Cassazione Civile, Ordinanza n. 31913/2025 del 07/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condòmino)
La controversia
La controversia nasce nell’ambito di un complesso edilizio a schiera, nel quale alcuni proprietari hanno chiesto la rimozione di un cancello installato sulla strada di accesso interna al complesso, ritenendo che tale strada fosse comune e che l’apposizione del cancello avesse sottratto agli altri partecipanti il godimento della parte finale del percorso, oltre a chiedere il risarcimento del danno. Il tribunale aveva rigettato la domanda; la corte d’appello, invece, accogliendo l’impugnazione proposta da una sola delle originarie attrici, ha accertato la condominialità della strada, ordinandone la rimozione del cancello e condannando i convenuti al risarcimento. I ricorrenti per cassazione hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 112 c.p.c. e 2909 c.c., sostenendo che il giudice d’appello avrebbe dovuto considerare gli effetti della decisione nei confronti degli altri originari attori non impugnanti; 2) violazione degli artt. 88 e 89 c.p.c., per mancata cancellazione di espressioni asseritamente offensive sul difetto di terzietà del giudice di primo grado; 3) violazione degli artt. 1117, 1100, 1118 e 1138 c.c., assumendo che la presunzione di comunione non potesse operare e che nel regolamento vi fosse una riserva di proprietà; 4) violazione dell’art. 1051 c.c., contestando la compatibilità della servitù con la natura condominiale della strada e invocando anche l’usucapione del cancello; 5) violazione degli artt. 1123 e 1226 c.c., censurando la liquidazione equitativa del danno in assenza di prova.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che, in tema di condominio, l’azione di accertamento della natura condominiale di un bene non richiede l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini quando il convenuto si limiti a eccepire la proprietà esclusiva senza proporre domanda riconvenzionale, e che l’estensione degli effetti favorevoli della decisione all’impugnante non crea anomalie rispetto ai non impugnanti. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la cancellazione delle espressioni ex artt. 88 e 89 c.p.c. è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato: la qualificazione della strada come bene comune è stata considerata un accertamento di fatto adeguatamente motivato e, per superare la presunzione di comunione, occorrono risultanze contrarie del titolo costitutivo, che nel caso non erano state prodotte; il regolamento condominiale e gli atti richiamati sono stati valutati come elementi confermativi della natura comune. Il quarto motivo è stato respinto perché la servitù di passaggio non esclude la condominialità del bene e il principio nemini res sua servit non impedisce la costituzione di una servitù a carico di un bene in parte comune; l’usucapione è stata comunque esclusa per difetto di tempestiva deduzione e per mancato compimento del termine. Anche il quinto motivo è stato rigettato, poiché la liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta coerente con l’impedimento all’uso comune della strada e con i criteri adottati dalla corte territoriale.
Norme richiamate
Il giudice deve pronunciarsi nei limiti della domanda, ma nel caso non vi era omessa pronuncia, poiché la questione sugli effetti della sentenza verso i non impugnanti non imponeva una diversa decisione nel merito.
Richiamato in relazione ai limiti soggettivi del giudicato e all’estensione degli effetti della decisione favorevole nel contesto condominiale.
La cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito.
Non ricorrevano i presupposti per ordinare la cancellazione delle espressioni contestate.
La presunzione di comunione delle parti indicate dalla norma può essere superata solo da un titolo contrario chiaro e inequivoco; l’accertamento della natura comune del bene è stato ritenuto correttamente motivato.
Richiamato insieme agli altri articoli sul condominio per sostenere la tesi della comunione e della disciplina delle parti comuni.
Richiamato nel contesto della disciplina della partecipazione alle cose comuni e della loro appartenenza ai condomini.
Richiamato con riguardo al regolamento condominiale e alla sua eventuale incidenza sui diritti reali.
La servitù di passaggio non è incompatibile con la comproprietà del bene; il principio nemini res sua servit non osta alla servitù costituita su un bene in parte comune.
Richiamato in relazione alla liquidazione del danno, ma la censura è stata ritenuta infondata perché la mancata fruizione della strada comune giustificava il pregiudizio liquidato.
La liquidazione equitativa del danno è stata ritenuta legittima in relazione al pregiudizio derivante dall’impedimento all’uso e alla manovra sulla strada.
La conformità dell’esito della cassazione alla proposta ex art. 380-bis c.p.c. è stata considerata indice di colpa grave, con condanna aggravata in favore della controparte e della cassa delle ammende.
La definizione anticipata del ricorso, coincidente con il dispositivo finale, ha fondato l’applicazione della condanna aggravata ex art. 96 c.p.c.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dichiarato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio promosso da un singolo partecipante per l’accertamento della natura condominiale di un bene, non è necessaria l’integrazione del contraddittorio verso tutti gli altri condomini se il convenuto si limita a contestare la comunione senza proporre domanda riconvenzionale volta a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato sulla proprietà esclusiva.
- Gli effetti favorevoli di una decisione impugnata da una sola parte possono estendersi ai cointeressati non impugnanti quando il rapporto è caratterizzato da inscindibilità o da forte connessione, senza che ciò renda di per sé inammissibile l’impugnazione proposta dal singolo.
- La presunzione di condominialità ex art. 1117 c.c. può essere superata solo da un titolo costitutivo contrario chiaro e inequivoco; in mancanza di tale titolo, la qualificazione del bene come comune può essere sostenuta da elementi strutturali, funzionali e documentali del complesso edilizio.
- La presenza di una servitù di passaggio su un bene comune o parzialmente comune non esclude, di per sé, la natura condominiale del bene né impedisce la costituzione di servitù a vantaggio di altri partecipanti.
- Il principio nemini res sua servit opera solo quando lo stesso soggetto è esclusivo titolare del fondo servente e del fondo dominante; non impedisce la costituzione di una servitù quando uno dei fondi è in comproprietà con altri soggetti.
- La liquidazione equitativa del danno è legittima quando il pregiudizio sia coerente con la concreta perdita di godimento del bene comune o con l’impedimento all’uso normalmente consentito, anche in assenza di prova analitica di singole voci di danno.
- La cancellazione di espressioni sconvenienti o offensive dal verbale o dagli atti di causa resta affidata alla discrezionalità del giudice di merito e non è, di regola, sindacabile in cassazione se la motivazione esclude i presupposti dell’intervento.
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