Cassazione Civile, Ordinanza n. 15543/2022 del 16/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato la sentenza della CTR Toscana che aveva confermato il rigetto del suo ricorso in primo grado. La controversia riguardava operazioni ritenute inesistenti in relazione all'importazione di autovetture da Paesi intracomunitari. In Cassazione la ricorrente ha proposto un unico motivo, denunciando, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e l'omessa motivazione, assumendo che il giudice di merito non avesse indicato gli elementi posti a base del proprio convincimento. La Corte ha però rilevato che la censura era formulata in modo promiscuo, mescolando violazione di legge e vizio motivazionale, senza consentire un'autonoma e chiara scissione delle doglianze.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il motivo unico fosse formulato in modo promiscuo, con sovrapposizione di censure eterogenee ex art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c., e che, nel caso concreto, la sentenza impugnata avesse una motivazione chiara e sufficiente nel suo minimo costituzionale, sicché non ricorreva un vizio denunciabile. La società contribuente è stata quindi condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate, oltre al contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
non è consentito cumulare in modo promiscuo la denuncia di violazione di legge e quella di vizio motivazionale; il motivo deve essere chiaro e scindibile nelle singole censure
richiamato dalla ricorrente come norma asseritamente falsamente applicata, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per la sua formulazione promiscua
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione della sentenza è sindacabile in cassazione solo nei limiti del requisito minimo costituzionale
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la mancanza assoluta, apparenza o incomprensibilità della motivazione si traduce in nullità della sentenza
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma, il vizio motivazionale è limitato all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sovrappone in modo indifferenziato violazione di legge e vizio di motivazione, perché tale tecnica espositiva non consente di individuare con precisione le censure devolute al giudice di legittimità.
- La denuncia del vizio di motivazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., è ammissibile solo per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; restano fuori le critiche che mirano a una nuova valutazione del merito.
- La motivazione della sentenza è censurabile in cassazione solo quando manchi del tutto, sia apparente, perplessa o incomprensibile, o presenti un'assoluta irriducibile contraddittorietà, cioè solo al di sotto del minimo costituzionale.
- Il motivo di ricorso può superare l'obiezione di promiscuità solo se le doglianze, pur cumulate, risultano chiaramente separabili e autonomamente esaminabili; altrimenti il ricorso è inammissibile.
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