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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36850/2021 del 26/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia trae origine da un contratto preliminare di compravendita immobiliare stipulato nel 1995, relativo a un immobile sito in Stigliano. I promissari acquirenti agirono per ottenere la risoluzione del preliminare per fatto e colpa dei promittenti venditori e la condanna di questi ultimi al pagamento del doppio della caparra confirmatoria versata alla firma del contratto. I venditori resistettero, proposero in via principale domanda ex art. 2932 c.c. per l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto e, in subordine, domanda risarcitoria. Dopo una prima fase processuale e una declaratoria di nullità della sentenza di primo grado per contraddittorio non integro, il giudizio fu riassunto e il Tribunale accolse parzialmente la domanda degli acquirenti, dichiarando risolto il preliminare per colpa dei venditori e condannandoli al pagamento di una somma inferiore al doppio della caparra. La Corte d'appello rigettò il gravame dei venditori, ritenendo non provata la volontà degli acquirenti di non acquistare più l'immobile e imputando la risoluzione alla mancata esecuzione, da parte dei promittenti venditori, di lavori previsti nel preliminare. Con il ricorso per cassazione i venditori dedussero: 1) che il giudizio di primo grado, dopo la rimessione, avrebbe dovuto essere riassunto davanti alla sezione distaccata del tribunale e non davanti al tribunale in composizione centrale; 2) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la corte territoriale avrebbe disposto la restituzione della caparra senza che ciò fosse stato richiesto dagli attori, i quali avevano chiesto solo il doppio della caparra.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto che la doglianza fosse inammissibile per difetto di specificità, poiché i ricorrenti non avevano trascritto il dispositivo della precedente decisione di rimessione, e comunque perché la violazione della ripartizione territoriale tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale in composizione monocratica non integra una nullità deducibile con l'appello e non può costituire motivo di impugnazione della sentenza di primo grado. Sul secondo motivo ha affermato che non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando, a fronte di una domanda di restituzione del doppio della caparra cumulata con risoluzione per inadempimento e risarcimento del danno, il giudice condanni la parte inadempiente alla restituzione della caparra, trattandosi di un bene della vita omogeneo, solo ridimensionato rispetto a quanto originariamente richiesto e non essendo più sussistente un titolo della controparte a trattenere la somma versata. Nulla è stato disposto per le spese, non avendo gli intimati svolto difese nel giudizio di legittimità. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 c.c.

    richiamato come fondamento della domanda riconvenzionale di esecuzione specifica dell'obbligo di contrarre.

  • art. 161, primo comma, c.p.c.

    la violazione della regola di distribuzione territoriale tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale non è stata ritenuta una nullità deducibile con l'impugnazione della sentenza.

  • art. 83-ter c.p.c.

    richiamato nel quadro della disciplina sulla distribuzione territoriale tra sede centrale e sedi distaccate, ma la sua violazione non è stata considerata motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.

  • art. 380-bis c.p.c.

    norma procedurale applicata al rito camerale e alla proposta del relatore che ha suggerito la declaratoria di inammissibilità.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per precisare che il termine di quaranta giorni riguarda il diverso rito camerale dinanzi alle sezioni semplici e non quello applicato nel caso di specie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato quale parametro del contributo unificato rispetto al quale opera l'ulteriore importo previsto dal comma 1-quater.

Massime di principio

  • La violazione della regola di distribuzione territoriale tra sede centrale e sezione distaccata del tribunale, quando il giudizio si svolga in composizione monocratica, non integra una nullità deducibile come motivo di impugnazione della sentenza di primo grado.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura è inammissibile se difetta di specificità e non consente di verificare il contenuto della precedente decisione o dell'atto processuale rilevante.
  • Non viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la condanna alla restituzione della caparra quando la domanda principale miri al riconoscimento di un diritto sul medesimo bene della vita, anche se in misura minore rispetto a quella originariamente pretesa, e il convenuto non abbia più titolo a trattenerla.
  • In tema di preliminare di vendita, la restituzione della caparra può essere disposta quale conseguenza della risoluzione per inadempimento anche se il giudice non accolga integralmente la pretesa economica originaria delle parti, purché il bene della vita riconosciuto sia omogeneo a quello domandato.

Come è indicizzato

MaterieContratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della prova

Testo integrale

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