LEGGE 25 novembre 2024, n. 177
Interventi in materia di sicurezza stradale e delega al Governo per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica il codice della strada e il codice penale in materia di guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti, alcolock, sospensione della patente e sicurezza stradale. Interviene inoltre su abbandono di animali, neopatentati, esercitazioni e conducenti professionali, controlli automatici, richiami di sicurezza e attività della motorizzazione. Alcune misure hanno applicazione transitoria o decorrenze specifiche, indicate nel testo.
Riforma della sicurezza stradale e della circolazione
Riforma della sicurezza stradale e della circolazione
La legge introduce modifiche al codice della strada e al codice penale per rafforzare i controlli e le conseguenze delle condotte pericolose alla guida. Interviene anche su formazione, conducenti professionali, controlli automatici, richiami di sicurezza e attività degli uffici della motorizzazione.
Guida in stato di ebbrezza e dispositivo alcolock
Per chi è condannato per guida con tasso alcolemico superiore alle soglie previste dall’articolo 186, comma 2, lettere b) e c), del codice della strada, sulla patente italiana sono apposti i codici unionali 68 (“Niente alcool”) e 69 (guida limitata a veicoli dotati di alcolock conforme alla norma EN 50436). La prescrizione dura almeno due anni per i casi della lettera b) e almeno tre anni per quelli della lettera c), a decorrere dalla restituzione della patente dopo la condanna, salvo una durata maggiore stabilita dalla commissione medica. Il prefetto dispone la revisione della patente per adeguarla alla prescrizione. Per i titolari di patenti UE o SEE che acquisiscono residenza in Italia si applica l’articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
Le sanzioni previste per la guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo nei confronti dei conducenti sottoposti alle limitazioni dell’alcolock; sono raddoppiate se il dispositivo è alterato o manomesso, oppure se ne sono rimossi o manomessi i sigilli, ferme restando le sanzioni dell’articolo 125, comma 3-quater.
I titolari di patenti recanti i codici 68 e 69 possono guidare sul territorio nazionale veicoli a motore delle categorie internazionali M o N soltanto se muniti, a proprie spese, di un dispositivo funzionante che impedisca l’avviamento quando il tasso alcolemico supera zero. Un decreto ministeriale, da adottare entro sei mesi dall’entrata in vigore della disposizione, deve definire caratteristiche tecniche, installazione e officine autorizzate; ogni dispositivo deve avere un sigillo contro manomissioni. La circolazione in difformità dai codici comporta le sanzioni richiamate dall’articolo 125; per il veicolo privo di alcolock o con dispositivo alterato, manomesso, non funzionante o senza sigilli, le sanzioni sono applicate in misura doppia.
Guida dopo l’assunzione di stupefacenti o psicotropi
La disciplina dell’articolo 187 è riformulata e la rubrica diventa “Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”. Gli organi di polizia stradale possono disporre accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale quando gli accertamenti preliminari risultano positivi o sussiste altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente sia sotto l’effetto di sostanze. Il prelievo deve rispettare la riservatezza e l’integrità fisica; le analisi sono svolte da laboratori certificati secondo i metodi forensi. La disciplina vale anche in caso di incidente, compatibilmente con le operazioni di rilevamento e soccorso. Se il prelievo orale non è possibile, restano utilizzabili gli accertamenti previsti dalla disposizione.
Se gli esiti analitici o sanitari non sono immediatamente disponibili, ma gli accertamenti preliminari sono positivi, la polizia può ritirare la patente e impedire al conducente di proseguire per un massimo di dieci giorni. Se il veicolo non può essere affidato a un’altra persona idonea, è trasportato nel luogo indicato dall’interessato o nella più vicina autorimessa; le spese sono a carico del conducente. La patente è depositata presso l’ufficio o comando dell’organo accertatore.
Quando non è possibile effettuare gli accertamenti successivi e quelli preliminari sono positivi, la polizia può impedire la prosecuzione della guida e disporre, alle stesse condizioni, il trasporto e la custodia del veicolo a spese del conducente. Il prefetto dispone la visita medica prevista dall’articolo 119, comma 4, da svolgersi entro sessanta giorni. Se la visita accerta l’inidoneità, la patente è revocata e non può esserne conseguita una nuova prima di tre anni dalla revoca.
In presenza di accertamenti analitici positivi o di certificazione sanitaria che confermi la guida dopo l’assunzione, il prefetto dispone la visita medica entro sessanta giorni e sospende cautelarmente la patente fino all’esito della revisione, da effettuare nei termini e con le modalità regolamentari. Se il conducente è dichiarato inidoneo, la patente è revocata e non può essere conseguita nuovamente prima di tre anni dal provvedimento. Anche nei casi previsti dall’articolo 187, comma 8, è introdotta la sospensione cautelare fino all’esito della revisione.
Per i conducenti minori di ventun anni accertati per i reati previsti dai commi 1 e 8 dell’articolo 187, se non possiedono già una patente, è vietato conseguirla — anche per conversione di una patente estera — prima dei ventiquattro anni. Il divieto riguarda anche il rilascio di una nuova autorizzazione a esercitarsi, quando il conducente ne era titolare al momento del fatto. Per chi commette tali reati senza patente, il divieto di conseguirla sostituisce la sospensione cautelare per un periodo da uno a due anni; sostituisce inoltre la sospensione per una durata corrispondente o la revoca con un divieto di tre anni dall’accertamento, secondo la sanzione che sarebbe stata applicabile.
Se, dopo la visita medica disposta ai sensi dei commi 6 o 8, il conducente è ritenuto idoneo, la patente ha validità massima di un anno; alla conferma successiva la validità non può superare tre anni e, alle conferme ulteriori, cinque anni.
Omicidio stradale e lesioni personali stradali
Gli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale sono modificati per includere, nelle rispettive fattispecie aggravate, la guida in stato di ebbrezza corrispondente alla soglia più elevata dell’articolo 186, comma 2, lettera c), o in alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di stupefacenti o psicotropi. Le disposizioni comprendono anche la conduzione di unità da diporto in stato di ebbrezza o alterazione nelle condizioni richiamate dal codice della nautica da diporto.
Per l’omicidio stradale in tali condizioni la reclusione è da otto a dodici anni. Per le lesioni personali stradali, la reclusione è da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per quelle gravissime.
Abbandono di animali e conseguenze sulla circolazione
La pena prevista dall’articolo 727 del codice penale per l’abbandono di animali è aumentata di un terzo quando il fatto avviene su strada o nelle relative pertinenze. Se il reato è commesso mediante un veicolo, consegue sempre la sospensione della patente da sei mesi a un anno.
Chi abbandona animali domestici su strada o nelle relative pertinenze risponde inoltre, con le pene previste dagli articoli 589-bis e 590-bis, quando dall’abbandono deriva un incidente stradale che cagiona rispettivamente la morte o lesioni personali.
Sospensione breve della patente collegata al punteggio
È introdotta la sospensione breve per i conducenti con meno di venti punti, in aggiunta alla sanzione pecuniaria, per specifiche violazioni del codice della strada: tra queste, violazioni di segnali di senso vietato e divieto di sorpasso, norme di circolazione e precedenza, uso di dispositivi di sicurezza, sorpasso, cambio di direzione, uso del cellulare, tempi di guida, circolazione in autostrada, guida in stato di ebbrezza per determinate categorie e mancato rispetto degli obblighi verso i pedoni. La disciplina si applica anche ai titolari di patenti estere, sulla base del punteggio registrato nella banca dati prevista dalla legge.
La durata è:
- sette giorni se il punteggio è inferiore a venti ma pari o superiore a dieci;
- quindici giorni se il punteggio è inferiore a dieci;
- doppia se il conducente ha provocato un incidente, inclusa la fuoriuscita dalla strada senza coinvolgimento di persone o cose diverse dal conducente e dal suo veicolo.
Per i titolari di patenti estere, un punteggio di almeno un punto di penalizzazione costituisce il presupposto per la misura: la sospensione è di sette giorni con punteggio da uno a dieci e di quindici giorni con punteggio superiore a dieci. La sospensione decorre dal ritiro della patente; se il ritiro non è avvenuto, decorre dalla contestazione o notificazione del verbale. La patente resta presso l’ufficio o comando accertatore e viene restituita al termine. Non occorre un provvedimento prefettizio; l’opposizione al ritiro è ammessa secondo l’articolo 205. Il periodo è annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La circolazione abusiva durante la sospensione, anche in violazione dei limiti del permesso di guida, è sanzionata ai sensi dell’articolo 218, comma 6. Se la stessa violazione è commessa più volte nel biennio, la sospensione breve si applica soltanto quando la sospensione della patente non sia già prevista per quella violazione.
Per il coordinamento con l’ordinaria sospensione prefettizia, nei casi indicati la patente ritirata è trasmessa alla prefettura entro cinque giorni dalla scadenza della sospensione breve; la durata fissata dal prefetto decorre da tale scadenza e si aggiunge alla sospensione breve. Il termine per adottare l’ordinanza è di quindici giorni dal ritiro, elevato a trenta quando sia richiesto il permesso di guida previsto dall’articolo 218.
Altre sanzioni per condotte pericolose
Se l’eccesso di velocità previsto dall’articolo 142, comma 8, è commesso in centro abitato almeno due volte nell’arco di un anno, la sanzione pecuniaria è da 220 a 880 euro e si aggiunge la sospensione della patente da quindici a trenta giorni.
Per la violazione dell’articolo 173, comma 3-bis, la sanzione è aumentata a 250-1.000 euro, con sospensione della patente da quindici giorni a due mesi. Se lo stesso soggetto commette un’ulteriore violazione nel biennio, la sanzione è da 350 a 1.400 euro e la sospensione da uno a tre mesi. La tabella dei punteggi attribuisce cinque punti alla violazione del primo periodo e dieci punti a quella del secondo periodo.
Educazione stradale nelle scuole
La partecipazione a corsi extracurricolari di educazione stradale organizzati dalle scuole secondarie di secondo grado statali o paritarie attribuisce, al rilascio della patente, due punti per le categorie previste dall’articolo 115, comma 1, lettere b) e c). Entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un decreto interministeriale deve individuare gli enti pubblici e privati abilitati a erogare i corsi, inclusi enti di formazione professionale e autoscuole, e stabilire modalità di svolgimento e certificazione.
Registro delle agenzie telematiche
È istituito presso la Direzione generale per la motorizzazione il registro delle agenzie che forniscono prestazioni professionali di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto ai sensi della legge n. 264 del 1991. L’iscrizione, da confermare ogni due anni, è condizione necessaria per ottenere le credenziali di accesso ai sistemi informativi automatizzati della Direzione.
Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge, un decreto ministeriale deve definire modalità e termini d’iscrizione, programmi di formazione richiesti al titolare per la conferma e casi di revoca o cancellazione. I corsi di formazione e aggiornamento sono organizzati dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative o da soggetti accreditati dalle Regioni e dalle Province autonome. Registro e gestione sono attuati con le risorse disponibili, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Neopatentati, esercitazioni e conducenti professionali
Per i titolari di patente B conseguita dalla data di entrata in vigore della legge, nei primi tre anni dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli con potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 75 kW/t. Per i veicoli di categoria M1, inclusi quelli elettrici o ibridi plug-in, si applica inoltre il limite di potenza massima di 105 kW.
Per conseguire una nuova patente non devono sussistere le condizioni ostative previste dall’articolo 120, comma 1. Gli aspiranti alle patenti AM, A1, A2 e A non possono trasportare passeggeri durante le esercitazioni; la violazione è punita con una sanzione da 100 a 300 euro a carico sia del conducente sia del passeggero.
L’aspirante alla patente B può esercitarsi nelle condizioni ordinarie solo dopo aver svolto esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e in orario notturno. Deve avere con sé la certificazione dell’autoscuola che attesta l’assolvimento di tali obblighi; la guida senza certificazione è sanzionata ai sensi dell’articolo 122, comma 7. Decreti ministeriali stabiliscono il numero minimo di ore con istruttore abilitato, le ore necessarie per le esercitazioni e le relative modalità.
Per i conducenti di veicoli adibiti al trasporto di persone sono ridotti i limiti di età, nel territorio nazionale, a condizione che sia stata conseguita la carta di qualificazione del conducente dopo un corso iniziale ordinario di 280 ore e il superamento dell’esame. Il limite è di 18 anni per le categorie indicate alle lettere a) e b) dell’articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 286 del 2005; per la categoria di cui alla lettera c) è di 20 anni, ridotto a 18 anni per la guida senza passeggeri.
Accertamenti automatici e cumulo delle violazioni
Per i dispositivi con funzione metrologica resta fermo l’obbligo di verifiche periodiche di funzionalità e taratura. Se lo stesso veicolo commette, entro un’ora e su tratti di competenza del medesimo ente, più violazioni dei limiti di velocità di cui all’articolo 142, commi 7, 8, 9 o 9-bis, si applicano, se più favorevoli, le sanzioni per la violazione più grave aumentate di un terzo; il termine decorre dalla prima violazione accertata e si applicano, in quanto compatibili, le regole dell’articolo 198-bis.
Il proprietario deve verificare che il veicolo non circoli privo di assicurazione anche quando sia nella legittima disponibilità di un’altra persona fisica o giuridica. I documentatori automatici delle infrazioni semaforiche possono concorrere all’accertamento della mancanza di copertura assicurativa nei casi previsti dalla legge.
Per più violazioni degli articoli 6 e 7, accertate senza contestazione immediata tramite dispositivi da remoto nella stessa zona a traffico limitato, area pedonale o tratto soggetto alla medesima limitazione, si applica una sola sanzione per ciascun giorno di calendario, anche se i divieti valgono soltanto in determinate fasce orarie o una fascia termina il giorno successivo. Il controllo in uscita, per limitazioni variabili nel tempo, è ammesso soltanto in condizioni di regolare circolazione e va disattivato in caso di eventi eccezionali che causino permanenze involontarie; per il controllo della permanenza è prevista una tolleranza del 10 per cento del tempo consentito.
I dispositivi approvati o omologati possono rilevare automaticamente le violazioni specificamente elencate dall’articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), secondo le condizioni d’installazione, esercizio e accesso alle banche dati stabilite da regolamenti ministeriali. La documentazione fotografica costituisce atto di accertamento della circolazione del veicolo identificato dalla targa. Un dispositivo può rilevare contemporaneamente più violazioni per le quali è approvato o omologato; le immagini raccolte possono inoltre essere confrontate con banche dati esterne per accertare altre violazioni comprese nell’elenco, quando siano sufficienti a documentare la mancanza dei requisiti di circolazione.
Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, determinate violazioni agli articoli 175 e 176 possono essere accertate senza contestazione immediata tramite visione delle immagini di videosorveglianza presso imbocchi di gallerie, svincoli, interruzioni dello spartitraffico o stazioni di pedaggio. L’accertamento deve avvenire al momento della ripresa, con filmato e data e ora certificate dall’operatore, oppure mediante registrazioni delle ventiquattro ore precedenti con orario certificato UTC. Un decreto ministeriale, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, disciplina acquisizione e conservazione delle registrazioni. Le violazioni che comportano sospensione della patente sono segnalate immediatamente agli operatori presenti per consentire, ove possibile, la contestazione; in mancanza, gli estremi sono notificati nei termini ordinari. A tali dispositivi non si applicano le disposizioni dell’articolo 45.
I dati dei veicoli immatricolati, appartenenti a residenti nel territorio comunale e privi di assicurazione, registrati nella banca dati della Direzione generale della motorizzazione sono resi accessibili ai Comuni e agli organi indicati dall’articolo 12 del codice della strada, ai fini dell’accertamento della circolazione senza copertura RC.
Limiti di velocità nella navigazione a Venezia
Per accertare il superamento dei limiti di velocità nelle vie d’acqua di Venezia e della laguna possono essere utilizzate apparecchiature approvate o omologate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o da un ente da esso vigilato, anche per misurare la velocità media. In via sperimentale, nelle more dell’approvazione o omologazione, sono utilizzabili per ventiquattro mesi dall’entrata in vigore della legge apparecchiature presentate al Ministero con relazione tecnica, certificazioni di prove e gli altri elementi dimostrativi richiesti.
Al valore rilevato si applica una riduzione del 10 per cento, con un minimo di 2 km/h, comprensiva della tolleranza strumentale. Gli accertamenti possono essere svolti senza presenza o intervento diretto degli agenti, purché documentati con sistemi fotografici, video o equivalenti idonei a identificare fatti, responsabile e mezzo nautico nel rispetto della riservatezza. Per procedimento e sanzioni si applica la legge n. 689 del 1981; l’uso delle apparecchiature è reso noto esclusivamente nei provvedimenti che fissano i limiti di velocità.
Campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli
I costruttori devono adottare immediatamente misure correttive e informative per tutti i veicoli delle categorie M, N e O per i quali sia stato valutato un rischio grave per la salute o la sicurezza. Le misure devono eliminare il rischio e l’informazione deve essere rivolta ai proprietari o utilizzatori risultanti dall’archivio nazionale dei veicoli.
Se, trascorsi ventiquattro mesi dall’avvio della campagna, un veicolo non è stato adeguato, il costruttore deve inserire i relativi dati in un elenco telematico presso la Direzione generale per la motorizzazione e mantenerlo aggiornato. L’omissione delle misure correttive, informative o degli obblighi relativi all’elenco è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con una sanzione da 10.000 a 60.000 euro per ciascuna misura omessa. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della disposizione, un provvedimento della Direzione generale disciplina accesso e consultazione dell’elenco. Chi circola con un veicolo inserito nell’elenco è soggetto alle sanzioni dell’articolo 80, comma 14.
Operazioni della motorizzazione e controlli sulle revisioni
Le operazioni di motorizzazione elencate nella tabella 3 della legge n. 870 del 1986 possono essere svolte, su richiesta, presso sedi predisposte dagli interessati e a loro spese. Al personale incaricato come titolare dell’attività spettano 350 euro lordi per una giornata completa, 175 euro lordi per una singola seduta antimeridiana o pomeridiana e 100 euro per giornata o frazione a titolo di rimborso forfetario delle spese di trasferta, compreso l’uso autorizzato del mezzo proprio.
Al personale con funzioni ausiliarie e di supporto spetta il 40 per cento degli importi per l’attività, oltre al rimborso forfetario. Se le operazioni si svolgono in orario antimeridiano di servizio è corrisposto il solo rimborso; in orario pomeridiano con parziale impegno del servizio spettano il rimborso e il 50 per cento della quota prevista per l’attività. Gli oneri sono a carico dei richiedenti. Le regole si applicano anche alle attività ispettive e di vigilanza disposte dagli uffici della motorizzazione, i cui costi gravano sui soggetti destinatari. Un decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali, stabilisce il numero di operazioni per giornata completa o singola seduta.
Il Ministero effettua controlli periodici sulle officine autorizzate alla revisione e controlli, anche a campione, sui veicoli revisionati. Il personale è remunerato secondo le disposizioni richiamate; gli importi a carico delle officine sono determinati con decreto e versati a un apposito capitolo ministeriale. Il mancato pagamento comporta le sanzioni previste dall’articolo 80, comma 15. Un decreto interministeriale determina inoltre gli importi dovuti dai destinatari delle attività ispettive e di vigilanza e le modalità di versamento e riassegnazione delle somme.
Il testo fornito si interrompe all’inizio del comma 5 dell’articolo 13: non consente quindi di specificare la decorrenza applicativa delle disposizioni lì richiamate.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo completo dei 36 articoli, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa italiana, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa italiana
- Legge · 28 nov 2024LEGGE 28 novembre 2024, n. 188
- Legge · 18 nov 2024LEGGE 18 novembre 2024, n. 184
- Legge · 18 nov 2024LEGGE 18 novembre 2024, n. 183
- Legge · 18 nov 2024LEGGE 18 novembre 2024, n. 182
- Legge · 18 nov 2024LEGGE 18 novembre 2024, n. 176
- Legge · 18 nov 2024LEGGE 18 novembre 2024, n. 171
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa italiana →