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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22118/2025 del 31/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionario)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di pagamento TARSU 2012 notificato dalla concessionaria del servizio per il Comune di Caserta. In primo grado l'impugnazione era stata accolta solo in parte, con annullamento limitato all'accertamento relativo allo stabilimento industriale. In appello la CTR aveva respinto il gravame della contribuente, ritenendo non provato il diritto a ulteriori esenzioni o riduzioni, in particolare la riduzione fondata sulla dedotta ubicazione del confine dell'opificio oltre mille metri dal più vicino punto di raccolta. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 2697 c.c., 24 Cost. e 115 c.p.c., sostenendo che la CTR avesse erroneamente addossato a lei un onere probatorio inesistente e trascurato la mancata specifica contestazione di elementi posti a fondamento della richiesta di riduzione; con il secondo motivo ha denunciato violazione dell'art. 4 del d.m. n. 55/2014 nella liquidazione delle spese di lite, assumendo che i compensi fossero stati liquidati in violazione dei parametri tariffari.

La decisione

La Corte ha respinto entrambi i motivi. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c. perché la CTR non aveva invertito l'onere della prova, ma si era limitata a ritenere non dimostrata dalla contribuente la circostanza posta a fondamento della richiesta di riduzione tariffaria; ha altresì escluso la violazione dell'art. 115 c.p.c., osservando che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale probatorio, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile nei termini prospettati. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta la liquidazione operata in appello, perché inferiore ai valori medi dello scaglione applicabile; ha inoltre precisato che la tardività della memoria di costituzione non incide sulla spettanza dei compensi per le attività di studio e redazione dell'atto, e che la fase decisionale è comunque dovuta anche in assenza di comparse conclusionali o memorie di replica. Il ricorso è stato quindi rigettato, senza statuizione sulle spese del giudizio di cassazione per mancata costituzione della controparte, con obbligo per la ricorrente del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    La violazione si configura solo se il giudice attribuisce l'onere della prova a una parte diversa da quella su cui grava secondo la distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni; non ricorre se si contesta soltanto la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    È deducibile in cassazione solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non quando si censuri il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove secondo prudente apprezzamento resta riservata al giudice di merito, salvo che si attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto dalla legge.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per rimettere in discussione la ricostruzione in fatto o la valutazione delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Il vizio processuale può essere dedotto solo nei limiti propri della violazione delle norme processuali invocate; qui la doglianza non coglieva nel segno.

  • art. 4 d.m. n. 55/2014

    La liquidazione dei compensi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale è corretta se inferiore ai valori medi dello scaglione applicabile; la fase decisionale spetta comunque anche senza deposito di conclusionali e repliche.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto di difesa e al principio di prova, ma non è stato ravvisato alcun vulnus.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile in cassazione solo se il giudice di merito abbia realmente invertito il carico probatorio; non basta contestare che la prova sia stata ritenuta insufficiente o non convincente.
  • La censura ex art. 115 c.p.c. è ammissibile solo quando la decisione si fondi su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri del giudice; è invece inammissibile se mira a rivalutare il materiale probatorio.
  • La contestazione sulla sufficienza o attendibilità delle prove appartiene al merito e non può essere traslata in sede di legittimità sotto la veste della violazione di legge.
  • Chi invoca una riduzione o esenzione tariffaria fondata su un fatto specifico deve provarne i presupposti, quando quel fatto costituisce il fondamento della pretesa vantata.
  • In tema di liquidazione delle spese, il compenso è corretto se collocato entro i limiti tariffari applicabili; la fase decisionale è dovuta anche se mancano comparse conclusionali o memorie di replica, poiché comprende attività ulteriori rispetto al solo deposito di tali scritti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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