Cassazione Civile, Ordinanza n. 21463/2021 del 27/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009 nei confronti di una società, ritenendo che somme versate dai soci a titolo di prestito infruttifero costituissero in realtà ricavi non dichiarati, con recupero a tassazione ai fini IRES, IRAP e IVA oltre a interessi e sanzioni. La Commissione tributaria provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente; la CTR aveva confermato il rigetto. La società aveva quindi proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, ma in pendenza del giudizio ha chiesto la definizione agevolata della controversia ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, documentando la presentazione dell'istanza e il pagamento della prima rata, e ha chiesto la declaratoria di estinzione del processo.
La decisione
La Corte ha preso atto dell'intervenuta domanda di definizione agevolata e del fatto che, entro il termine previsto, non era stata presentata istanza di trattazione da alcuna delle parti né risultava notificato un diniego della definizione. Ha quindi dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 6, commi 12 e 13, del d.l. n. 119 del 2018. Le spese sono state poste a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità del raddoppio del contributo unificato in conseguenza dell'estinzione del giudizio.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
termine del 10 giugno 2019
Il termine per depositare l'istanza di definizione agevolata ha natura ordinatoria e acceleratoria, non perentoria, in assenza di espressa previsione di decadenza.
art. 6, commi 12 e 13, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
In mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto
Se non è presentata istanza di trattazione entro il termine finale e non interviene un diniego della definizione, il processo tributario va dichiarato estinto.
Norma richiamata quale base processuale per la declaratoria di estinzione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La declaratoria di estinzione del processo esclude l'applicazione dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di definizione agevolata delle controversie tributarie, il superamento del termine previsto per il deposito dell'istanza non determina di per sé la decadenza dalla facoltà di aderire alla definizione, quando il termine ha funzione solo acceleratoria e non è espressamente qualificato come perentorio.
- Una volta presentata validamente l'istanza di definizione agevolata e in assenza di diniego dell'Amministrazione o di istanza di trattazione entro il termine finale, il processo tributario deve essere dichiarato estinto.
- L'estinzione del giudizio per definizione agevolata comporta che le spese restino a carico di chi le ha anticipate e impedisce l'applicazione del raddoppio del contributo unificato previsto per il ricorso non accolto.
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