Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24085/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sabatini impugna la sentenza che lo ha condannato per lesioni volontarie aggravate dall'uso di un bastone e per minaccia nei confronti di Mauro Satolli. Il ricorso alla Cassazione articolava tre censure principali: (1) nullità/illegittimità dell'utilizzo delle dichiarazioni della persona offesa (Satolli) per non essere stato escusso con le garanzie previste (richiamando art. 64 c.p.p. e denunciando violazioni di artt. 210 e 371 c.p.p.), con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni; (2) vizio di motivazione e errata valutazione della prova (art. 192 c.p.p.), con la tesi che vi fu reciprocità delle lesioni, valutazione indebita della testimonianza del Bobbi e mancato apprezzamento della dichiarazione del padre dell'imputato (Giancarlo), nonché deduzioni in tema di legittima difesa o eccesso colposo di legittima difesa (art. 55 c.p.); (3) insufficiente motivazione nella liquidazione del danno civile provvisionale di euro 2.000 e contestazione delle spese, richiamando art. 538 c.p.p. e art. 1226 c.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulle singole censure, la Corte ha ritenuto: (1) il primo motivo aspecifico e comunque non decisivo, poiché la Corte d'appello aveva comunque fondato la decisione su altre testimonianze (Bobbi e operanti di p.g.), per cui l'eventuale inutilizzabilità della dichiarazione della persona offesa non inciderebbe sulla tenuta della sentenza; (2) il secondo motivo inammissibile sia per difetto di impostazione giuridica (non è consentito trascendere i limiti di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. invocando l'art. 192 per rinnovata valutazione del fatto), sia perché la rivalutazione del merito non compete alla Cassazione; (3) il terzo motivo inammissibile perché la quantificazione del danno morale è rimessa al giudice di merito e la Corte d'appello ha fornito sufficiente argomentazione sulle ragioni della liquidazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 64 c.p.p.

    Le dichiarazioni della persona offesa vanno rese con le garanzie previste; tuttavia, se la Corte di merito può fondare il proprio convincimento su altre acquisizioni probatorie, l'eventuale inutilizzabilità di tali dichiarazioni non determina di per sé la caduta della decisione

  • art. 210 c.p.p.

    Richiamato nel motivo per questioni di escussione delle parti/testimoni; la Corte non ha ritenuto decisiva la questione in assenza di effetto sulla decisione

  • art. 371 c.p.p.

    Richiamato in relazione alle forme di escussione e garanzie processuali; la censura non è stata ritenuta idonea a compromettere la decisione di merito

  • art. 192 c.p.p.

    Non può essere usato in Cassazione per ottenere una rivalutazione del fatto: le censure sulla valutazione della prova sono assoggettate ai limiti di ammissibilità dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

  • art. 606 c.p.p.

    Fissa i limiti dell'impugnazione in Cassazione per vizio di motivazione; la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle risultanze probatorie, potendo sindacare solo la logicità e coerenza dell'argomentazione

  • art. 546 c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto della doglianza sulla motivazione; la Corte osserva che non è consentito superare i limiti del controllo di legittimità mediante richiami ad altri articoli

  • art. 55 c.p.

    Norma sulla legittima difesa; il ricorrente ha invocato la legittima difesa o l'eccesso colposo, ma la valutazione di tali circostanze è rimessa al giudice del merito e la Cassazione non ha rilevato vizi di diritto tali da rimettere la decisione

  • art. 538 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla liquidazione del danno provvisionale; la Corte ribadisce che la determinazione del quantum è discrezionale e deve essere motivata congruamente dal giudice di merito

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato nella doglianza sulla quantificazione del danno; non è stata ritenuta violata la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione del risarcimento

  • D.M. 55/2014

    Citato dal ricorrente come parametro di proporzionalità delle spese; la Corte ha ritenuto la censura vaga e generica e non idonea a fondare l'annullamento

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede la condanna per spese del procedimento e l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile per colpa; applicata per la somma di Euro 3.000,00

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione del merito: le doglianze che si limitano a proporre una diversa valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • L'inutilizzabilità di una singola dichiarazione (es. della persona offesa) non determina automaticamente l'annullamento della decisione se la Corte d'appello ha fondato il proprio convincimento su altri elementi probatori ritenuti sufficienti.
  • I motivi di ricorso che evocano l'art. 192 c.p.p. per censurare la valutazione delle prove confliggono con i limiti di ammissibilità stabiliti dall'art. 606 c.p.p.; occorre articolare doglianze specifiche di vizio di diritto o di illogicità della motivazione.
  • La liquidazione del danno morale in sede civile o provvisionale è discrezionale e il giudice di merito deve dare ragionevole conto delle circostanze valutate; la Cassazione sindaca la congruità della motivazione, non l'ammontare scelto se rientrante in una valutazione non manifestamente illogica.
  • Chi impugna deve indicare in che modo l'eventuale esclusione di una prova incida decisivamente sulla 'prova di resistenza' dell'impianto probatorio; altrimenti la censura è aspecifica e destinata all'inammissibilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.