Cassazione Civile, Ordinanza n. 28186/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione, ai fini IRPEF, una plusvalenza di euro 47.740 ritenuta realizzata nel 2007 dalla vendita della quota del 30% di due fabbricati industriali siti in area interessata da piano di recupero. L'Amministrazione ha riqualificato la cessione come trasferimento oneroso di area edificabile, valorizzando il permesso di costruire, un atto d'obbligo con impegno alla demolizione dei fabbricati e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione, nonché il prezzo dichiarato. In primo grado il contribuente ha ottenuto l'annullamento dell'atto, ma in appello la CTR ha accolto l'impugnazione dell'Ufficio. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 20 del DPR 131/1986, sostenendo che la CTR aveva mal qualificato la fattispecie, poiché la controversia riguardava un'imposizione IRPEF su plusvalenza e non l'imposta di registro; 2) omesso esame di fatto decisivo, perché i beni ceduti erano due fabbricati in buono stato di manutenzione e non ruderi, con conseguente erronea valorizzazione delle circostanze relative alla futura demolizione e ricostruzione da parte dell'acquirente. Con memoria successiva ha inoltre eccepito l'esistenza di un giudicato esterno sopravvenuto, formatosi su altra causa tra le stesse parti relativa alla medesima cessione e a un diverso periodo d'imposta, che aveva escluso la tassabilità della plusvalenza perché l'oggetto era un'area già edificata e non un terreno edificabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto assorbente e fondata l'eccezione di giudicato esterno sopravvenuto. Ha affermato che la precedente sentenza della CTR Toscana, passata in giudicato, aveva definitivamente escluso che dalla medesima cessione immobiliare fosse derivata una plusvalenza tassabile, qualificando l'operazione come alienazione di area già edificata e non di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria. Poiché quel giudicato investiva un punto fondamentale comune anche alla presente causa e riguardava un elemento costitutivo della pretesa tributaria a efficacia tendenzialmente permanente, la Corte gli ha riconosciuto effetto espansivo anche per l'annualità 2007. Di conseguenza ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo l'originario ricorso del contribuente e annullando l'avviso di accertamento. Spese integralmente compensate in ragione della sopravvenienza del giudicato favorevole dopo la proposizione del ricorso per cassazione.
Norme richiamate
art. 20 D.P.R. n. 131 del 1986
La CTR aveva valorizzato la norma come criterio interpretativo degli atti registrati e di individuazione degli effetti giuridici del contratto, ma la Corte non affronta il merito della censura poiché assorbe tutto nel giudicato esterno.
Citato nel ragionamento della CTR insieme all'art. 20 come base del sistema dell'imposta di registro.
art. 67, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 917 del 1986
La plusvalenza è tassabile solo se deriva dalla cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria; non si applica alla cessione di un terreno già edificato con fabbricati insistenti sull'area.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
L'interruzione del processo non si applica nel giudizio di cassazione, dominato dall'impulso d'ufficio.
Disciplina della trattazione camerale e del termine per memoria illustrativa.
In cassazione è consentita la produzione del documento attestante un giudicato esterno sopravvenuto, non essendo vietata la produzione di documenti formatisi dopo il giudizio di merito.
art. 384, comma 2, seconda parte, c.p.c.
Consente alla Corte, una volta cassata la sentenza e non occorrendo ulteriori accertamenti, di decidere la causa nel merito.
art. 62, comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992
Richiamato come base per la decisione nel merito nel processo tributario.
La sentenza prodotta era corredata dell'attestazione richiesta per la sua utilizzabilità come giudicato esterno.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione l'evento morte della parte non determina l'interruzione del processo, poiché il procedimento è dominato dall'impulso d'ufficio.
- La produzione in cassazione del documento che prova un giudicato esterno sopravvenuto è ammissibile e può essere valutata dalla Corte.
- Il giudicato esterno formatosi tra le stesse parti su un punto fondamentale comune preclude il riesame della medesima questione anche in un successivo giudizio avente diverso petitum o diverso periodo d'imposta, quando si tratti di elementi costitutivi della fattispecie aventi efficacia tendenzialmente permanente.
- In materia tributaria l'autonomia dei periodi d'imposta non impedisce l'efficacia del giudicato esterno quando l'accertamento riguarda fatti o qualificazioni giuridiche permanenti o pluriennali.
- Ai fini dell'art. 67, comma 1, lett. b), TUIR, la tassazione della plusvalenza presuppone la cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria; la disposizione non si applica alla vendita di un'area già edificata, anche se in seguito l'acquirente provveda alla demolizione dei fabbricati e alla ricostruzione.
- Quando il giudicato esterno risolve definitivamente la questione decisiva, la Corte di cassazione può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito senza rinvio.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28085/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28091/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28093/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28097/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28099/2024 del 31/10/2024
- ordinanza_civile · 31 ott 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28101/2024 del 31/10/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →