Cassazione Civile, Ordinanza n. 18254/2022 del 07/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con irrogazione di sanzioni relativo all’imposta regionale sulle concessioni dello Stato per l’anno 2009, emesso per un importo complessivo di euro 221.612,56. La contribuente aveva ottenuto in primo grado l’accoglimento del ricorso contro l’atto impositivo; la Regione aveva proposto appello e la CTR Toscana aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario. La Corte di cassazione, con ordinanza n. 13827/2021, aveva accolto il ricorso della Regione ritenendo sussistente la giurisdizione tributaria anche rispetto all’accertamento incidentale del canone di concessione, rilevante per la determinazione dell’imponibile. La società ha quindi proposto revocazione ex art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte avesse commesso errore di fatto nel disattendere l’eccezione di giudicato esterno fondata su una sentenza del Tribunale di Lucca che, a suo dire, avrebbe già stabilito che l’imposta regionale dovesse essere calcolata sul minore importo del canone corrisposto in via transattiva, e non sul maggiore importo originariamente determinato. La ricorrente ha dedotto che la Corte avesse erroneamente escluso l’efficacia del giudicato sia perché la statuizione del Tribunale sarebbe stata considerata obiter dictum, sia perché la Regione sarebbe stata invece parte del giudizio ordinario, essendo stata citata e rimasta contumace.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che la dedotta svista non integrasse errore di fatto revocatorio, perché la decisione impugnata aveva valutato gli atti processuali e non aveva fondato la conclusione su una mera falsa percezione materiale. In particolare, la Corte ha osservato che la pretesa erroneità riguardava l’interpretazione della portata della precedente sentenza e del quadro processuale, quindi un giudizio e non un errore percettivo. Ha inoltre rilevato che la sentenza revocanda si reggeva su due autonome rationes decidendi: l’estraneità al thema decidendum della statuizione invocata come giudicato e la mancanza di decisività dell’asserita partecipazione della Regione al giudizio ordinario. Per tale ragione l’eventuale errore su uno dei due profili non avrebbe comunque travolto la decisione. Le spese sono state poste a carico della società soccombente.
Norme richiamate
art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.
La revocazione è ammissibile solo per errore di fatto consistente in una falsa percezione o svista materiale decisiva, risultante immediatamente dagli atti, e non per errori di valutazione, interpretazione o qualificazione giuridica del materiale processuale.
Per la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione si applica il motivo di errore di fatto dell'art. 395, n. 4 c.p.c., con il limite della decisività dell'errore.
Il giudicato esterno può fare stato solo se ricorrono i suoi presupposti soggettivi e oggettivi; la Corte esclude che la statuizione invocata li integrasse nel caso concreto.
art. 1, comma 732, L. 27 dicembre 2013, n. 147
È richiamato come base della definizione transattiva del contenzioso relativo al canone concessorio, ma non come oggetto di una specifica interpretazione decisoria autonoma nel giudizio di revocazione.
È richiamato per il contraddittorio camerale nella fase di trattazione del ricorso.
Massime di principio
- L'errore di fatto revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile dagli atti, non una valutazione del contenuto degli atti o una diversa ricostruzione giuridica della vicenda processuale.
- Non integra errore revocatorio la censura che investe l'interpretazione della portata di una precedente sentenza o la qualificazione della sua efficacia di giudicato, poiché tali profili attengono al giudizio e non alla mera percezione del fatto.
- Quando la decisione impugnata si fonda su rationes decidendi autonome e ciascuna è sufficiente a sorreggerla, l'eventuale errore che colpisca una sola di esse non è decisivo e non consente la revocazione.
- L'eccezione di giudicato esterno deve essere scrutinata sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo; l'assenza di uno solo dei presupposti impedisce che la decisione precedente faccia stato nel nuovo giudizio.
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