Cassazione Civile, Ordinanza n. 27765/2021 del 12/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP per gli anni 2011 e 2012, emessi nei confronti di una società fallita e notificati anche al suo ultimo legale rappresentante, con recupero a tassazione di costi ritenuti relativi a operazioni oggettivamente inesistenti e di altri componenti di reddito ritenuti indeducibili, oltre a un atto di contestazione di sanzioni. La commissione tributaria regionale, in parziale accoglimento dell'appello dell'Ufficio, aveva confermato l'imposta principale ma annullato integralmente le sanzioni applicando lo ius superveniens del d.lgs. n. 158 del 2015. L'Agenzia delle entrate ricorre per cassazione lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997 e dell'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997, sostenendo che la CTR non avrebbe dovuto eliminare del tutto le sanzioni, ma ridurle secondo il trattamento più favorevole introdotto dalla riforma sanzionatoria del 2015.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso dell'Agenzia delle entrate. Ritiene applicabile retroattivamente, perché il giudizio non era definitivo sul capo sanzionatorio, il regime più favorevole introdotto dal d.lgs. n. 158 del 2015; tuttavia chiarisce che tale ius superveniens non comporta l'annullamento integrale delle sanzioni, ma solo la loro rideterminazione nel nuovo minimo edittale (nel caso di infedele dichiarazione, 90% della maggiore imposta dovuta anziché 100%). Perciò cassa la sentenza impugnata nella parte relativa alle sanzioni e rinvia alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la concreta quantificazione, tenendo conto della normativa sopravvenuta, delle circostanze di fatto e della misura originariamente applicata, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'Agenzia delle entrate.
artt. 1 e 5 del d.lgs. n. 471 del 1997
disciplinano le sanzioni per infedele dichiarazione; dopo la riforma, il minimo edittale è ridotto al 90% della maggiore imposta dovuta per le violazioni considerate.
art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997
richiamato come norma violata nel motivo di ricorso in tema di sanzioni amministrative tributarie.
art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472
esprime il principio del trattamento sanzionatorio più favorevole al contribuente, che consente l'applicazione retroattiva della disciplina sopravvenuta non definitiva.
art. 32 del d.lgs. n. 158 del 2015
individua la decorrenza dal 1 gennaio 2016 della riforma sanzionatoria tributaria.
art. 1, comma 133, della legge 28 dicembre 2015 n. 208
modifica la decorrenza della disciplina sopravvenuta richiamata dalla Corte.
ha riformato il sistema sanzionatorio tributario e, per le violazioni in esame, ha ridotto il minimo edittale delle sanzioni rispetto al regime previgente.
Massime di principio
- La disciplina sanzionatoria tributaria sopravvenuta più favorevole si applica retroattivamente ai giudizi ancora pendenti, quando il capo sanzionatorio dell'atto impugnato non sia divenuto definitivo.
- La riforma che riduce il minimo edittale della sanzione non determina l'annullamento integrale della sanzione già irrogata, ma impone la sua rideterminazione entro i nuovi limiti legali.
- Quando interviene uno ius superveniens favorevole, il giudice di merito deve procedere alla concreta quantificazione della sanzione tenendo conto sia del nuovo minimo edittale sia delle circostanze fattuali del caso e della misura originariamente applicata.
- In sede di legittimità, la censura è fondata se il giudice di appello applica la disciplina sopravvenuta in modo erroneo, eliminando la sanzione invece di rideterminarla secondo il nuovo quadro normativo.
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