Cassazione Civile, Ordinanza n. 23400/2024 del 30/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (conduttore)
La controversia
Una società aveva ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto per il pagamento di canoni di locazione relativi a un opificio industriale e, munita del titolo esecutivo, aveva intimato precetto alla conduttrice per euro 249.825,00. La conduttrice aveva proposto opposizione all’esecuzione sostenendo che il credito azionato non fosse più esigibile o comunque fosse stato inciso da una successiva sentenza resa in altro giudizio tra la conduttrice e un terzo, sentenza che aveva riformato un precedente accertamento favorevole richiamato nel ricorso monitorio. La Corte d’appello aveva accolto l’opposizione ritenendo che, nel giudizio ex art. 615 c.p.c., potessero essere fatti valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi al titolo esecutivo e che, nel caso concreto, la causa petendi del decreto ingiuntivo fosse legata alla sentenza poi riformata. La ricorrente ha impugnato tale decisione con tre motivi: violazione degli artt. 647 e 615 c.p.c. e degli artt. 1372 e 2909 c.c., sostenendo che il credito derivava dal distinto contratto di locazione e non dal diverso rapporto di comodato o dal giudizio tra la controparte e un terzo; violazione dell’art. 2909 c.c., deducendo che il giudicato va inteso come valore e che il giudice di legittimità deve interpretare il titolo esecutivo; omesso esame di un fatto decisivo, rappresentato dall’esistenza del contratto di locazione e dal collegamento tra esso e il credito azionato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, quando si denuncia in cassazione la violazione dell’art. 2909 c.c. per erronea interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale corrispondente a giudicato, il ricorso debba indicare in modo specifico il precetto sostanziale violato e gli atti o documenti rilevanti per interpretare il titolo. Nel caso del decreto ingiuntivo non opposto, tale onere si estende al ricorso monitorio, che costituisce l’elemento extratestuale necessario per ricostruire il precetto contenuto nel titolo. La ricorrente, però, non aveva trascritto né indicato in modo specifico il contenuto del ricorso monitorio, limitandosi a richiamarlo solo in memoria, quando però la memoria non può sanare i vizi del ricorso. Per questa ragione la Corte ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, ha condannato la ricorrente alle spese e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c.
il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda la censura; tale onere vale anche quando si contesta l’interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale.
nel giudizio di opposizione all’esecuzione possono essere fatti valere fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, ma la loro deduzione resta soggetta ai limiti del giudicato e agli oneri di specifica allegazione nel ricorso.
il decreto ingiuntivo non opposto acquista efficacia esecutiva e si consolida come titolo giudiziale.
richiamato dalla ricorrente a sostegno dell’autonomia del rapporto di locazione rispetto ad altri rapporti contrattuali.
il giudicato, anche se incorporato in un decreto ingiuntivo non opposto, vincola le parti e costituisce il parametro giuridico per l’accertamento del diritto azionato in executivis.
la decisione è stata assunta in camera di consiglio secondo il rito accelerato previsto dalla norma.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma che ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell’impugnazione.
Massime di principio
- Quando si deduce in cassazione la violazione dell’art. 2909 c.c. per errata interpretazione di un titolo esecutivo giudiziale, il ricorso deve individuare in modo puntuale il precetto sostanziale contenuto nel titolo e gli atti o documenti necessari alla sua esegesi; altrimenti il motivo è inammissibile.
- Nel caso di decreto ingiuntivo non opposto, il ricorrente che contesti il rapporto sostanziale sotteso al titolo deve trascrivere o indicare in modo dettagliato il ricorso monitorio, perché esso è l’elemento extratestuale indispensabile per ricostruire la causa petendi del titolo.
- L’onere di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c. non può essere assolto o integrato tramite la memoria depositata in vista dell’adunanza camerale, la quale può solo illustrare o chiarire motivi già compiutamente formulati.
- Nel giudizio di opposizione all’esecuzione, la deduzione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi successivi al titolo presuppone comunque che il motivo sia strutturato in modo da consentire al giudice di verificare con precisione il contenuto del titolo esecutivo e il fatto sopravvenuto invocato.
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