della ricorrente nell’affidamento, ove ne ricorrano i presupposti di legge; in via ulteriormente gradata, condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno per equivalente Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IRPINIAMBIENTE SPA il 30\3\2026: - del Bando di Gara con CIG: BB068A824A, indetto dal Comune di Lioni per conto del Comune di Venticano, per l’affidamento del “Servizio di spazzamento, raccolta differenziata ‘porta a porta’, trasporto, recupero, conferimento agli impianti autorizzati e ulteriori servizi di igiene urbana del Comune di Venticano (AV)”, pubblicato in data 27.3.2026; - del Disciplinare di Gara n. 6190577 e di tutti i relativi allegati; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi comprese le determinazioni a contrarre e gli atti di approvazione della documentazione di gara. e per la conseguente declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato all’esito della procedura di gara impugnata; richiesta di risarcimento del danno in forma specifica mediante subentro nell'affidamento del servizio, ovvero, in subordine, per equivalente monetario;

Giustizia amministrativa202600519

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: affidamento diretto transitorio del servizio integrato di igiene urbana a una cooperativa sociale, comunicazione di cessazione del precedente servizio, disciplina dell’avvicendamento dei dipendenti e, con motivi aggiunti, bando e disciplinare della successiva gara

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, con domanda cautelare, la determina comunale di affidamento diretto e transitorio per cinque mesi del servizio integrato di igiene urbana, nonché gli atti connessi, deducendo in via principale la nullità per carenza assoluta di potere ai sensi dell’art. 21-septies della legge n. 241/1990 e, in subordine, l’annullabilità per i vizi indicati nel ricorso. Ha inoltre chiesto la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato o degli atti di avvio dell’esecuzione, il subentro nell’affidamento e, in via subordinata, il risarcimento del danno. Con motivi aggiunti ha impugnato il bando e il disciplinare della successiva gara indetta per l’affidamento del servizio, chiedendo il subentro o il risarcimento per equivalente. Il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli vizi di legittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistente il periculum in mora. In particolare, ha valorizzato il già intervenuto passaggio di cantiere e la natura ristorabile del pregiudizio lamentato, rinviando impregiudicata ogni valutazione sulle questioni di rito e di merito. Il giudizio, introdotto con rito ordinario, è stato convertito nel rito appalti in ragione dell’impugnazione della determina di affidamento diretto e del bando di gara. La trattazione di merito è stata fissata per il 7 ottobre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023

    Affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023

    La determina impugnata richiama questa disposizione quale base normativa dell’affidamento diretto transitorio del servizio.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    Aggiudicazione ai sensi dell’art. 17, comma 5, D.Lgs. 36/2023

    La determina impugnata richiama questa disposizione in relazione all’aggiudicazione del servizio.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    declaratoria di nullità dei medesimi atti per carenza assoluta di potere, ai sensi dell’art. 21-septies della L. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto in via principale la nullità degli atti per carenza assoluta di potere; l’ordinanza non decide tale questione.

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi della disciplina delle misure cautelari collegiali.

Massime di principio

  • La tutela cautelare deve essere negata quando non risulti dimostrato un periculum in mora concreto e attuale, soprattutto se il pregiudizio dedotto è già in parte consumato e risulta suscettibile di ristoro economico.
  • Il pregiudizio derivante dalla mancata aggiudicazione o dalla prosecuzione dell’affidamento in favore di altro operatore non giustifica di per sé la sospensione cautelare quando sia ritenuto integralmente o prevalentemente ristorabile per equivalente.
  • L’impugnazione congiunta di un affidamento diretto e di un bando di gara rientra nel rito appalti e può determinare la conversione dal rito ordinario al rito speciale previsto per le controversie in materia di affidamento di contratti pubblici.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieProcedura negoziata e affidamento diretto
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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