Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 15214/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. il Tribunale di Milano ha applicato all'imputato la pena concordata per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti in lieve entità. L'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione chiedendo l'annullamento della sentenza e deducendo vizio di motivazione in relazione alla quantificazione della pena e violazione dell'art. 133 c.p. La Corte ha però rilevato che, trattandosi di patteggiamento richiesto dopo il 3 agosto 2017, il ricorso era proposto per motivi non consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., perché non è deducibile il vizio inerente alla misura della pena su cui le parti avevano già concordato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo non proponibile il motivo relativo alla quantificazione della pena in presenza di sentenza di patteggiamento soggetta ai limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando assenza di colpa nella causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    regola il patteggiamento; la sentenza impugnata è stata pronunciata su concorde richiesta delle parti.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    limita i motivi di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena su richiesta; non consente di dedurre il vizio relativo alla quantificazione della pena concordata.

  • art. 133 c.p.

    richiamato dal ricorrente per contestare la determinazione della pena, ma il motivo è stato ritenuto non deducibile in cassazione nel caso di patteggiamento.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria di inammissibilità senza formalità di procedura.

  • art. 616 c.p.p.

    prevede la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, salvo assenza di colpa.

  • Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000

    richiamata per la verifica della colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • art. 73, comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    norma incriminatrice del reato oggetto del patteggiamento, in tema di stupefacenti di lieve entità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione avverso una sentenza di applicazione della pena su richiesta proposta dopo il 3 agosto 2017, sono ammissibili solo i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è deducibile il vizio di motivazione relativo alla quantificazione della pena concordata.
  • Quando la pena è stata oggetto di accordo tra le parti nel patteggiamento, non può essere censurata in cassazione sotto il profilo della sua misura, salvo i limiti espressamente previsti dalla disciplina speciale dell'impugnazione.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione può essere pronunciata senza formalità di procedura e comporta la condanna del ricorrente alle spese, oltre alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende se non risulta l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniRiti alternativi
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.