Cassazione Penale, Sentenza n. 36593/2022 del 28/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti impugnavano la condanna per il reato di truffa aggravata (art. 110, 640‑bis c.p.) per aver ottenuto indebitamente contributi alloggio omettendo di comunicare il rapporto di parentela e realizzando una serie di contratti di locazione strumentali; i motivi contestavano (1) la qualificazione della condotta come raggiro alla luce delle finalità del contributo e della sostituzione contrattuale tra le parti, e (2) la sussistenza dell'elemento soggettivo, sostenendo che la posizione della Piva fosse di mero aiuto/ospitalità e priva di consapevolezza dell'artificio
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi generici e manifestamente infondati, confermando in sostanza la doppia conforme (sentenza abbreviata di primo grado e conferma in appello) che aveva condannato le imputate a 1 anno e 4 mesi. Ha ritenuto la motivazione della Corte d'appello ampia, logica e persuasiva: contava la tempistica dei contratti, l'omessa comunicazione della riferibilità dell'immobile alla figlia e il trasferimento immediato delle somme dalla Piva alla Falange come elementi indicativi dell'intenzionalità del raggiro. Per l'inammissibilità dei ricorsi sono state condannate al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e a versare 3.000 euro ciascuna alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Accertata la concorso di persone nel reato: la condotta è stata ricondotta alla fattispecie con concorso di entrambi gli imputati nella realizzazione dell'artificio e del raggiro
Applicata alla fattispecie come truffa aggravata per ottenere indebiti contributi alloggio; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi oggettivi e soggettivi dal complesso delle condotte (contratti, omissioni, trasferimenti di denaro)
art. 6, comma 5, d.l. n. 102 del 2013
Richiamata nella contestazione sulle finalità del contributo: la mancata comunicazione della riferibilità dell'immobile è stata valutata come violazione delle condizioni per l'erogazione del contributo
d.l. n. 103 del 2013
Richiamato in relazione alle norme specifiche del regime dei contributi e ai presupposti per la loro erogazione; utilizzato dalla difesa per contestare l'elemento soggettivo, ma ritenuto non idoneo a escludere la consapevolezza delle ricorrenti
Citato come limite alla esposizione integrale dei motivi di ricorso necessari per la motivazione della Corte nella decisione di rigetto per ammissibilità
Applicato per la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del processo e per l'irrogazione della sanzione pecuniaria (3.000 euro ciascuna) per l'inammissibilità del ricorso con profili di colpa
Massime di principio
- Quando vi è una 'doppia conforme' (motivazione coerente in primo grado e in appello), la Cassazione esercita un controllo limitato e non riesamina il merito o ritraggo probatorio: i ricorsi che propongono una lettura alternativa dei fatti sono spesso inammissibili
- Per le frodi su contributi pubblici (art. 640‑bis), l'elemento soggettivo può essere desunto dalle circostanze pratiche: tempistica dei contratti, omissione di informazioni rilevanti e trasferimento immediato dei fondi sono indizi idonei a provare l'intenzionalità
- L'utilizzo di contratti di locazione con soggetti apparentemente terzi ma riconducibili a familiari può essere qualificato come artificio se non viene dichiarata la relazione e se il beneficio economico confluisce nell'autore del presunto raggiro
- La posizione di un familiare che 'presta' un immobile (o fornisce aiuto) non esclude automaticamente la responsabilità; occorre dimostrare l'assenza di consapevolezza dell'artificio per escludere l'elemento psicologico del reato
- In sede di Cassazione non è consentito il libero riesame delle prove; le argomentazioni difensive che si limitano a offrire una diversa interpretazione probatoria senza incidere su questioni di diritto sono destinate al rigetto
- L'inammissibilità del ricorso può comportare sanzioni economiche ulteriori (spese processuali, ammende) se il ricorso è ritenuto generico o dolosamente infondato
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