Cassazione Civile, Ordinanza n. 40624/2021 del 17/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2011, emesso nei confronti di un Comune in relazione alla concessione in uso della rete idrica e degli impianti del servizio idrico integrato a una società a partecipazione pubblica. Secondo l'amministrazione finanziaria, l'accollo da parte del gestore delle rate di ammortamento dei mutui accesi dal Comune per gli investimenti sugli impianti costituiva parte del corrispettivo dell'operazione e doveva quindi essere assoggettato a IVA. I giudici di merito avevano invece ritenuto che tale concessione, con il relativo accollo delle rate di mutuo, fosse esente da IVA. Nel ricorso per cassazione l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 4 e 13 del D.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 153 del D.Lgs. n. 152/2006, sostenendo che la CTR avesse erroneamente escluso la natura corrispettiva delle somme e la loro imponibilità.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Dopo aver ricostruito il quadro normativo sul servizio idrico integrato e la disciplina convenzionale dell'affidamento, ha affermato che l'accollo interno delle passività pregresse, consistente nel rimborso delle rate di ammortamento dei mutui contratti dal Comune per gli impianti concessi in uso al gestore, integra il corrispettivo di una prestazione di servizi resa nell'esercizio di un'attività economicamente rilevante. Di conseguenza, tali somme rientrano nella base imponibile IVA ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. n. 633/1972. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame conforme al principio affermato.
Norme richiamate
Richiamato solo per la definizione camerale del ricorso; la Corte ha ritenuto sussistenti le condizioni per decidere in camera di consiglio non partecipata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La messa a disposizione delle infrastrutture idriche al gestore è qualificata, ai fini IVA, come prestazione di servizi derivante da obbligazioni di fare, non fare o permettere.
art. 4 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
L'attività del Comune è considerata economicamente rilevante ai fini IVA, perché connessa allo sfruttamento delle infrastrutture idriche nel contesto della pregressa gestione commerciale del servizio.
art. 13 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633
La base imponibile comprende i corrispettivi dovuti e anche i debiti o oneri verso terzi accollati dal cessionario o prestatore; perciò il rimborso delle passività pregresse integra corrispettivo imponibile.
art. 153 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
La norma è richiamata per descrivere il regime del trasferimento al gestore degli oneri connessi all'ammortamento dei mutui e per fondare la rilevanza economico-contrattuale dell'accollo interno.
art. 141 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Definisce il servizio idrico integrato e i suoi principi di gestione.
art. 142 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Attribuisce a Regioni ed enti locali le funzioni di organizzazione e governo del servizio idrico integrato.
art. 143 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Qualifica le infrastrutture idriche di proprietà pubblica come parte del demanio e quindi inalienabili salvo i limiti di legge.
art. 150 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Disciplina la scelta della forma di gestione e l'affidamento del servizio idrico integrato.
art. 151 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Regola i rapporti tra Autorità d'ambito e gestore tramite convenzione e disciplinare, inclusi obblighi, tariffe e restituzione degli impianti.
art. 154 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152
Prevede la concessione d'uso gratuita delle infrastrutture al gestore e il trasferimento a quest'ultimo delle immobilizzazioni e dei mutui relativi al servizio, da considerare nella tariffa.
art. 11 L. 5 gennaio 1994 n. 36
Richiamato come antecedente normativo della disciplina convenzionale del servizio idrico integrato.
art. 12 L. 5 gennaio 1994 n. 36
Richiamato per il regime dell'affidamento e del corrispettivo connesso alle infrastrutture idriche.
art. 13 D.L.vo 3 aprile 2006 n. 152
Non menzionato nel testo fornito come norma autonoma da applicare; il riferimento centrale resta all'art. 153 e alle norme IVA.
Massime di principio
- Nel settore del servizio idrico integrato, il trasferimento al gestore degli oneri relativi all'ammortamento di mutui accesi dall'ente locale può integrare un corrispettivo economico dell'affidamento, quando sia inserito in una regolazione convenzionale sinallagmatica.
- Ai fini IVA, il requisito oggettivo della prestazione di servizi può ricorrere anche quando il Comune metta a disposizione infrastrutture pubbliche per il periodo dell'affidamento, trattandosi di un'obbligazione di permettere rilevante fiscalmente.
- La base imponibile IVA comprende non solo il corrispettivo in denaro, ma anche i debiti o oneri verso terzi assunti dal cessionario o dal prestatore, ove questi costituiscano parte del prezzo dell'operazione.
- L'accollo interno, pur non producendo effetti diretti verso il creditore esterno, può assumere rilevanza tributaria se, nel rapporto contrattuale tra concedente e gestore, funge da modalità di determinazione e pagamento del corrispettivo.
- Quando la convenzione di gestione del servizio idrico collega il valore del diritto d'uso delle infrastrutture al rimborso delle passività pregresse, l'operazione va letta come prestazione onerosa imponibile e non come mera regolazione finanziaria neutra.
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