Cassazione Civile, Ordinanza n. 25860/2024 del 27/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società di servizi)
La controversia
La lite originava da una domanda risarcitoria proposta in primo grado da una donna, poi deceduta nel corso del giudizio, per i danni asseritamente subiti da una villa di sua proprietà a causa di infiltrazioni o spargimento di acque chiare provenienti dall’acquedotto gestito dalla convenuta. Il tribunale rigettava la domanda dopo consulenza tecnica d’ufficio. I due soggetti che si qualificavano come figli ed eredi dell’originaria attrice proponevano appello, ma la corte territoriale dichiarava l’impugnazione inammissibile per mancata prova della qualità di eredi. Nel ricorso per cassazione essi deducevano, in sintesi, che la qualità di figlio di uno dei ricorrenti era già nota alla controparte per la partecipazione ad atti del processo di primo grado; che la procura alle liti conferita alla stessa difesa valeva a rendere edotta la controparte del decesso dell’originaria attrice e del subentro dei figli; che la qualità di eredi era comunque desumibile dagli atti e dal testamento prodotto; e che la corte d’appello avrebbe errato nel ritenere tardiva la produzione documentale. La Corte di cassazione ha rilevato la carenza di specificità del ricorso, l’inammissibilità del motivo in quanto formulato promiscuamente ai sensi di diversi numeri dell’art. 360 c.p.c. e comunque l’infondatezza delle doglianze, richiamando il principio secondo cui la titolarità della posizione soggettiva azionata è elemento costitutivo della domanda e deve essere allegata e provata dalla parte, salvo riconoscimento o difese incompatibili della controparte. Ha inoltre osservato che, essendo la chiamata all’eredità anche testamentaria, non era sufficiente la mera qualità di figli per presumere la qualità di eredi, potendo trattarsi anche di legati in sostituzione di legittima. Ha infine rilevato che il ricorso era carente anche quanto all’eventuale fase di merito, non indicando quali domande e quali prove avrebbero dovuto essere riesaminate in caso di cassazione della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, qualificandolo in parte inammissibile e in parte infondato. Ha confermato la declaratoria di inammissibilità dell’appello pronunciata dalla corte territoriale per mancata prova della qualità di eredi dei soggetti che avevano proposto l’impugnazione. Ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente e ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
il ricorso per cassazione deve articolare censure specifiche e riferibili in modo chiaro ai singoli motivi di impugnazione; la deduzione generica e promiscuamente cumulata è carente di specificità
il ricorso deve contenere un’esposizione specifica dei fatti e degli elementi posti a fondamento delle censure, con puntuale indicazione dei documenti rilevanti
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
il motivo per omesso esame di un fatto decisivo deve individuare un singolo fatto storico specifico, non una pluralità indistinta di circostanze
richiamato per affermare che la chiamata testamentaria poteva comportare una disposizione diversa dalla istituzione di eredi, inclusi legati sostitutivi di legittima
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto dell’impugnazione la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto dell’impugnazione
Massime di principio
- La qualità di erede, quando è posta a fondamento della legittimazione ad agire o ad impugnare, costituisce un elemento costitutivo della posizione dedotta in giudizio e deve essere allegata e provata dalla parte interessata, salvo che la controparte la riconosca o tenga difese incompatibili con la sua contestazione.
- La mera qualità di figlio del de cuius non basta, di per sé sola, a provare la qualità di erede, specialmente quando la successione possa avere natura testamentaria o prevedere attribuzioni diverse dall’istituzione ereditaria.
- Nel ricorso per cassazione il motivo di omesso esame di un fatto decisivo deve indicare uno specifico fatto storico, non una pluralità indistinta di circostanze o argomentazioni.
- La censura di legittimità deve essere formulata con specificità e con chiara corrispondenza tra le doglianze e i vizi denunciati; la formulazione promiscuamente cumulata di più numeri dell’art. 360 c.p.c. può determinare inammissibilità per difetto di chiarezza e specificità.
- Quando si impugna una decisione di inammissibilità dell’appello per difetto di prova della legittimazione, il ricorso deve anche prospettare in modo completo l’eventuale fase rescissoria, indicando le domande da riesaminare e il materiale probatorio rilevante; altrimenti la censura resta incompleta.
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