Cassazione Penale, Sentenza n. 22853/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo del 31/10/2025 che aveva annullato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere nei confronti di Cucchiara, contestato per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990, con fatti riferiti fino ad aprile 2022) e per reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990 (reato continuato, ottobre 2021). Il PM denunciava contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione del Tribunale nella valutazione del periculum, sostenendo che il giudice aveva dato peso eccessivo alla lontananza temporale dei fatti senza considerare adeguatamente due note di aggiornamento investigativo (9/4/2024 e 18/6/2025) e altri elementi (precedente condanna divenuta irrevocabile il 24/6/2022, ordinanza di custodia per armi e ricettazione del 27/2/2025, avviso del Questore dell'8/3/2025, e fatti collegati a terzi come il reato commesso da un associato il 5/11/2025) che, secondo il PM, avrebbero dovuto dimostrare la persistenza del pericolo di reiterazione e l'operatività della presunzione relativa di cui all'art. 275 c.3 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure proposte non rientravano nelle categorie di cui all'art. 606 c.p.p., essendo in sostanza una diversa lettura del materiale probatorio e non la denunzia di una violazione di legge o di una manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del riesame: benché sussistesse il fumus del reato associativo contestato, la delimitazione temporale della contestazione (fatti fino ad aprile 2022) e l'assenza di indici concreti e recenti di proseguimento dell'attività delittuosa hanno fatto ritenere mancanti le esigenze cautelari (periculum). La Corte ha anche escluso l'efficacia delle note investigative prodotte dal PM in assenza di specificità e attualità riguardo alla posizione dell'indagato, e ha ritenuto non operativa la presunzione di cui all'art. 275 c.3 c.p.p. nelle condizioni di fatto prospettate.
Norme richiamate
Norma che sanziona l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: nel procedimento è stata contestata come reato associativo con indicazione temporale (fino ad aprile 2022); la Corte ha considerato la delimitazione temporale rilevante ai fini della valutazione dell'attualità del pericolo.
Norma relativa ai singoli reati di traffico/ detenzione di stupefacenti (qui indicato come reato continuato, ottobre 2021); la contestazione non è risultata accompagnata da elementi recenti tali da comprovare la persistenza del pericolo.
art. 274, comma 1, lettera c) c.p.p.
Prevede la valutazione del pericolo di reiterazione del reato (periculum). La Corte ha richiamato che l'attualità del pericolo richiede elementi concreti e recenti che indichino la continuità del rischio, non la sola distanza temporale dei fatti.
Previsione della presunzione relativa dell'operatività delle esigenze cautelari in certi casi (ad es. per reati associativi o particolarmente gravi); la Corte ha ritenuto che la presunzione non fosse operativa nel caso concreto, data la contestazione limitata temporalmente e la mancanza di indici attuali sull'inserimento dell'indagato nel traffico illecito.
Norma che riguarda l'avviso del Questore (misure amministrative di prevenzione); la Corte non ha ritenuto tale elemento sufficiente, da solo, a comprovare l'attualità del pericolo cautelare in assenza di elementi concreti e recenti.
Disciplina i motivi di ricorso per cassazione. La Corte ha richiamato che il ricorso per cassazione contro misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme o manifesta illogicità della motivazione, non per diversa valutazione dei fatti; il ricorso del PM è stato ritenuto esclusivamente una diversa lettura dei fatti e quindi inammissibile.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede di merito: i ricorsi per cassazione contro misure cautelari devono denunciare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione, non una semplice diversa valutazione dei fatti.
- Per applicare o confermare misure cautelari basate sul pericolo di reiterazione è necessario dimostrare elementi concreti e recenti che attestino la continuità del periculum; la mera lontananza temporale dei fatti può indebolire la sussistenza del pericolo se non sussistono indici attuali.
- La presunzione relativa prevista dall'art. 275 c.3 c.p.p. non opera automaticamente: va verificata la correlazione temporale e la presenza di indici attuali che rendano applicabile la presunzione alla specifica posizione dell'indagato.
- Aggiornamenti investigativi generici o riferiti a fatti non attinenti o remoti rispetto alla posizione dell'indagato possono non risultare sufficienti a comprovare l'attualità del rischio cautelare; servono informazioni specifiche e recenti sull'attuale condotta dell'indagato.
- Elementi come precedenti condanne, avvisi del Questore o provvedimenti nei confronti di associati non garantiscono da soli la sussistenza delle esigenze cautelari: va valutata la loro attinenza e attualità rispetto al rischio di reiterazione.
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