Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12117/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento per equa riparazione ex L. n. 89/2001, promosso per la durata irragionevole di un precedente giudizio durato circa otto anni per un solo grado effettivo. Dopo una serie di pronunce e rinvii, la Corte d'appello di Perugia, nel decreto impugnato, aveva liquidato le spese relative a quattro distinte fasi del contenzioso, applicando i parametri forensi e confermando l'indennizzo già riconosciuto. Il ricorrente ha censurato la decisione con quattro motivi: (1) violazione delle norme sulle spese e sui parametri forensi per aver liquidato i compensi in modo globale, senza distinzione analitica delle fasi; (2) violazione delle norme sulle spese e sul giudicato/effetti della cassazione, sostenendo che la Corte d'appello non potesse ridurre, nella fase originaria, le spese già liquidate nel primo decreto poi cassato; (3) errata determinazione del valore della controversia e quindi dello scaglione tariffario applicato alla seconda fase di rinvio, con conseguente liquidazione inferiore al dovuto; (4) nullità per omessa pronuncia sulla richiesta di aumento del compenso ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014, per l'uso di tecniche informatiche idonee a rendere navigabili gli atti depositati telematicamente.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi tre motivi, ritenendo corretta la liquidazione operata dalla Corte territoriale quanto a individuazione dei parametri, determinazione del valore della causa e possibilità di rivalutare le spese nel giudizio di opposizione e nei successivi rinvii, purché non al di sotto dei minimi tariffari. Ha invece accolto il quarto motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva omesso di pronunciarsi sulla specifica domanda di aumento del compenso per la redazione telematica degli atti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione. Il decreto è stato quindi cassato limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte d'appello di Perugia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 3, L. n. 89/2001

    base normativa dell'azione di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo

  • art. 2, L. n. 89/2001

    richiamato come norma asseritamente violata nella precedente impugnazione sul merito dell'indennizzo

  • art. 2-bis, L. n. 89/2001

    richiamato come norma asseritamente violata nella precedente impugnazione sul merito dell'indennizzo

  • art. 5-ter, L. n. 89/2001

    l'opposizione avverso il decreto di rigetto non è assimilabile all'appello; in tale sede la condanna alle spese segue l'esito complessivo del giudizio

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato per la disciplina della soccombenza e della liquidazione delle spese

  • art. 92 c.p.c.

    non è espressamente citato nel dispositivo, ma la decisione insiste sulla regolazione delle spese secondo l'esito complessivo e sui limiti del potere del giudice

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata pronuncia sulla richiesta di aumento ex art. 4, comma 1-bis, integra vizio di omessa pronuncia

  • art. 2233 c.c.

    richiamato quale criterio sulla determinazione del compenso professionale

  • art. 324 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione alla stabilità del decisum sulle spese

  • art. 336 c.p.c.

    invocato dal ricorrente in relazione agli effetti della cassazione sulle statuizioni accessorie

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 392 c.p.c.

    disciplina la riassunzione dopo cassazione; la Corte ne usa il riferimento per qualificare le fasi successive del giudizio

  • D.M. n. 55/2014

    regola i parametri per la liquidazione dei compensi; applicabile anche al procedimento di equa riparazione

  • D.M. n. 37/2018

    richiamato come decreto modificativo dei parametri professionali

  • D.M. n. 147/2022

    usato per l'aggiornamento dei parametri tariffari applicabili al caso

  • art. 4, D.M. n. 55/2014

    il compenso è liquidato per fasi; il giudice deve attenersi alla struttura tariffaria prevista

  • art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014

    prevede l'aumento fino al 30% del compenso quando gli atti telematici sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione

Massime di principio

  • Nel procedimento di equa riparazione ex L. n. 89/2001 la liquidazione dei compensi professionali segue i parametri del D.M. n. 55/2014 per i giudizi dinanzi alla Corte d'appello e per i giudizi di legittimità, secondo le tabelle applicabili al tipo di fase processuale.
  • L'opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 non è equiparabile all'appello: se la domanda viene accolta, la regolazione delle spese segue l'esito complessivo del giudizio e non impone una distinta liquidazione della sola fase monocratica.
  • Quando il giudice liquida i compensi professionali con i parametri forensi, non può scendere sotto i valori minimi previsti dalla tariffa, salvo diversa convenzione tra le parti.
  • Ai fini della determinazione del valore della controversia nelle successive fasi di rinvio, il giudice deve considerare il complessivo assetto economico del decisum rilevante per quella fase, applicando i criteri del disputatum e del decisum.
  • L'omessa pronuncia su una domanda specifica di aumento del compenso professionale ex art. 4, comma 1-bis, D.M. n. 55/2014 integra vizio di nullità deducibile in cassazione.
  • L'aumento del compenso per atti telematici è subordinato alla specifica deduzione e alla verifica che gli atti siano stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne consultazione e fruizione, inclusa la navigazione testuale e ipertestuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.