Cassazione Penale, Sentenza n. 33633/2026 del 16/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato, carabiniere in servizio presso una stazione dell'Arma, era stato condannato per violata consegna e interruzione di pubblico servizio. Durante un servizio di notifiche, affidato a lui e a un collega, si era fermato presso un esercizio commerciale per circa un'ora, rimanendo nell'auto di servizio mentre il collega intendeva acquistare un orologio, senza completare il compito assegnato. Il ricorso deduceva, anzitutto, violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla configurabilità della violata consegna: secondo la difesa, l'incarico di effettuare notifiche e accertamenti urgenti di polizia giudiziaria non sarebbe stato disciplinato da prescrizioni sufficientemente specifiche e tassative, distinguendosi così da un ordine o da un incarico rilevante per altre fattispecie militari. In secondo luogo, la difesa contestava la configurabilità dell'interruzione di pubblico servizio, sostenendo che non vi fosse stata un'alterazione del servizio nel suo complesso, che l'attività omessa non fosse urgente e fosse stata successivamente completata, che la sosta fosse avvenuta in parte durante la pausa pranzo e che l'imputato fosse rimasto in contatto radio con l'ufficio. In memoria è stato inoltre dedotto il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, sostenendo che, venuto meno il reato comune dotato di vis attractiva, la violata consegna avrebbe dovuto essere giudicata dall'autorità giudiziaria militare; è stato prospettato anche un concorso apparente di norme tra l'art. 340 c.p. e l'art. 120 c.p.m.p.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile ma manifestamente infondata la questione di giurisdizione. La giurisdizione ordinaria era stata correttamente radicata anche in applicazione del principio di perpetuatio iurisdictionis, poiché l'imputato era stato tratto a giudizio anche per peculato, reato più grave, dal quale era stato assolto in primo grado. Il motivo sulla violata consegna è stato rigettato: l'ordine di effettuare notifiche costituiva una prescrizione specifica relativa a un'attività determinata e le norme comportamentali del personale di pattuglia integravano la consegna particolare. La sosta per finalità private, protrattasi per circa un'ora sulle tre assegnate, aveva determinato la mancata completa esecuzione del servizio e integrava il reato, per il quale la condanna è divenuta irrevocabile. È stato invece accolto il motivo relativo all'interruzione di pubblico servizio. La Corte ha rilevato che la specifica attività non eseguita non era urgente e che non risultava compromesso il servizio generale di ordine e sicurezza pubblici. Mancando un'apprezzabile alterazione, anche temporanea, del funzionamento del servizio pubblico, il reato di cui all'art. 340 c.p. non era integrato. La sentenza è stata quindi annullata senza rinvio limitatamente a tale imputazione, con assoluzione perché il fatto non sussiste. Poiché la pena era stata determinata individuando l'art. 340 c.p. come violazione più grave nel reato continuato, la Corte ha disposto il rinvio al giudice d'appello per una nuova commisurazione della pena secondo la diversa cornice edittale dell'art. 120 c.p.m.p.
Norme richiamate
L'interruzione o il turbamento del servizio pubblico richiede un'apprezzabile alterazione, anche temporanea, del funzionamento dell'ufficio o del servizio nel suo complesso; non basta la mancata esecuzione di una singola prestazione non urgente, se non risulta compromessa l'attività istituzionale qualificante.
La violata consegna ricorre quando il militare si discosta consapevolmente da prescrizioni specifiche, tassative e regolatrici delle modalità di esecuzione di un determinato servizio; non è necessario un ulteriore evento lesivo, trattandosi di reato di pericolo presunto.
art. 730, comma 1, d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
«la consegna è costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio»
La consegna può consistere in prescrizioni scritte o verbali, generali o particolari, purché specificamente rivolte a disciplinare l'adempimento di un determinato servizio.
In caso di concorso tra reato comune e reato militare, la giurisdizione ordinaria sussiste quando il reato comune è più grave; tale criterio opera anche se il reato comune che aveva radicato la giurisdizione viene meno per assoluzione nel giudizio di merito.
Le questioni di giurisdizione sono deducibili o rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Il rigetto del ricorso su un capo autonomo determina l'irrevocabilità della relativa condanna.
Quando la pena è stata determinata individuando un reato come violazione più grave nel reato continuato, l'eliminazione di tale reato impone una nuova commisurazione della pena.
La disobbedienza riguarda il rifiuto, l'omissione o il ritardo nell'obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina e si distingue dalla violata consegna per la diversa struttura e collocazione della fattispecie.
L'omessa esecuzione di un incarico riguarda il comandante di una forza militare e può concernere incarichi anche privi di specifiche prescrizioni operative; non si sovrappone alla violata consegna.
La diversa cornice edittale prevista per i reati militari rileva, nel caso concreto, per la nuova determinazione della pena dopo l'assoluzione dal reato comune più grave.
La pena minima generale prevista per i reati comuni è stata richiamata nel confronto operato dalla difesa ai fini della questione di giurisdizione, ritenuta infondata dalla Corte.
Massime di principio
- La violata consegna militare richiede prescrizioni specifiche e tassative, scritte o verbali, dirette a regolare le modalità di esecuzione di un determinato servizio; non è necessario che tali prescrizioni siano formalmente riprodotte nell'ordine particolare, né che siano contenute in un atto avente una forma determinata.
- Le norme comportamentali generali del personale impegnato in un servizio di pattuglia possono integrare le consegne particolari e impongono un'osservanza incondizionata. Il militare non può sottrarsi alla responsabilità sostenendo che la violazione non avrebbe inciso sull'efficienza del servizio.
- Per la violata consegna è sufficiente la coscienza e volontà di tenere una condotta difforme dalle prescrizioni impartite; non occorre il verificarsi di un ulteriore evento, trattandosi di reato di pericolo presunto.
- La violata consegna si distingue dalla disobbedienza per la specificità delle prescrizioni e per la loro connessione con l'esecuzione di un determinato servizio; si distingue dall'omessa esecuzione di un incarico perché quest'ultima fattispecie riguarda il comandante di una forza militare e può concernere incarichi privi di prescrizioni operative.
- Il reato di interruzione o turbamento di pubblico servizio richiede un'apprezzabile alterazione, anche temporanea, della regolarità e del funzionamento dell'ufficio o del servizio nel suo complesso. La mancata esecuzione di una singola attività non urgente non integra il reato se non risulta compromessa una prestazione qualificante dell'attività istituzionale.
- La giurisdizione ordinaria radicata dalla contestazione di un reato comune più grave permane, in forza del principio di perpetuatio iurisdictionis, anche quando l'imputato sia assolto da tale reato nel giudizio di primo grado e residui una contestazione di reato militare.
- Quando il reato individuato come violazione più grave nel reato continuato è eliminato per assoluzione, la pena deve essere nuovamente commisurata dal giudice di merito sulla base della diversa fattispecie rimasta irrevocabilmente accertata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33616/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33618/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33619/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33623/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33624/2026 del 16/09/2026
- Sentenza penale · 16 set 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 33625/2026 del 16/09/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →