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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20846/2021 del 21/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un istituto di credito, creditore di uno dei coniugi in quanto amministratore e poi fideiussore di una società finanziata, aveva agito per far dichiarare inefficace nei suoi confronti l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale avente a oggetto la casa familiare, compiuto dai coniugi dopo il sorgere del credito. Il Tribunale aveva accolto la revocatoria solo nei confronti della quota riferibile al coniuge debitore e aveva escluso la legittimazione passiva del coniuge non debitore. La Corte d'appello, su appello principale del debitore e incidentale della banca, aveva invece affermato la legittimazione passiva del coniuge non debitore e rigettato l'appello principale, condannando entrambi alle spese di primo grado e alla restituzione di somme. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sul litisconsorzio, sostenendo che il coniuge non debitore non fosse litisconsorte necessario nell'azione revocatoria del fondo patrimoniale; 2) omessa pronuncia sui motivi di appello della coniuge non debitrice; 3) violazione di norme processuali e dell'art. 2901 c.c. per il rigetto delle istanze istruttorie e per l'asserita insussistenza dell'elemento soggettivo della revocatoria; 4) violazione dell'art. 2901 c.c. e delle norme sull'onere della prova, perché non sarebbe stata valutata l'esistenza di altri fideiussori e di altri beni idonei a soddisfare il credito; 5) violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte d'appello ritenuto tardiva la questione dell'abusiva concessione del credito da parte della banca.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel giudizio di revocatoria contro l'atto di costituzione del fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, anche se non proprietario dei beni conferiti, perché beneficiario dei frutti e destinatario degli effetti pregiudizievoli dell'eventuale accoglimento. Il secondo e il terzo motivo sono stati dichiarati inammissibili per difetti di specificità e di autosufficienza, con mancata localizzazione e riproduzione degli atti e delle doglianze rilevanti. Il quarto motivo è stato ritenuto in parte infondato, perché il creditore può agire in revocatoria contro uno solo dei coobbligati solidali senza dover previamente escutere gli altri; la restante parte è stata assorbita. Il quinto motivo è stato giudicato carente sul piano dell'art. 366 n. 6 c.p.c. e comunque infondato, poiché, una volta accertato il credito in via giudiziale, non è consentito nel giudizio revocatorio rimettere in discussione profili estranei ai presupposti dell'azione. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria è esperibile quando ricorrano i relativi presupposti; nel caso di atto di costituzione di fondo patrimoniale, l'inefficacia può essere dichiarata nei confronti del creditore procedente. Il creditore non deve previamente escutere gli altri coobbligati solidali per agire contro uno solo di essi.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte non ne ha accolto la censura perché ha ritenuto corretto il litisconsorzio necessario del coniuge non debitore nell'azione revocatoria sul fondo patrimoniale.

  • art. 102 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo; la Corte ha confermato che il coniuge non debitore è parte necessaria del giudizio.

  • art. 168 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo, senza accoglimento della censura.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    Norma invocata per i vizi di violazione di legge denunciati nei motivi di ricorso.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4

    Norma invocata per il vizio di omessa pronuncia.

  • art. 356 c.p.c.

    Richiamato nel terzo motivo in relazione al rigetto delle istanze istruttorie.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato in tema di onere della prova; la Corte ha ritenuto infondate o assorbite le censure che lo richiamavano.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la censura è stata ritenuta assorbita rispetto alla questione della revocatoria.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la censura è stata ritenuta assorbita rispetto alla questione della revocatoria.

  • art. 163, comma 3, c.p.c.

    Richiamato nel quarto motivo; la censura non è stata accolta.

  • art. 331 c.p.c.

    Richiamato per la evocazione in appello del coniuge non debitore.

  • art. 334 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo con riferimento all'appello incidentale tardivo.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte ha sottolineato la necessità di specificità dei motivi di appello e del ricorso, rilevando il difetto di autosufficienza delle censure.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato nel quinto motivo; la questione sull'abusiva concessione del credito è stata ritenuta inammissibile/tardiva.

  • art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6

    La Corte ha dichiarato inammissibili più motivi per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti, delle prove e delle doglianze rilevanti nel fascicolo.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di revocatoria avente a oggetto l'atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, il coniuge non debitore è litisconsorte necessario anche se non proprietario dei beni conferiti, perché l'eventuale declaratoria di inefficacia incide sulla sua posizione di beneficiario dei frutti e sugli effetti familiari del vincolo.
  • Il creditore che agisce in revocatoria contro uno dei coobbligati solidali non è tenuto a dimostrare la preventiva escussione degli altri coobbligati, né rileva che il patrimonio di costoro sia astrattamente capiente.
  • Nel ricorso per cassazione e nei motivi di appello occorre rispettare rigorosamente il principio di specificità e autosufficienza: vanno indicati e localizzati gli atti rilevanti, trascritti o riassunti i contenuti delle doglianze e spiegata la loro decisività; in difetto, le censure sono inammissibili.
  • Una volta che il credito sia stato giudizialmente accertato, nel giudizio revocatorio non possono essere riproposte contestazioni che non attengano ai presupposti dell'azione ex art. 2901 c.c., come profili di pretesa abusiva concessione del credito se già preclusi dal precedente accertamento.
  • L'omessa o insufficiente deduzione di un vizio processuale richiede che il ricorrente dimostri puntualmente dove la questione sia stata proposta e come sia stata devoluta al giudice di merito; la mera enunciazione generica non consente il controllo di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieFideiussioneImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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