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Sentenza

Sentenza del 23/06/2020 n. 1832 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Prova della notifica della cartella presupposta all'intimazione di pagamento - Esibizione della fotocopia dell'avviso di ricevimento - Sufficienza- Sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava la prova della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte all'intimazione di pagamento. Il contribuente contestava la sufficienza della fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata e sosteneva, in sostanza, che fosse necessario produrne l'originale.

La decisione

La contestazione è stata respinta: è sufficiente esibire la fotocopia dell'avviso di ricevimento per provare la notificazione delle cartelle, non essendo indispensabile l'originale. La fotocopia è liberamente valutabile dal giudice; per contestarne efficacemente la conformità all'originale occorre una contestazione chiara e circostanziata, che identifichi il documento e indichi gli specifici aspetti di difformità. Il testo fornito non indica ulteriori dati sull'esito complessivo del giudizio, sulle spese o su eventuali importi.

Norme richiamate

  • Art. 2719 c.c.

    Ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sull'avvenuta notificazione delle cartelle da parte dell'Agente della riscossione, è sufficiente l'esibizione della fotocopia dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la cartella medesima, non essendo necessaria la produzione dell'originale perché le prove sono liberamente valutabili dal giudice e perché, ai fini del disconoscimento di autenticità della fotocopia prodotta, ex art. 2719 c.c., non sono sufficienti clausole di generica contestazione.

    La copia fotografica ha efficacia probatoria se la sua conformità all'originale non è contestata in modo specifico; il giudice può valutarla liberamente anche senza acquisire l'originale.

  • Art. 2716 c.c.

    La contestazione deve essere espressa, a pena di inefficacia, in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume che tale documento differisca dall'originale.

    Il disconoscimento non può essere generico: deve individuare il documento e precisare quali elementi della copia sarebbero difformi dall'originale.

  • Art. 77 d.P.R. 602/1973

    La disposizione è citata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione né un passaggio applicativo attribuibile a essa.

  • Art. 79 d.P.R. 602/1973

    La disposizione è citata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione né un passaggio applicativo attribuibile a essa.

  • Art. 7 l. 212/2000

    La disposizione è citata tra i riferimenti normativi, ma il testo fornito non espone una specifica interpretazione né un passaggio applicativo attribuibile a essa.

Massime di principio

  • Nelle controversie sulla notificazione di cartelle di pagamento, l'Agente della riscossione può assolvere l'onere probatorio producendo la fotocopia dell'avviso di ricevimento; non è automaticamente necessario depositarne l'originale.
  • Chi contesta la conformità di una fotocopia all'originale deve formulare un disconoscimento specifico e circostanziato, indicando il documento e le difformità dedotte: una contestazione generica non è efficace.
  • La produzione della fotocopia non rende la prova automaticamente decisiva: il giudice conserva il potere di valutarla liberamente insieme agli altri elementi del caso.

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