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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35640/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato ha impugnato per cassazione l’ordinanza del 4 marzo 2026 del Tribunale del riesame di Vibo Valentia, che aveva respinto la richiesta di riesame ex art. 324 c.p.p. e confermato il decreto di sequestro probatorio del pubblico ministero del 24 gennaio 2026. Il sequestro riguardava un immobile interessato da interventi edilizi non autorizzati: modifiche altimetriche al quarto piano con sopraelevazione di circa cinque metri, e modifiche prospettiche al terzo piano per ricavare un’unità abitabile di circa 45 mq in sostituzione del sottotetto preesistente. Secondo gli accertamenti della polizia locale, i lavori avevano determinato un aumento di volumetria ed erano stati realizzati in area tutelata senza i necessari titoli abilitativi. Il ricorrente ha dedotto: (1) violazione degli artt. 125, comma 3, 253, comma 1, 324 e 355 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il decreto non specificasse le finalità probatorie del sequestro e che il Tribunale non potesse integrarlo, anche perché erano già stati effettuati due sopralluoghi con redazione di verbali; (2) violazione del principio di proporzionalità e indebita compressione della libertà di iniziativa economica, lamentando una motivazione tautologica e l’assenza di indicazioni sull’adeguatezza e necessità del vincolo; (3) manifesta illogicità della motivazione sul fumus commissi delicti, per avere il Tribunale richiamato gli accertamenti di polizia giudiziaria senza confrontarsi con le contestazioni difensive, con la consulenza tecnica di parte e con la documentazione amministrativa, che avrebbero qualificato le opere come ristrutturazione edilizia e manutenzione straordinaria anziché nuova costruzione o sopraelevazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha rilevato che, nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, la violazione di legge comprende solo vizi motivazionali radicali, tali da rendere l’apparato argomentativo mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza. Il Tribunale aveva riportato gli elementi fattuali relativi alle opere e poteva richiamare gli accertamenti e i verbali di polizia, non essendo la motivazione apparente. Il decreto di sequestro indicava la finalità di svolgere rilievi e accertamenti sulla portata dell’abuso, sulla possibilità di sanatoria e su ogni altro elemento utile alla definizione del procedimento; il riesame si era limitato a riportare tale motivazione, senza integrarne una radicalmente mancante. Quanto alle contestazioni tecniche difensive, la Corte ha ritenuto che il loro esame di merito fosse prematuro: nel riesame del sequestro probatorio va verificata l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi a rendere proficue ulteriori indagini per acquisire prove, non la fondatezza definitiva dell’accusa. La censura sulla proporzionalità è stata ritenuta priva di vizi, poiché il vincolo sull’intero immobile era stato giustificato con le esigenze di accertamento dell’abuso e il ricorrente non aveva indicato concretamente quale diversa misura avrebbe potuto soddisfarle; la doglianza era inoltre generica già nella richiesta di riesame. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende. Il dispositivo riportato nel testo è incompleto dopo la formula «Dichiara», ma la declaratoria di inammissibilità e le relative conseguenze sono espresse nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 253, comma 1, c.p.p.

    il decreto impositivo del vincolo probatorio deve limitarsi ad evidenziare il nesso investigativo tra il bene sequestrato ed il reato ipotizzato, nel senso di ritenere il primo strumentale all'accertamento dell'altro, con indicazione dello specifico fine sotteso alla cautela

    Il decreto di sequestro probatorio deve indicare il collegamento investigativo tra il bene e il reato ipotizzato e specificare la finalità probatoria perseguita.

  • art. 324 c.p.p.

    in tema di riesame di sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, ma con riferimento all'idoneità degli elementi fondanti la "notitia criminis" a rendere proficuo l'espletamento di ulteriori indagini funzionali all'acquisizione di prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili in carenza della sottrazione del bene

    Nel riesame del sequestro probatorio il controllo riguarda l’astratta configurabilità del reato e l’idoneità degli elementi disponibili a giustificare ulteriori indagini probatorie, non la decisione sulla fondatezza dell’accusa.

  • art. 616 c.p.p.

    alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00

    La declaratoria d’inammissibilità comporta, nel caso concreto, il pagamento delle spese del procedimento e il versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

  • art. 44 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    i lavori, peraltro, erano stati realizzati in area tutelata ed avevano consentito di ottenere un ingiustificato aumento di volumetria, in assenza dei necessari titoli abilitativi.

    La disposizione è ricompresa tra i reati edilizi ipotizzati in relazione a opere realizzate senza i necessari titoli abilitativi e con aumento di volumetria.

  • artt. 93, 94 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    i lavori, peraltro, erano stati realizzati in area tutelata ed avevano consentito di ottenere un ingiustificato aumento di volumetria, in assenza dei necessari titoli abilitativi.

    Le disposizioni sono indicate tra le fattispecie edilizie ipotizzate in relazione agli interventi descritti; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42

    i lavori, peraltro, erano stati realizzati in area tutelata ed avevano consentito di ottenere un ingiustificato aumento di volumetria, in assenza dei necessari titoli abilitativi.

    La disposizione è ricompresa tra i reati ipotizzati per lavori eseguiti in area tutelata; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice

    Il ricorso per cassazione in materia di sequestro è limitato alla violazione di legge; il vizio di motivazione rileva solo se radicale, al punto da rendere incomprensibile o sostanzialmente assente il percorso argomentativo.

  • art. 355 c.p.p.

    il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice

    Il controllo di legittimità sull’ordinanza in materia di sequestro probatorio è circoscritto alla violazione di legge, inclusi i soli vizi motivazionali radicali.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione contro ordinanze in materia di sequestro probatorio, la violazione di legge comprende i vizi motivazionali solo quando siano radicali e rendano l’argomentazione mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza.
  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare il nesso investigativo tra il bene sequestrato e il reato ipotizzato, nonché lo specifico fine probatorio perseguito; una motivazione sintetica è sufficiente se rende comprensibile tale finalità.
  • Nel riesame del sequestro probatorio il giudice verifica l’astratta configurabilità del reato e l’utilità del bene per ulteriori indagini dirette all’acquisizione di prove, senza anticipare il giudizio di merito sulla fondatezza dell’accusa.
  • La contestazione difensiva della qualificazione delle opere, anche se accompagnata da consulenza tecnica e documentazione, non impone nel riesame del sequestro probatorio una decisione definitiva sul merito quando gli accertamenti da svolgere siano funzionali a chiarire la natura e la portata degli interventi.
  • La censura di sproporzionalità del sequestro deve indicare in modo concreto perché il vincolo ecceda le esigenze probatorie e quale diversa misura, se prospettata, consentirebbe di soddisfarle; una doglianza generica non dimostra il vizio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSequestroAbuso edilizio
RamiProcesso penaleReati edilizi

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