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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11749/2025 del 25/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del decreto della Corte d'Appello di Salerno che aveva rigettato l'istanza di revocazione delle misure di prevenzione personali e patrimoniali disposte nei confronti del Vitale. Il ricorrente deduceva violazione di legge (art. 4, d.lgs. n. 159/2011) e carenza o illogicità della motivazione: la Corte territoriale, nonostante l'assoluzione del Vitale dalle imputazioni riferibili al procedimento penale "Itaca-Free Boat" (in particolare dall'estorsione e dalla partecipazione associativa), avrebbe erroneamente svalutato l'effetto di tali assoluzioni e trasformato elementi ritenuti dal Tribunale di Catanzaro mera contiguità in elementi sintomatici di appartenenza al sodalizio mafioso, senza motivare sulla loro funzionalità agli interessi della cosca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della Corte d'Appello secondo cui l'assoluzione penale non produce automaticamente la revoca delle misure di prevenzione: occorre che il giudicato penale abbia accertato l'assoluta estraneità del proposto rispetto ai fatti posti a fondamento della misura. Nel caso concreto, pur in presenza di assoluzioni, persistevano elementi (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, episodi di condotte punitive e di gestione di interessi economici) idonei a dimostrare una "vicinanza funzionale" del Vitale alla locale 'ndranghetista di Guardavalle, elementi non conciliabili con la richiesta di revoca. Conseguentemente il decreto impugnato è stato confermato e il ricorrente è stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 159 del 2011 (codice delle leggi antimafia)

    La Corte ha richiamato il principio di autonomia del giudizio di prevenzione rispetto al giudizio penale: l'assoluzione penale non determina automaticamente la revoca delle misure di prevenzione; la revoca è possibile solo se il giudicato penale accerta l'assoluta estraneità del proposto rispetto ai fatti posti a fondamento della misura (art. 28, comma 1, lett. b, richiamato nella motivazione).

  • art. 4, d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato dal ricorrente come norma di riferimento; la motivazione della Corte di Cassazione si confronta con i principi contenuti nel codice antimafia relativi ai presupposti e alla valutazione della pericolosità sociale.

  • art. 416-bis c.p.

    Richiamato nella motivazione in ordine al fatto che, anche se il reato associativo non risulta provato in sede penale, il giudizio di prevenzione può comunque fondarsi su elementi diversi che dimostrino una vicinanza funzionale al sodalizio.

  • art. 192 c.p.p.

    La Corte ha precisato che, nel giudizio di prevenzione, la prova indiretta o indiziaria non deve avere i caratteri richiesti dall'art. 192 c.p.p. applicabili al giudizio penale; non è quindi necessario che le dichiarazioni di terzi (es. collaboratori) siano sorrette da gli stessi riscontri richiesti nel processo penale.

  • art. 7, L. n. 203 del 1991

    Richiamata in relazione all'aggravante contestata originariamente per l'estorsione; la Corte ha ritenuto che l'assoluzione rispetto a un episodio circoscritto non intacca il giudizio complessivo di appartenenza fondante la misura di prevenzione.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente alle spese processuali in Cassazione.

Massime di principio

  • L'assoluzione penale non produce automaticamente la revoca delle misure di prevenzione: per ottenere la revoca è necessario che il giudicato penale accerti l'assoluta estraneità del soggetto rispetto agli stessi fatti posti a fondamento della misura.
  • Nel giudizio di prevenzione è ammessa una valutazione sulla "vicinanza funzionale" al sodalizio: condotte non riconducibili a una partecipazione stabile possono comunque integrare pericolosità sociale se risultano funzionali agli interessi della associazione mafiosa.
  • La prova nel procedimento di prevenzione può fondarsi su elementi indiziari e su dichiarazioni di terzi anche se prive dei riscontri che sarebbero necessari nel processo penale (art. 192 c.p.p. non si applica con gli stessi effetti).
  • Per chiedere revoca efficace occorre dimostrare che il giudicato penale colpisce esattamente gli stessi fatti che hanno fondato la misura di prevenzione; assolvere un imputato su un fatto periferico o circoscritto difficilmente è sufficiente ad intaccare un giudizio di pericolosità basato su elementi di diverso rango.
  • In Cassazione non è possibile impugnare liberamente le valutazioni di fatto dei giudici di merito (proibizione del "travisamento del fatto"); le censure devono essere di diritto e la rilevanza dei fatti già assunta a giudicato è di solito difficile da contestare in sede di legittimità.

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